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Contributi, approfondimenti, strumenti per la formazione delle funzioni obiettivo/strumentali e dei docenti |
Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione DIREZIONE
GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI Area dell'Autonomia Scolastica - Ufficio XI Segreteria del Consiglio Nazionale P.I. Prot. n. 21627 Roma, 9 dicembre 2002 All'On.le Ministro SEDE OGGETTO: Documento di contributo su: "Formazione personale della scuola". Adunanza del 9 dicembre 2002 IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
si esprime nei seguenti termini : 1.
La formazione
iniziale La legge 341/90 ha segnato una svolta nel sistema della formazione iniziale
degli insegnanti proponendo la formazione universitaria per tutti i
docenti. L'avvio dei corsi di laurea di Scienza della Formazione Primaria
e l'istituzione delle SSIS ha favorito la ricerca di un nuovo profilo
professionale fondato sull'integrazione di competenze culturali e professionali,
rappresentate dai saperi disciplinari, dalle epistemologie e didattiche
disciplinari e dalle scienze dell'educazione. L'istituzione
delle SSIS, attivate a partire dall'anno scolastico 1999/2000, su base
regionale, ha consentito il superamento dell'acquisizione dell'abilitazione
all'insegnamento tramite concorso. L'esperienza descritta costituisce
una prima risposta alla necessità di una formazione iniziale teorico-pratica
che realizzi di fatto un contesto di incontro e comunicazione tra due
mondi, dell'Università e della Scuola, finora
distanti e raramente impegnati in itinerari di formazione comuni. Sul fronte della formazione iniziale, relativamente ai docenti della scuola
dell'infanzia e della scuola elementare, il C.N.P.I. segnala che l'attuale
percorso universitario non è di per sé abilitante, dovendo i laureati
successivamente superare una prova concorsuale, anche se il dibattito
parlamentare sembra prospettare idonee soluzioni al problema. In linea con quanto già espresso in più occasioni, ritiene importante
che un percorso universitario sia di pari dignità e durata per tutti
i docenti; segnala, al riguardo, l'inderogabile necessità che anche
per i docenti tecnico-pratici sia prevista una formazione universitaria
. E' evidente che, nel presente documento, con il termine Università, si
intende comprendere anche le Istituzioni dell'alta formazione artistica
e musicale cui si applicano i criteri e le direttive di cui al comma
1 dell'art. 5 della legge delega. Le esperienze di formazione iniziale finora realizzate evidenziano un rapporto tra Scuola e Università, troppo
sbilanciato a favore di quest'ultima. Le attività di formazione - dall'area
di Scienze dell'educazione alle aree disciplinari, dall'organizzazione
e gestione dei corsi fino alla progettazione e programmazione dei diversi
laboratori didattici - sono state istituzionalmente affidate solo ed
esclusivamente all'Università. Pur ritenendo l'Università il luogo della
ricerca teorica, della specializzazione e dell'approfondimento disciplinari,
il C.N.P.I ribadisce la centralità della scuola come sede di ricerca
applicata sul processo di insegnamento-apprendimento. Il raccordo Università-Scuola va definito, a parere del C.N.P.I., a livello istituzionale: non può essere occasionale, legato alla sola sensibilità dei docenti responsabili dei corsi e/o all'attività dei supervisori. Il C.N.P.I, pur rilevando la positività delle esperienze dei supervisori di tirocinio e dei tutor, evidenzia tuttavia che la Scuola dell'autonomia, non sia ancora considerata al pari dell'Università sede di ricerca didattica e di sperimentazione, come peraltro prevede l'art.6 del DPR 275/99 che assegna alle istituzioni scolastiche "l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo". In un rapporto di pari dignità è naturale affermare che all'Università spetti la responsabilità della formazione iniziale da sviluppare in collaborazione con la scuola per quanto riguarda gli aspetti più specificatamente professionali (tirocinio, supervisori, tutor, ...); ma nel contempo è necessario ribadire che la scuola sia valorizzata come sede della ricerca applicata da collegarsi alla ricerca teorico- disciplinare propria dell'Università. Il disegno di Legge Delega, dedicando un
intero articolo alla questione della formazione iniziale degli insegnanti,
riconosce opportunamente che la problematica è parte integrante del progetto di riforma complessivo
del sistema scolastico. In merito all'art. 5, nel C.N.P.I. vi è una sostanziale condivisione
sul fatto che venga riconosciuto un canale universitario identico per
la formazione di tutti i docenti, concretizzando in tal modo la pari
dignità del percorso di formazione dei docenti
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria superiore.
E' condivisa, altresì, la prospettiva
della laurea specialistica finalizzata all'insegnamento. Rimangono da approfondire alcuni
aspetti non marginali:
·
la struttura dei due anni di laurea specialistica;
·
le modalità con cui la laurea possa abilitare ad una professione;
·
i meccanismi di reclutamento congruenti con l'intero impianto. Inoltre, si tratta di definire
il reale significato di una laurea in sé abilitante e il successivo
periodo di tirocinio, regolato dal contratto di formazione-lavoro in
sostituzione dell'attuale esperienza dell'anno di formazione. Nello specifico
del corso di laurea specialistica
finalizzata alla formazione dei docenti il C.N.P.I. segnala che :
a)
il percorso di studio su cui
costruire la formazione iniziale dovrà
essere congruente con il profilo
culturale e professionale dell'insegnante: lo specifico di questa
laurea è quello di formare al
"mestiere dell' insegnare";
b)
il profilo culturale e professionale non può però essere visto in modo rigido, ma flessibile rispetto
ai livelli di scolarità;
c)
un aspetto
comune della formazione iniziale dovrà essere il sapere disciplinare, adeguatamente integrato con
le dimensioni della epistemologia e della didattica disciplinare e delle
scienze dell'educazione proprie della professionalità degli insegnanti.
In tal senso si segnala la necessità di attenzione, particolarmente
emergente per gli insegnamenti scientifico - tecnici destinati alla
secondaria superiore, per i quali si sottolinea l'esigenza che nei piani
di studio la dimensione epistemologica non venga penalizzata a favore
degli insegnamenti pedagogici generali. In particolare
il C.N.P.I. evidenzia alcuni punti di attenzione relativamente ai piani
di studio: 1. Si ritiene
necessario che nella formulazione dei piani di studio via sia un giusto
dosaggio tra le tre dimensioni che costituiscono il curricolo professionale
del futuro insegnante: disciplinare, epistemologia e didattiche disciplinari
e scienze dell'educazione. 2. Il titolo di accesso all'insegnamento va reso coerente con il piano di studi che dovrà comprendere esami atti a garantire sia la qualità della formazione iniziale dei docenti, sia l'accesso alle classi/aree di concorso della scuola primaria e secondaria . 3. Va garantita
la possibilità di integrare i piani di studio seguiti per il conseguimento
della laurea di cui si è in possesso con percorsi complementari, al
fine di conseguire l'abilitazione ad altri insegnamenti. 4. E' necessario
rivedere secondo un criterio di coerenza il rapporto tra i piani di
studio delle lauree specialistiche abilitanti
e le classi di concorso; si evidenza
inoltre che c'è la necessità di prevedere una fase transitoria in cui
si coniughino i diritti acquisiti di chi è già in possesso dei titoli
di accesso all'insegnamento con il loro adeguamento alle nuove professionalità.
In questo contesto deve essere affrontato e risolto il problema dei
docenti di sostegno globalmente in tutti i suoi aspetti. 2. La formazione in ingresso Per le
precedenti considerazioni, a parere del C.N.P.I., anche se la laurea
avesse carattere abilitante si deve ritenere che con essa non si possa
raggiungere il livello compiuto di formazione professionale necessaria
all'insegnamento. Si pone,
quindi, il nodo del rapporto tra laurea specialistica e la formazione
di accesso prevista, dall'art. 5, nel
percorso di tirocinio di formazione lavoro. Il C.N.P.I.
condivide l'idea di pensare alle
prime esperienze di insegnamento come ad un percorso per completare
la formazione professionale degli insegnanti; ritiene che questa esperienza
possa costituire se opportunamente progettata uno snodo centrale per
completare la formazione iniziale sul piano professionale. Ci sembra
questo un terreno importante di ricerca
su cui concentrare l'attenzione. Un ruolo decisivo può essere
giocato dalla scuola e dalla cultura professionale dei docenti in servizio.
Il C.N.P.I.
rileva però che la formulazione approvata dal Senato all'art. 5 comma
1 lettera e) consegna all'Università impropriamente la piena gestione
del percorso di formazione - lavoro, senza minimamente tener conto del
ruolo e della cultura della scuola come soggetto dotato di autonomia,
in cui la comunità professionale compie scelte culturali e didattiche
particolarmente significative (si pensi all'elaborazione, all'adozione
ed alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa). Il ruolo della
scuola non può essere marginalizzato e ridotto alla sola stipula di
convenzioni formali proposte dall'Università. A conferma di tale marginalità,
al C.N.P.I. appare insufficiente il ruolo attribuito alla Direzione
scolastica regionale e agli IRRE che non vengono nemmeno menzionati.
Il C.N.P.I.
ritiene che la formazione dei docenti, composta da un percorso di formazione
di due anni di laurea specialistica e da un percorso di formazione lavoro non quantificato, vada
visto come un percorso formativo unitario,
che va progettato congiuntamente dalla scuola e dall'università.
Formazione iniziale dei docenti, formazione di accesso in servizio e
formazione ricorrente vanno intese come un continuum.
L'università e la scuola devono trovare su questo terreno una costruttiva
integrazione. È su questo livello di progettazione e di realizzazione
del percorso che si può instaurare una collaborazione paritetica tra
università e scuola nella formazione iniziale e all'insegnamento in
servizio.
3. La formazione in servizio
Il Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione nel documento
approvato nella seduta del 10 aprile 2002
in merito alla formazione in servizio prevista nell'art. 5 della legge Delega si era già espresso
chiaramente valutando "negativamente l'affidamento esclusivo all'università
della formazione in servizio rispetto a figure di docenti, peraltro
prive di una precisa configurazione giuridica e di un ben definito status
professionale. Pur ritenendo necessario la presenza di funzioni di supporto
all'attività didattico -organizzativa nelle scuole dell'autonomia, mal
si comprende come la formazione di queste competenze possono essere
affidate esclusivamente all'università prescindendo dai possibili apporti
che possono derivare dalle qualificate esperienze maturate all'interno
delle istituzioni scolastiche, delle associazioni professionali, di
enti di ricerca e formazione e dagli IRRE." Ora il nuovo testo licenziato
dal Senato, non si limita a definire i caratteri della formazione rivolta
a figure di docenti che assumeranno
particolari funzioni, ma delega completamente all'università l'intera
gestione della formazione in servizio dei docenti. Nella legge delega all'art.5 comma 1, viene espressamente detto che "sono le università
che definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e
l'organizzazione di apposite strutture di ateneo e di interateneo per
la formazione degli insegnanti, cui sono affidate, sulla base di convenzioni,
anche rapporti con le istituzioni scolastiche".
Nella lettera f), sempre del comma 1, viene evidenziato che "le strutture didattiche di ateneo o interateneo
di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza
per la formazione permanente degli insegnanti" e che questi ultimi saranno
definiti con appositi decreti. Il C.N.P.I. in linea con quanto
già più volte espresso, non condivide l'ipotesi di affidare "tout court"
la gestione della formazione in servizio all'università per le seguenti
ragioni: 1. perché contrasta con la
normativa sull'autonomia scolastica che negli art. 6 e 7 del Regolamento
n.275/99 affida la formazione
e l'aggiornamento dei docenti alle istituzioni scolastiche che possono,
promuovere convenzioni accordi di reti di scuole, per istituire laboratori territoriali finalizzati allo sviluppo professionale dei docenti, alla
ricerca didattica e la sperimentazione, alla documentazione.; 2. perché contrasta con l'esperienza
e il dibattito culturale che si è sviluppato, in questi anni,
anche nelle sedi internazionali sui temi della formazione e della professionalità
dei docenti. Infatti lo sviluppo della professionalità
dei docenti, nel nuovo contesto della scuola dell'autonomia richiede
una formazione continua, legata alle buone pratiche didattiche e al
contesto in cui si sviluppa il processo di insegnamento-apprendimento. Oggi si è fatta strada una
nuova concezione sulla formazione, intesa non solo come semplice corso
di aggiornamento, ma come apprendimento professionale continuo che comprende
l'insieme delle esperienze sviluppate dagli insegnanti nei diversi momenti
della vita professionale. In questo senso la scuola dell'autonomia
va vista come laboratorio permanente per la crescita professionale dei
docenti. "La scuola attraverso la ricerca,
la formazione, la documentazione, la verifica può trasformarsi in un
laboratorio per lo sviluppo professionale utilizzando le proprie strutture
e avvalendosi di servizi esterni" Ci si chiede se è possibile
affidare questa formazione permanente all'università? L'università ha
la cultura professionale per gestire e interpretare i bisogni professionali dei docenti che scaturiscono
dal contesto della realtà scolastica? Il C.N.P.I. ritiene urgente
creare un sistema di supporti istituzionali alla formazione,
basato su una rete di servizi professionali rivolti ai docenti,
promossi dalle istituzioni scolastiche autonome dando
così applicazione a quanto previsto
dal Regolamento sull'autonomia. Su questo terreno chiede un impegno
coerente del Ministero dell'Istruzione e delle Direzioni regionali al
fine di contribuire a realizzare quanto stabilito dalla normativa vigente. Il C.N.P.I. ribadisce che la
formazione in servizio deve essere gestita dalle istituzioni scolastiche
anche in termini di risorse finanziarie, in un quadro istituzionale dove all'amministrazione
scolastica compete un ruolo di indirizzo e di valutazione dei risultati
ed alle associazioni professionali , agli IRRE e all'Università
il ruolo di supporto alla ricerca
e alla formazione continua dei docenti, con il relativo impegno
economico. Soggetti centrali nella formazione
in servizio degli insegnanti restano le scuole autonome e le reti di
scuole, cui spetta il compito di mantenere costanti relazioni con centri
di ricerca, Università, enti e associazioni professionali come previsto
dal comma 8 dell'art. 7 del regolamento sull'autonomia , dove le istituzioni
scolastiche autonome sia singolarmente che collegate in
rete "possono stipulare convenzioni con Università statali o private
ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio
che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi
relativi alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione,
alla formazione in servizio del personale scolastico. Il C.N.P.I., infine, considerata
l'importanza strategica che riveste per la scuola la formazione
iniziale e in servizio degli insegnanti
e che l'applicazione di quanto previsto nell'art. 5 sarà oggetto
di uno o più decreti ritiene di dover sollecitare il Ministro ad inviare
gli atti normativi che saranno predisposti
al proprio preventivo parere . Il Segretario
Il Vice Presidente
(M.R.Cocca) (M.
Guglietti) |
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