Contratto integrativo annuale
concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle spese
di autoaggiornamento sostenute dal personale docente
L'anno 2002, il giorno 5 del mese di giugno presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di
seguito indicato Ministero), in sede di contrattazione integrativa nazionale
tra la delegazione di parte pubblica, costituita ai sensi del D.M.26 novembre
2001 n.3743, e la delegazione sindacale , composta ai sensi dell'art.9
del CCNL del 26 maggio 1999.
Premesso che:
1. il Contratto Collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del
comparto Scuola (CCNL/99), all'art.12 , definisce la formazione "una
leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale"
e per il necessario "sostegno agli obiettivi di cambiamento".
2. la legge 28 dicembre 2001 n. 448 prevede per il 2002 uno stanziamento
di € 35.000.000 destinato, secondo i criteri e le modalità
fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento,
debitamente documentate, sostenute dai docenti;
3. il contratto integrativo annuale siglato in data 9 maggio 2002 per
il personale docente ed ATA della scuola ha rinviato ad una specifica
contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità
"per il rimborso delle spese di autoaggiornamento debitamente documentate";
4. l'autonomia scolastica e i processi innovativi e di riforma in atto
richiedono un arricchimento e aggiornamento della professionalità
del personale docente con azioni di formazione da realizzare anche mediante
l'incentivazione di forme di autoaggiornamento differenziate per tipologie,
strategie ed obiettivi specifici;
5. la personalizzazione dei percorsi formativi consente il costante processo
di crescita professionale del personale della scuola
Le parti concordano
ART.1
Ambito di intervento
Per l'anno 2002 sono riconosciute come attività
di autoaggiornamento, ai fini del rimborso delle spese debitamente documentate,
di cui all'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria
2002), quelle volte a sostenere le esigenze di sviluppo professionale
dei docenti in relazione alle competenze disciplinari, metodologico-didattiche,
organizzative, relazionali e di ricerca, nonché tutte quelle funzionali
alla piena realizzazione del Piano dell'offerta formativa di ciascuna
istituzione scolastica.
Art.2
Disponibilità delle risorse
Le risorse complessive disponibili per l'autoaggiornamento
del personale docente, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della
citata legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria 2002) corrispondono
a € 35.000.000, allocati nel Cap.1751 del bilancio del Ministero
"Fondo per l'integrazione delle spese di formazione e di aggiornamento
del personale".
Le risorse, di cui all'art. 1, sono assegnate alle istituzioni scolastiche
sulla base del numero dei docenti titolari con contratto a tempo indeterminato
e di quelli a contratto a tempo determinato con incarico annuale nell'a.s.2002/2003.
Art.3
Tipologie di modalità di autoaggiornamento
Le iniziative rimborsabili per iniziative di autoaggiornamento
sono riconducibili, di massima, alle seguenti tipologie :
· iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati,
ai sensi del D.M. 177/2000;
· corsi di specializzazione universitaria (master, borse di ricerca
etc. )
· stages presso aziende;
· acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate;
· acquisto di software didattici;
· abbonamenti a siti telematici e canoni.
Art.4
Criteri di rimborso spese
E' ammesso solo il rimborso delle spese sostenute nel
2002 debitamente documentate dal docente, a seguito di istanza indirizzata
al Dirigente scolastico della sede di servizio entro il 31 dicembre 2002.
Le istituzioni scolastiche provvederanno al rimborso delle spese debitamente
documentate entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione.
A tal fine il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tutti
i docenti e ad attivare le procedure di informazione previste dal contratto
nazionale.
E' garantita a ciascun docente una quota unitaria.
Eventuali quote non assegnate saranno ridistribuite in parti uguali ai
docenti che hanno documentato spese eccedenti la quota unitaria.
Art.5
Impegno nell'emanazione della Direttiva
Sulla base dei contenuti degli articoli precedenti il
Ministero si impegna ad emanare, entro 60 giorni dalla firma della presente
contrattazione, la relativa Direttiva.
Le parti firmatarie
Delegazione di parte pubblica ............................................................
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Delegazione sindacale
CGIL ............................................................
CISL ............................................................
UIL ............................................................
SNALS ............................................................
NOTA A VERBALE
Le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL UIL Scuola e
SNALS sottoscrivono l'intesa, condividendone la finalità nel quadro
di iniziative volte ad introdurre il riconoscimento della dimensione professionale
del docente che si deve poter esplicare anche in momenti formativi autodeterminati.
Valutano inadeguata l'entità dei finanziamenti in rapporto all'obiettivo
da perseguire e rivendicano, in tal senso, un impegno per un progressivo
incremento delle risorse finanziarie al fine di dare certezza e stabilità
a tale beneficio.
Alla vigilia del rinnovo contrattuale 2002-2005, le OO.SS. ritengono fondamentale
compiere un passo avanti più deciso in questa direzione, attraverso
l'introduzione della defiscalizzazione per un riconoscimento permanente,
equo e trasparente delle spese sostenute dal personale della scuola per
lo sviluppo professionale.
Delegazione sindacale
CGIL ............................................................
CISL ............................................................
UIL ............................................................
SNALS ............................................................
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