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Contributi, approfondimenti, strumenti per la formazione delle funzioni obiettivo/strumentali e dei docenti

Formazione personale della scuola

Ministero  dell'istruzione, dell'università e della ricerca

                             Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione

                       DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

                                 Area dell'Autonomia Scolastica - Ufficio XI

                                  Segreteria del Consiglio Nazionale P.I.

 

 

 

 

Prot. n. 21627                                                                       Roma, 9 dicembre 2002

 

All'On.le  Ministro

SEDE

 

 

 

 

OGGETTO: Documento di contributo su: "Formazione personale della scuola".

 

 

 

Adunanza del 9 dicembre 2002

 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

                                                            si esprime

nei seguenti termini :

 

        

          1.  La formazione iniziale

 

La legge 341/90 ha segnato una svolta nel sistema della formazione iniziale degli insegnanti proponendo la formazione universitaria per tutti i docenti. L'avvio dei corsi di laurea di Scienza della Formazione Primaria e l'istituzione delle SSIS ha favorito la ricerca di un nuovo profilo professionale fondato sull'integrazione di competenze culturali e professionali, rappresentate dai saperi disciplinari, dalle epistemologie e didattiche disciplinari e dalle scienze dell'educazione.

L'istituzione delle SSIS, attivate a partire dall'anno scolastico 1999/2000, su base regionale, ha consentito il superamento dell'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento tramite concorso. L'esperienza descritta costituisce una prima risposta alla necessità di una formazione iniziale teorico-pratica che realizzi di fatto un contesto di incontro e comunicazione tra due mondi, dell'Università e della Scuola, finora  distanti e raramente impegnati in itinerari di formazione comuni.

Sul fronte della formazione iniziale, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, il C.N.P.I. segnala che l'attuale percorso universitario non è di per sé abilitante, dovendo i laureati successivamente superare una prova concorsuale, anche se il dibattito parlamentare sembra prospettare idonee soluzioni al problema.

In linea con quanto già espresso in più occasioni, ritiene importante che un percorso universitario sia di pari dignità e durata per tutti i docenti; segnala, al riguardo, l'inderogabile necessità che anche per i docenti tecnico-pratici sia prevista una formazione universitaria .

E' evidente che, nel presente documento, con il termine Università, si intende comprendere anche le Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale cui si applicano i criteri e le direttive di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge delega.

Le esperienze di formazione iniziale finora realizzate evidenziano  un rapporto tra Scuola e Università, troppo sbilanciato a favore di quest'ultima. Le attività di formazione - dall'area di Scienze dell'educazione alle aree disciplinari, dall'organizzazione e gestione dei corsi fino alla progettazione e programmazione dei diversi laboratori didattici - sono state istituzionalmente affidate solo ed esclusivamente all'Università. Pur ritenendo l'Università il luogo della ricerca teorica, della specializzazione e dell'approfondimento disciplinari, il C.N.P.I ribadisce la centralità della scuola come sede di ricerca applicata sul processo di insegnamento-apprendimento.

Il raccordo Università-Scuola va definito, a parere del C.N.P.I., a livello istituzionale: non può essere occasionale, legato alla sola sensibilità dei docenti responsabili dei corsi e/o all'attività dei supervisori. Il C.N.P.I, pur rilevando la positività delle esperienze dei supervisori di tirocinio e dei tutor, evidenzia tuttavia che la Scuola dell'autonomia, non sia ancora considerata al pari dell'Università sede di ricerca didattica e di sperimentazione, come peraltro prevede l'art.6 del DPR 275/99 che assegna alle istituzioni scolastiche "l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo".  

In un rapporto di pari dignità è naturale affermare che all'Università spetti la responsabilità della formazione iniziale da sviluppare in collaborazione con la scuola per quanto riguarda gli aspetti più specificatamente professionali (tirocinio, supervisori, tutor, ...); ma  nel contempo è necessario ribadire che la scuola sia valorizzata come sede della ricerca applicata da collegarsi alla ricerca teorico- disciplinare  propria dell'Università.

  Il disegno di Legge Delega,  dedicando  un intero articolo alla questione della formazione iniziale degli insegnanti, riconosce opportunamente che la problematica è  parte integrante del progetto di riforma complessivo del sistema scolastico.

In merito all'art. 5,  nel C.N.P.I. vi è una sostanziale condivisione sul fatto che venga riconosciuto un canale universitario identico per la formazione di tutti i docenti, concretizzando in tal modo la pari dignità del percorso di formazione dei docenti  dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria superiore.

E' condivisa, altresì, la prospettiva della laurea specialistica finalizzata all'insegnamento.

Rimangono da approfondire alcuni aspetti non marginali:

·     la struttura dei due anni di laurea specialistica;

·     le modalità con cui la laurea possa abilitare ad una professione;

·     i meccanismi di reclutamento congruenti con l'intero impianto.

Inoltre, si tratta di definire il reale significato di una laurea in sé abilitante e il successivo periodo di tirocinio, regolato dal contratto di formazione-lavoro in sostituzione dell'attuale esperienza dell'anno di formazione.

Nello specifico del corso di  laurea specialistica finalizzata alla formazione dei docenti il C.N.P.I. segnala che :

a)   il percorso di studio su cui costruire la formazione iniziale  dovrà essere congruente con il profilo culturale e professionale dell'insegnante: lo specifico di questa laurea  è quello di formare al "mestiere dell' insegnare";

b)    il profilo culturale e professionale  non può però essere  visto in modo rigido, ma flessibile rispetto ai livelli di scolarità;

c)    un  aspetto comune della formazione iniziale dovrà essere il  sapere disciplinare, adeguatamente integrato  con le dimensioni della epistemologia e della didattica disciplinare e delle scienze dell'educazione proprie della professionalità degli insegnanti. In tal senso si segnala la necessità di attenzione, particolarmente emergente per gli insegnamenti scientifico - tecnici destinati alla secondaria superiore, per i quali si sottolinea l'esigenza che nei piani di studio la dimensione epistemologica non venga penalizzata a favore degli insegnamenti pedagogici generali.

 

 

In particolare il C.N.P.I. evidenzia alcuni punti di attenzione relativamente ai piani di studio:

 

1. Si ritiene necessario che nella formulazione dei piani di studio via sia un giusto dosaggio tra le tre dimensioni che costituiscono il curricolo professionale del futuro insegnante: disciplinare, epistemologia e didattiche disciplinari e scienze dell'educazione.

 

2. Il titolo di accesso all'insegnamento va reso coerente con il piano di studi che dovrà comprendere esami atti a garantire sia la qualità della formazione  iniziale dei docenti, sia l'accesso alle classi/aree di concorso della scuola primaria e secondaria .

 

3. Va garantita la possibilità di integrare i piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea di cui si è in possesso con percorsi complementari, al  fine di conseguire l'abilitazione ad altri insegnamenti.

 

4. E' necessario rivedere secondo un criterio di coerenza il rapporto tra i piani di studio delle lauree specialistiche  abilitanti  e  le classi di concorso; 

si evidenza inoltre che c'è la necessità di prevedere una fase transitoria in cui si coniughino i diritti acquisiti di chi è già in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento con il loro adeguamento alle nuove professionalità. In questo contesto deve essere affrontato e risolto il problema dei docenti di sostegno globalmente in tutti i suoi aspetti.

 

2. La formazione in ingresso

 

Per le precedenti considerazioni, a parere del C.N.P.I., anche se la laurea avesse carattere abilitante si deve ritenere che con essa non si possa raggiungere il livello compiuto di formazione professionale necessaria all'insegnamento.

Si pone, quindi, il nodo del rapporto tra laurea specialistica e la formazione di accesso prevista, dall'art. 5,  nel percorso di tirocinio di formazione lavoro.

Il C.N.P.I. condivide l'idea di  pensare alle prime esperienze di insegnamento come ad un percorso per completare la formazione professionale degli insegnanti; ritiene che questa esperienza possa costituire se opportunamente progettata uno snodo centrale per completare la formazione iniziale sul piano professionale.

Ci sembra questo un terreno importante di ricerca  su cui concentrare l'attenzione. Un ruolo decisivo può essere giocato dalla scuola e dalla cultura professionale dei docenti in servizio.

Il C.N.P.I. rileva però che la formulazione approvata dal Senato all'art. 5 comma 1 lettera e) consegna all'Università impropriamente la piena gestione del percorso di formazione - lavoro, senza minimamente tener conto del ruolo e della cultura della scuola come soggetto dotato di autonomia, in cui la comunità professionale compie scelte culturali e didattiche particolarmente significative (si pensi all'elaborazione, all'adozione ed alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa). Il ruolo della scuola non può essere marginalizzato e ridotto alla sola stipula di convenzioni formali proposte dall'Università. A conferma di tale marginalità, al C.N.P.I. appare insufficiente il ruolo attribuito alla Direzione scolastica regionale e agli IRRE che non vengono nemmeno menzionati.  

Il C.N.P.I. ritiene che la formazione dei docenti, composta da un percorso di formazione di due anni di laurea specialistica e da un percorso  di formazione lavoro non quantificato, vada visto come un percorso formativo unitario,  che va progettato congiuntamente dalla scuola e dall'università. Formazione iniziale dei docenti, formazione di accesso in servizio e formazione ricorrente vanno intese come un continuum. L'università e la scuola devono trovare su questo terreno una costruttiva integrazione. È su questo livello di progettazione e di realizzazione del percorso che si può instaurare una collaborazione paritetica tra università e scuola nella formazione iniziale e all'insegnamento in servizio.

 

 

3. La formazione in servizio

 

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione  nel documento approvato nella seduta del 10 aprile 2002  in merito alla formazione in servizio prevista  nell'art. 5 della legge Delega si era già espresso chiaramente  valutando  "negativamente l'affidamento esclusivo all'università della formazione in servizio rispetto a figure di docenti, peraltro prive di una precisa configurazione giuridica e di un ben definito status professionale. Pur ritenendo necessario la presenza di funzioni di supporto all'attività didattico -organizzativa nelle scuole dell'autonomia, mal si comprende come la formazione di queste competenze possono essere affidate esclusivamente all'università prescindendo dai possibili apporti che possono derivare dalle qualificate esperienze maturate all'interno delle istituzioni scolastiche, delle associazioni professionali, di enti di ricerca e formazione e dagli IRRE."

 

 

Ora il nuovo testo licenziato dal Senato, non si limita a definire i caratteri della formazione rivolta a  figure di docenti che assumeranno particolari funzioni, ma delega completamente all'università l'intera gestione della formazione in servizio dei docenti.

Nella legge delega  all'art.5 comma 1,  viene espressamente detto che "sono le università che definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo e di interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidate, sulla base di convenzioni, anche rapporti con le istituzioni scolastiche".  Nella lettera f), sempre del comma 1, viene evidenziato che  "le strutture didattiche di ateneo o interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti" e che questi ultimi saranno definiti con appositi decreti.

 

Il C.N.P.I. in linea con quanto già più volte espresso, non condivide l'ipotesi di affidare "tout court" la gestione della formazione in servizio all'università per le seguenti ragioni:

 

1. perché contrasta con la normativa sull'autonomia scolastica che negli art. 6 e 7 del Regolamento n.275/99  affida la formazione e l'aggiornamento dei docenti alle istituzioni scolastiche che possono, promuovere convenzioni accordi di reti di scuole, per istituire  laboratori territoriali finalizzati  allo sviluppo professionale dei docenti, alla ricerca didattica e la sperimentazione, alla documentazione.;

 

2. perché contrasta con l'esperienza  e il dibattito culturale che si è sviluppato, in questi anni, anche nelle sedi internazionali sui temi della formazione e della professionalità dei docenti.

Infatti lo sviluppo della professionalità dei docenti, nel nuovo contesto della scuola dell'autonomia richiede una formazione continua, legata alle buone pratiche didattiche e al  contesto in cui si sviluppa il processo di insegnamento-apprendimento.

Oggi si è fatta strada una nuova concezione sulla formazione, intesa non solo come semplice corso di aggiornamento, ma come apprendimento professionale continuo che comprende l'insieme delle esperienze sviluppate dagli insegnanti nei diversi momenti della vita professionale.

In questo senso la scuola dell'autonomia va vista come laboratorio permanente per la crescita professionale dei docenti.

"La scuola attraverso la ricerca, la formazione, la documentazione, la verifica può trasformarsi in un laboratorio per lo sviluppo professionale utilizzando le proprie strutture e avvalendosi di servizi esterni"

 

Ci si chiede se è possibile affidare questa formazione permanente all'università? L'università ha la cultura professionale per gestire e interpretare  i bisogni professionali dei docenti che scaturiscono  dal contesto della realtà scolastica?

 

Il C.N.P.I. ritiene urgente  creare un sistema di supporti istituzionali alla formazione, basato su una rete di servizi professionali rivolti ai docenti,  promossi  dalle istituzioni scolastiche autonome dando così applicazione a quanto  previsto dal Regolamento sull'autonomia. Su questo terreno chiede un impegno coerente del Ministero dell'Istruzione e delle Direzioni regionali al fine di contribuire a realizzare quanto stabilito dalla normativa vigente. 

 

 

Il C.N.P.I. ribadisce che la formazione in servizio deve essere gestita dalle istituzioni scolastiche anche in termini  di risorse finanziarie,  in un quadro istituzionale dove all'amministrazione scolastica compete un ruolo di indirizzo e di valutazione dei risultati ed alle associazioni professionali , agli IRRE e all'Università  il ruolo di supporto alla ricerca  e alla formazione continua dei docenti, con il relativo impegno economico.

     

Soggetti centrali nella formazione in servizio degli insegnanti restano le scuole autonome e le reti di scuole, cui spetta il compito di mantenere costanti relazioni con centri di ricerca, Università, enti e associazioni professionali come previsto dal comma 8 dell'art. 7 del regolamento sull'autonomia , dove le istituzioni scolastiche  autonome sia singolarmente che collegate in rete "possono stipulare convenzioni con Università statali o private ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi relativi alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione, alla formazione in servizio del personale scolastico.

 

 

Il C.N.P.I., infine, considerata  l'importanza strategica che riveste per la scuola la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti  e che l'applicazione di quanto previsto nell'art. 5 sarà oggetto di uno o più decreti ritiene di dover sollecitare il Ministro ad inviare gli atti normativi che saranno predisposti  al proprio preventivo parere .

 

Il Segretario                                              Il Vice Presidente                                 

(M.R.Cocca)                                               (M. Guglietti)

 

 

 

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