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Contributi, approfondimenti, strumenti per la formazione delle funzioni obiettivo/strumentali e dei docenti |
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI AI FINI DELL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO |
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DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1. I docenti delle varie comunità di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione. 2. La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici. 3. La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali
aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di
insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da 5. Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 399 comma 1 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, che riservano il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti ai docenti iscritti alle graduatorie permanenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono banditi, per il restante 50 per cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami. 6. A partire dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei primi corsi istituiti come previsto dall'articolo 2 il possesso dell'abilitazione di cui al comma 4, attestato dall'iscrizione negli albi regionali di cui all'articolo 5 costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali, di cui al comma 5, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Articolo 2 2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15
maggio 1997, n.127 e successive modificazioni sono individuati, anche in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre
2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie
generale, n.266 del 12 novembre 2004: 4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei. 6. Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni. 7. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella
scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno
o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 9. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n.315. 10. Per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle
attuali strutture, anche ai fini dell'articolo 7, si provvede entro il limite delle
risorse fissate, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000
euro, dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
277 del 25 novembre 2004 e successive modificazioni dello stesso decreto
ministeriale. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
adotta gli atti programmatori funzionali al rispetto del suddetto limite di spesa. Articolo 3 2. Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura concorsuale di cui
all'articolo 1, comma 5, e dell'attribuzione alle università dei posti per l'accesso
ai corsi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto,
ripartisce tra le università funzionanti in ciascuna Regione un numero di posti
per l'accesso ai corsi di laurea magistrale pari a quello dei posti che si prevede 4. L'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti numerici dei posti assegnati ai sensi del comma 3, previo superamento di apposite prove selettive indette, per ciascuna Regione, per i posti che si prevede di ricoprire nella Regione stessa, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 5. Le prove selettive di ammissione sono volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati secondo modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto stesso determina altresì le modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento. 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono
determinati i criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in
possesso dei titoli di cui al comma 5, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti Articolo 4 1. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello si conseguono,
unitamente all'abilitazione all'insegnamento, nelle istituzioni del sistema di istruzione e di
formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
c), con la discussione della tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito da Articolo 5 1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di
secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente
decreto sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un
apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuola
dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per
ciascuna classe di abilitazione. Articolo 6 1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione come previsto all'articolo 4 svolgono un
anno di applicazione, attraverso l'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53. L'ufficio scolastico
regionale, tenendo conto delle esigenze espresse dalle scuole, assegna tali docenti alle 2. I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della predetta funzione di tutor. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448. 3. Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio, ad attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, sulla base delle indicazioni del tutor. 4. Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione di un giudizio e l'attribuzione di un punteggio. A tal fine si tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor. 5. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione nelle scuole statali si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola. Articolo 7 1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53, i
regolamenti didattici di ateneo disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita
struttura di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o di interateneo per la
formazione degli insegnanti", al quale vengono attribuiti i seguenti compiti: 2. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3 in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo. 3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di belle arti e i conservatori di
musica disciplinano con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su
proposta del consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita 4. Dall'applicazione dei precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, l'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche, le Università e gli IRRE: Articolo 8 1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge n.53 del 2003, e ferme restando le competenze delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 7 e le accademie di belle arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuovono iniziative di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006, utilizzando allo scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997, n.440, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n.311. 2. Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, con l'INVALSI e con gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, le accademie di belle arti e i conservatori di musica organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimentoinsegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le predette convenzioni non devono comportare comunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Articolo 9 1. I percorsi di formazione di cui all'articolo 4 hanno inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008, l'assegnazione alle scuole. 2. Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, indette sulla base delle disposizioni previgenti, e gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice amministrativo relativamente alle stesse procedure concorsuali, o alle altre procedure concorsuali già espletate, indette sulla base delle medesime disposizioni. 3. I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo
formativo e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e
formazione professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge
28 marzo 2003, n.53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di
prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche |
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