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| Contributi, approfondimenti, strumenti per la formazione delle funzioni obiettivo/strumentali e dei docenti | 
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           Ministero  dell'istruzione, dell'università 
          e della ricerca Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione                        DIREZIONE 
          GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI Area dell'Autonomia Scolastica - Ufficio XI Segreteria del Consiglio Nazionale P.I. Prot. n. 21627 Roma, 9 dicembre 2002 All'On.le Ministro SEDE OGGETTO: Documento di contributo su: "Formazione personale della scuola". Adunanza del 9 dicembre 2002 IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                                                             
          si esprime nei seguenti termini :                     1. 
           La formazione 
          iniziale La legge 341/90 ha segnato una svolta nel sistema della formazione iniziale 
          degli insegnanti proponendo la formazione universitaria per tutti i 
          docenti. L'avvio dei corsi di laurea di Scienza della Formazione Primaria 
          e l'istituzione delle SSIS ha favorito la ricerca di un nuovo profilo 
          professionale fondato sull'integrazione di competenze culturali e professionali, 
          rappresentate dai saperi disciplinari, dalle epistemologie e didattiche 
          disciplinari e dalle scienze dell'educazione.  L'istituzione 
          delle SSIS, attivate a partire dall'anno scolastico 1999/2000, su base 
          regionale, ha consentito il superamento dell'acquisizione dell'abilitazione 
          all'insegnamento tramite concorso. L'esperienza descritta costituisce 
          una prima risposta alla necessità di una formazione iniziale teorico-pratica 
          che realizzi di fatto un contesto di incontro e comunicazione tra due 
          mondi, dell'Università e della Scuola, finora  
          distanti e raramente impegnati in itinerari di formazione comuni. Sul fronte della formazione iniziale, relativamente ai docenti della scuola 
          dell'infanzia e della scuola elementare, il C.N.P.I. segnala che l'attuale 
          percorso universitario non è di per sé abilitante, dovendo i laureati 
          successivamente superare una prova concorsuale, anche se il dibattito 
          parlamentare sembra prospettare idonee soluzioni al problema. In linea con quanto già espresso in più occasioni, ritiene importante 
          che un percorso universitario sia di pari dignità e durata per tutti 
          i docenti; segnala, al riguardo, l'inderogabile necessità che anche 
          per i docenti tecnico-pratici sia prevista una formazione universitaria 
          . E' evidente che, nel presente documento, con il termine Università, si 
          intende comprendere anche le Istituzioni dell'alta formazione artistica 
          e musicale cui si applicano i criteri e le direttive di cui al comma 
          1 dell'art. 5 della legge delega. Le esperienze di formazione iniziale finora realizzate evidenziano  un rapporto tra Scuola e Università, troppo 
          sbilanciato a favore di quest'ultima. Le attività di formazione - dall'area 
          di Scienze dell'educazione alle aree disciplinari, dall'organizzazione 
          e gestione dei corsi fino alla progettazione e programmazione dei diversi 
          laboratori didattici - sono state istituzionalmente affidate solo ed 
          esclusivamente all'Università. Pur ritenendo l'Università il luogo della 
          ricerca teorica, della specializzazione e dell'approfondimento disciplinari, 
          il C.N.P.I ribadisce la centralità della scuola come sede di ricerca 
          applicata sul processo di insegnamento-apprendimento. Il raccordo Università-Scuola va definito, a parere del C.N.P.I., a livello istituzionale: non può essere occasionale, legato alla sola sensibilità dei docenti responsabili dei corsi e/o all'attività dei supervisori. Il C.N.P.I, pur rilevando la positività delle esperienze dei supervisori di tirocinio e dei tutor, evidenzia tuttavia che la Scuola dell'autonomia, non sia ancora considerata al pari dell'Università sede di ricerca didattica e di sperimentazione, come peraltro prevede l'art.6 del DPR 275/99 che assegna alle istituzioni scolastiche "l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo". In un rapporto di pari dignità è naturale affermare che all'Università spetti la responsabilità della formazione iniziale da sviluppare in collaborazione con la scuola per quanto riguarda gli aspetti più specificatamente professionali (tirocinio, supervisori, tutor, ...); ma nel contempo è necessario ribadire che la scuola sia valorizzata come sede della ricerca applicata da collegarsi alla ricerca teorico- disciplinare propria dell'Università.   Il disegno di Legge Delega,  dedicando  un 
          intero articolo alla questione della formazione iniziale degli insegnanti, 
          riconosce opportunamente che la problematica è  parte integrante del progetto di riforma complessivo 
          del sistema scolastico.  In merito all'art. 5,  nel C.N.P.I. vi è una sostanziale condivisione 
          sul fatto che venga riconosciuto un canale universitario identico per 
          la formazione di tutti i docenti, concretizzando in tal modo la pari 
          dignità del percorso di formazione dei docenti  
          dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria superiore. 
           E' condivisa, altresì, la prospettiva 
          della laurea specialistica finalizzata all'insegnamento.  Rimangono da approfondire alcuni 
          aspetti non marginali: 
          
          ·     
          
          
          la struttura dei due anni di laurea specialistica; 
          
          ·     
          
          
          le modalità con cui la laurea possa abilitare ad una professione; 
          
          ·     
          
          
          i meccanismi di reclutamento congruenti con l'intero impianto.  Inoltre, si tratta di definire 
          il reale significato di una laurea in sé abilitante e il successivo 
          periodo di tirocinio, regolato dal contratto di formazione-lavoro in 
          sostituzione dell'attuale esperienza dell'anno di formazione.  Nello specifico 
          del corso di  laurea specialistica 
          finalizzata alla formazione dei docenti il C.N.P.I. segnala che : 
          
          a)   
          
          il percorso di studio su cui 
          costruire la formazione iniziale  dovrà 
          essere congruente con il profilo 
          culturale e professionale dell'insegnante: lo specifico di questa 
          laurea  è quello di formare al 
          "mestiere dell' insegnare";  
          
          b)  
          
           il profilo culturale e professionale  non può però essere  visto in modo rigido, ma flessibile rispetto 
          ai livelli di scolarità;  
          
          c)   
          
           un  aspetto 
          comune della formazione iniziale dovrà essere il  sapere disciplinare, adeguatamente integrato  con 
          le dimensioni della epistemologia e della didattica disciplinare e delle 
          scienze dell'educazione proprie della professionalità degli insegnanti. 
          In tal senso si segnala la necessità di attenzione, particolarmente 
          emergente per gli insegnamenti scientifico - tecnici destinati alla 
          secondaria superiore, per i quali si sottolinea l'esigenza che nei piani 
          di studio la dimensione epistemologica non venga penalizzata a favore 
          degli insegnamenti pedagogici generali. In particolare 
          il C.N.P.I. evidenzia alcuni punti di attenzione relativamente ai piani 
          di studio: 1. Si ritiene 
          necessario che nella formulazione dei piani di studio via sia un giusto 
          dosaggio tra le tre dimensioni che costituiscono il curricolo professionale 
          del futuro insegnante: disciplinare, epistemologia e didattiche disciplinari 
          e scienze dell'educazione.  2. Il titolo di accesso all'insegnamento va reso coerente con il piano di studi che dovrà comprendere esami atti a garantire sia la qualità della formazione iniziale dei docenti, sia l'accesso alle classi/aree di concorso della scuola primaria e secondaria . 3. Va garantita 
          la possibilità di integrare i piani di studio seguiti per il conseguimento 
          della laurea di cui si è in possesso con percorsi complementari, al  
          fine di conseguire l'abilitazione ad altri insegnamenti. 4. E' necessario 
          rivedere secondo un criterio di coerenza il rapporto tra i piani di 
          studio delle lauree specialistiche  abilitanti  
          e  le classi di concorso;   si evidenza 
          inoltre che c'è la necessità di prevedere una fase transitoria in cui 
          si coniughino i diritti acquisiti di chi è già in possesso dei titoli 
          di accesso all'insegnamento con il loro adeguamento alle nuove professionalità. 
          In questo contesto deve essere affrontato e risolto il problema dei 
          docenti di sostegno globalmente in tutti i suoi aspetti. 2. La formazione in ingresso Per le 
          precedenti considerazioni, a parere del C.N.P.I., anche se la laurea 
          avesse carattere abilitante si deve ritenere che con essa non si possa 
          raggiungere il livello compiuto di formazione professionale necessaria 
          all'insegnamento. Si pone, 
          quindi, il nodo del rapporto tra laurea specialistica e la formazione 
          di accesso prevista, dall'art. 5,  nel 
          percorso di tirocinio di formazione lavoro. Il C.N.P.I. 
          condivide l'idea di  pensare alle 
          prime esperienze di insegnamento come ad un percorso per completare 
          la formazione professionale degli insegnanti; ritiene che questa esperienza 
          possa costituire se opportunamente progettata uno snodo centrale per 
          completare la formazione iniziale sul piano professionale.  Ci sembra 
          questo un terreno importante di ricerca  
          su cui concentrare l'attenzione. Un ruolo decisivo può essere 
          giocato dalla scuola e dalla cultura professionale dei docenti in servizio. 
           Il C.N.P.I. 
          rileva però che la formulazione approvata dal Senato all'art. 5 comma 
          1 lettera e) consegna all'Università impropriamente la piena gestione 
          del percorso di formazione - lavoro, senza minimamente tener conto del 
          ruolo e della cultura della scuola come soggetto dotato di autonomia, 
          in cui la comunità professionale compie scelte culturali e didattiche 
          particolarmente significative (si pensi all'elaborazione, all'adozione 
          ed alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa). Il ruolo della 
          scuola non può essere marginalizzato e ridotto alla sola stipula di 
          convenzioni formali proposte dall'Università. A conferma di tale marginalità, 
          al C.N.P.I. appare insufficiente il ruolo attribuito alla Direzione 
          scolastica regionale e agli IRRE che non vengono nemmeno menzionati.   
           Il C.N.P.I. 
          ritiene che la formazione dei docenti, composta da un percorso di formazione 
          di due anni di laurea specialistica e da un percorso  di formazione lavoro non quantificato, vada 
          visto come un percorso formativo unitario,  
          che va progettato congiuntamente dalla scuola e dall'università. 
          Formazione iniziale dei docenti, formazione di accesso in servizio e 
          formazione ricorrente vanno intese come un continuum. 
          L'università e la scuola devono trovare su questo terreno una costruttiva 
          integrazione. È su questo livello di progettazione e di realizzazione 
          del percorso che si può instaurare una collaborazione paritetica tra 
          università e scuola nella formazione iniziale e all'insegnamento in 
          servizio.  
 3. La formazione in servizioIl Consiglio Nazionale della 
          Pubblica Istruzione  nel documento 
          approvato nella seduta del 10 aprile 2002  
          in merito alla formazione in servizio prevista  nell'art. 5 della legge Delega si era già espresso 
          chiaramente  valutando  "negativamente l'affidamento esclusivo all'università 
          della formazione in servizio rispetto a figure di docenti, peraltro 
          prive di una precisa configurazione giuridica e di un ben definito status 
          professionale. Pur ritenendo necessario la presenza di funzioni di supporto 
          all'attività didattico -organizzativa nelle scuole dell'autonomia, mal 
          si comprende come la formazione di queste competenze possono essere 
          affidate esclusivamente all'università prescindendo dai possibili apporti 
          che possono derivare dalle qualificate esperienze maturate all'interno 
          delle istituzioni scolastiche, delle associazioni professionali, di 
          enti di ricerca e formazione e dagli IRRE." Ora il nuovo testo licenziato 
          dal Senato, non si limita a definire i caratteri della formazione rivolta 
          a  figure di docenti che assumeranno 
          particolari funzioni, ma delega completamente all'università l'intera 
          gestione della formazione in servizio dei docenti. Nella legge delega  all'art.5 comma 1,  viene espressamente detto che "sono le università 
          che definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e 
          l'organizzazione di apposite strutture di ateneo e di interateneo per 
          la formazione degli insegnanti, cui sono affidate, sulla base di convenzioni, 
          anche rapporti con le istituzioni scolastiche".  
          Nella lettera f), sempre del comma 1, viene evidenziato che  "le strutture didattiche di ateneo o interateneo 
          di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza 
          per la formazione permanente degli insegnanti" e che questi ultimi saranno 
          definiti con appositi decreti. Il C.N.P.I. in linea con quanto 
          già più volte espresso, non condivide l'ipotesi di affidare "tout court" 
          la gestione della formazione in servizio all'università per le seguenti 
          ragioni:    1. perché contrasta con la 
          normativa sull'autonomia scolastica che negli art. 6 e 7 del Regolamento 
          n.275/99  affida la formazione 
          e l'aggiornamento dei docenti alle istituzioni scolastiche che possono, 
          promuovere convenzioni accordi di reti di scuole, per istituire  laboratori territoriali finalizzati  allo sviluppo professionale dei docenti, alla 
          ricerca didattica e la sperimentazione, alla documentazione.; 2. perché contrasta con l'esperienza  
          e il dibattito culturale che si è sviluppato, in questi anni, 
          anche nelle sedi internazionali sui temi della formazione e della professionalità 
          dei docenti. Infatti lo sviluppo della professionalità 
          dei docenti, nel nuovo contesto della scuola dell'autonomia richiede 
          una formazione continua, legata alle buone pratiche didattiche e al  
          contesto in cui si sviluppa il processo di insegnamento-apprendimento. Oggi si è fatta strada una 
          nuova concezione sulla formazione, intesa non solo come semplice corso 
          di aggiornamento, ma come apprendimento professionale continuo che comprende 
          l'insieme delle esperienze sviluppate dagli insegnanti nei diversi momenti 
          della vita professionale.  In questo senso la scuola dell'autonomia 
          va vista come laboratorio permanente per la crescita professionale dei 
          docenti. "La scuola attraverso la ricerca, 
          la formazione, la documentazione, la verifica può trasformarsi in un 
          laboratorio per lo sviluppo professionale utilizzando le proprie strutture 
          e avvalendosi di servizi esterni" Ci si chiede se è possibile 
          affidare questa formazione permanente all'università? L'università ha 
          la cultura professionale per gestire e interpretare  i bisogni professionali dei docenti che scaturiscono  
          dal contesto della realtà scolastica? Il C.N.P.I. ritiene urgente  
          creare un sistema di supporti istituzionali alla formazione, 
          basato su una rete di servizi professionali rivolti ai docenti,  
          promossi  dalle istituzioni scolastiche autonome dando 
          così applicazione a quanto  previsto 
          dal Regolamento sull'autonomia. Su questo terreno chiede un impegno 
          coerente del Ministero dell'Istruzione e delle Direzioni regionali al 
          fine di contribuire a realizzare quanto stabilito dalla normativa vigente.   Il C.N.P.I. ribadisce che la 
          formazione in servizio deve essere gestita dalle istituzioni scolastiche 
          anche in termini  di risorse finanziarie,  in un quadro istituzionale dove all'amministrazione 
          scolastica compete un ruolo di indirizzo e di valutazione dei risultati 
          ed alle associazioni professionali , agli IRRE e all'Università  
          il ruolo di supporto alla ricerca  
          e alla formazione continua dei docenti, con il relativo impegno 
          economico.        Soggetti centrali nella formazione 
          in servizio degli insegnanti restano le scuole autonome e le reti di 
          scuole, cui spetta il compito di mantenere costanti relazioni con centri 
          di ricerca, Università, enti e associazioni professionali come previsto 
          dal comma 8 dell'art. 7 del regolamento sull'autonomia , dove le istituzioni 
          scolastiche  autonome sia singolarmente che collegate in 
          rete "possono stipulare convenzioni con Università statali o private 
          ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio 
          che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi 
          relativi alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione, 
          alla formazione in servizio del personale scolastico. Il C.N.P.I., infine, considerata  
          l'importanza strategica che riveste per la scuola la formazione 
          iniziale e in servizio degli insegnanti  
          e che l'applicazione di quanto previsto nell'art. 5 sarà oggetto 
          di uno o più decreti ritiene di dover sollecitare il Ministro ad inviare 
          gli atti normativi che saranno predisposti  
          al proprio preventivo parere . Il Segretario                                              
          Il Vice Presidente                                  
           (M.R.Cocca)                                               (M. 
          Guglietti) | 
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