Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione Visto il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, approvativo del T.U. delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
visto il D.M. 23 luglio 1994, n. 231, recante la disciplina dei corsi
di riconversione professionale;
visto il D.I. 10 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23
marzo 1962, reg. 18 fg. 356, contenente le norme per l' organizzazione
dei corsi di aggiornamento culturali e didattici per il personale direttivo
ed insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica;
visti i DD.II. 18 novembre 1978 (registrato alla Corte dei conti il
30 novembre 1979, reg. 9 fg. 272), 28 dicembre 1979 (registrato alla
Corte dei conti il 6 giugno 1980, reg. 53 fg. 371) e 6 agosto 1982 (registrato
alla Corte dei conti il 17 gennaio 1983, reg. 3 fg. 160) e 13 giugno
1986 (registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1986, reg. 73 fg.
318) con i quali si e' provveduto a rivalutare e a definire i compensi
spettanti per attivita' di direzione e di docenza relativi alle iniziative
di formazione;
visto il Contratto nazionale del comparto scuola, sottoscritto in data
4 agosto 1995; considerato che il predetto contratto prevede che la
progressione di carriera ordinaria e l'eventuale anticipazione del tempo
di passaggio tra una posizione stipendiale e quella successiva siano
tra l' altro subordinati per tutti gli operatori della scuola all'avvenuta
partecipazione ad attivita' di formazione;
considerata pertanto la necessita' di promuovere organiche azioni di
formazione, anche a distanza, idonee ad assicurare una adeguata offerta
formativa a tutto il personale della scuola;
considerato che a tal fine appare opportuno privilegiare l' impegno
delle risorse finanziarie in relazione ad organici progetti di elevata
qualita' scientifica, capitalizzabili e disseminabili anche a distanza,
coerenti con le finalita' fissate nelle annuali direttive del Ministero
della P.I. e corredati di idonei strumenti di valutazione;
considerata la necessita' di rivalutare l' importo del compenso fissato
dal decreto interministeriale 13 giugno 1986 per le prestazioni effettuate
dal personale impiegato nelle predette iniziative, con riferimento all'
attivita' organizzativa, direttiva, di controllo, di docenza, di esercitazione
e di coordinamento di lavori di gruppo, anche con riferimento a quanto
previsto dalle CC.MM. nn. 98 e 99 del 4 agosto 1995, emanate dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplinano la natura e
l' ammontare delle spese ammissibili per le attivita' formative confinanziate
dal Fondo sociale europeo;
considerata altresi' la necessita' di definire il compenso per nuove
funzioni, previste dal contratto nazionale per il comparto scuola, della
progettazione e valutazione degli interventi formativi, della produzione
dei relativi materiali e dell' assistenza tutoriale: Decreta
Art. 1 - Il compenso per
l' attivita' di direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative
formative destinate al personale della scuola, ivi comprese quelle per
la riconversione professionale, e' quantificabile fino ad un massimo di
lire 80.000 (ottantamila) per ogni giornata di attivita' in cui si articola
l' iniziativa medesima.
Art. 2 - Il compenso per
le attivita' di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione
e validazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione degli interventi
stessi, rese nell' ambito di iniziative di formazione capitalizzabili
e disseminabili, anche a distanza, e' quantificabile fino ad un massimo
di lire 80.000 (ottantamila) per ogni ora di attivita', elevabile a lire
100.000 (centomila) per i professori universitari.
Art. 3 - Il compenso per
le attivita' di docenza prestata nelle predette iniziative e' quantificabile
fino ad un massimo di lire 80.000 (ottantamila) per ogni ora di insegnamento,
misura elevabile a lire 100.000 (centomila) per i professori universitari.
Art. 4 - Il compenso per
l' assistenza tutoriale, per il coordinamento dei lavori di gruppo o delle
esercitazioni previsti dal progetto formativo e' quantificabile fino ad
un massimo di lire 50.000 (cinquantamila) orarie.
Art. 5 - Il compenso orario
per le attivita' svolte dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
per la collaborazione alla realizzazione dei predetti interventi formativi
e' fissato nella misura oraria stabilita per le attivita' aggiuntive disciplinate
dall' art. 54 del vigente contratto per il
comparto scuola.
Art. 6 - L' ammontare
effettivo dei predetti compensi, da erogarsi solo per le attivita' effettivamente
svolte, e' definito in relazione ai contenuti ed alle modalita' di realizzazione
del progetto della singola iniziativa formativa e deve essere contenuto
nei limiti di quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi e dai correlati
impegni di spesa.
Gli oneri derivanti dalle predette iniziative sono posti a carico dei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Pubblica
Istruzione.
Art. 7 - Il presente decreto
entra in vigore con i provvedimenti attuativi del Piano nazionale di aggiornamento
relativo all' anno 1996.
Esso sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
IL
MINISTRO
|