Schema di Regolamento del 20 febbraio 2009Schema di regolamento recante "Disposizioni
per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed
ausiliario (Ata) delle istituzioni scolastiche e educative
statali, ai sensi dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 |
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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Visto l'articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 che, ai commi 2, 3 e 4, lettera e), prevede la predisposizione
di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più
razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una
maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonché, nel quadro
dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri per la
definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (Ata) delle istituzioni scolastiche
in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del
17 per cento della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate
per l'anno scolastico 2007/2008, fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge
n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008,
che prevede, per l'attuazione del piano programmatico, l'adozione di uno o
più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modificazioni, con i quali procedere, anche
modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione
dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema
scolastico; Visto il piano programmatico predisposto dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato articolo 64,
comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni
dalla legge n. 133 del 2008; Visto l'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, con il quale è stata disciplinata l'attribuzione alle
istituzioni scolastiche dell'autonomia didattica e amministrativa; Visto il testo unico delle leggi in
materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria
2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria
2008), e in particolare, l'articolo 2, commi 411 e 412, per effetto dei quali
la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata) delle
istituzioni scolastiche ed educative deve essere ridotta, rispetto a quella
determinata per l'anno scolastico 2007/2008 con il decreto
interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3, in attuazione della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), in ragione di 1.000 posti per
ciascuno degli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011; Visto l'articolo 40, comma 5, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate
fra loro, possano deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia
dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti
una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da
consentire la compensazione dei costi contrattuali; Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2000,
n. 201,
recante disposizioni concernenti i criteri e i parametri di determinazione
degli organici del personale Ata delle istituzioni
scolastiche ed educative, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie
generale - n. 2 del 3 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto interministeriale 8 gennaio
2008, n. 3
relativo alla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale Ata per l'anno scolastico 2007/2008; Visto il decreto interministeriale 21 novembre
2008, n. 97 relativo alla ridefinizione delle dotazioni organiche del
personale Ata per l'anno scolastico 2008/2009; Visti il contratto collettivo nazionale del
comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e la sequenza
contrattuale siglata il 25 luglio 2008; Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ............... 2009; Sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del ...............
2009; Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...............
2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri adottata nella riunione del ............... 2009; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze; EMANAil seguente regolamento Art. 1 - Oggetto del
regolamento e consistenza complessiva delle dotazioni organiche 1. Il presente regolamento disciplina la
revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata)
delle istituzioni scolastiche ed educative, ed è finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall'articolo
64 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e dal piano programmatico di interventi adottato ai sensi dei
commi 3 e 4 del medesimo articolo. 2. La consistenza numerica delle dotazioni
organiche del personale di cui al comma 1 è ridotta complessivamente nel
triennio 2009-2011, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 64, del 17 per
cento rispetto a quella determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per
ciascuno degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 la riduzione
non deve essere inferiore ad un terzo di quella complessiva da realizzare nel
triennio. Resta ferma, per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010 e
2010/2011, la riduzione complessiva di mille posti delle dotazioni organiche
del personale di cui al comma 1, in applicazione dell'articolo 2, commi 411 e
412, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008). 3. La consistenza numerica complessiva delle
dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 è definita a livello
nazionale in base ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i
parametri di calcolo previsti dalle annesse tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C;
criteri e parametri che tengono conto della consistenza della popolazione
scolastica con riguardo anche alle esigenze degli alunni diversamente abili,
del grado di densità demografica delle varie province, della distribuzione
della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle
caratteristiche geografiche e orografiche dei territori interessati, delle
condizioni socio-economiche e dell'eventuale situazione di disagio sociale
delle diverse realtà. 4. Dall'applicazione dei criteri e parametri
previsti dal presente regolamento e dalle tabelle ad esso annesse deve
conseguire, a conclusione del triennio 2009-2011, la riduzione della
consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche di cui al comma 2,
primo periodo. Per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e
2011/2012 le dotazioni regionali sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in modo da realizzare complessivamente le
riduzioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo. Art. 2 - Dotazioni
organiche regionali, provinciali e organici di istituto 1. La consistenza numerica complessiva dei
posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche
regionali con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali
interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative
delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni
ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i
profili professionali del personale. Nella ripartizione si tiene conto,
altresì, in relazione ai diversi contesti territoriali interessati, dei
fenomeni migratori da Paesi extracomunitari, dei piani di dimensionamento
delle istituzioni scolastiche, nonché delle condizioni logistico-strutturali,
delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei
comuni montani e nelle piccole isole. 2. Ai fini del presente regolamento si intende
per "dirigente regionale" e per "dirigente scolastico", rispettivamente, il
dirigente con incarico di livello dirigenziale generale preposto all'ufficio
scolastico regionale e il dirigente preposto ad un'istituzione scolastica o
educativa. 3. Il dirigente regionale provvede alla
ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche
provinciali con riferimento alle specifiche esigenze ed alle diverse
tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche,
accantonando una quota di posti pari al 3 per cento della dotazione organica
regionale per le finalità di cui al comma 5. Nella determinazione delle
dotazioni organiche provinciali si tiene conto, altresì, delle situazioni di
disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle
zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica. 4. Nel limite della dotazione organica
regionale, il dirigente regionale determina le dotazioni organiche di
istituto previa applicazione dei criteri e dei parametri di calcolo
individuati con il presente regolamento e relative tabelle annesse. I
dirigenti scolastici formulano al riguardo motivate proposte, ai sensi della
normativa vigente e sulla base delle esigenze risultanti dal Piano
dell'offerta formativa, ispirandosi a criteri di razionale utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili nell'istituzione scolastica. 5. Il dirigente regionale assicura, comunque,
il rispetto del limite della dotazione organica regionale, anche, ove
necessario, mediante deroga ai criteri ed ai parametri di calcolo stabiliti
per la determinazione degli organici di istituto. Il medesimo dirigente
assegna le risorse di personale alle province di competenza in modo da
assicurare, altresì, nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa,
il funzionamento delle istituzioni scolastiche in condizioni di sicurezza per
gli alunni e di efficacia ed efficienza del servizio erogato. La quota di
posti accantonati di cui al comma 3 è assegnata in sede di determinazione
dell'organico di diritto delle istituzioni scolastiche ed è utilizzata,
essenzialmente per far fronte a esigenze di particolare rilevanza e
complessità. 6. Al fine del perseguimento degli obiettivi
definiti nel piano programmatico di interventi di cui all'articolo 1, comma
1, i criteri ed i parametri di calcolo di cui alle annesse tabelle rispondono
all'esigenza di assicurare l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili in
rapporto agli effetti conseguenti alla riorganizzazione della rete
scolastica, con particolare riguardo ai punti di erogazione del servizio,
nonché al riordino degli ordinamenti scolastici improntato alla
semplificazione e riduzione dei carichi orari settimanali delle lezioni. Gli
obiettivi prefigurati vengono conseguiti sia mediante una razionale ed
omogenea assegnazione delle risorse umane, a fronte di una sostanziale ed
equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra le istituzioni scolastiche,
sia attraverso la salvaguardia delle peculiarità di ciascun ordine e grado di
istruzione. Le suddette tabelle rispondono, altresì, all'esigenza di una
semplificazione dell'azione amministrativa attraverso la revisione dei
previgenti parametri di determinazione degli organici di istituto e il
conseguente snellimento delle procedure di calcolo, di verifica e di
monitoraggio dell'efficacia dell'azione amministrativa. Art. 3 - Efficacia
ed efficienza dei servizi 1. Al fine di migliorare, attraverso un più razionale
e proficuo impiego delle risorse professionali disponibili, l'efficacia e
l'efficienza dei servizi erogati, con specifico riguardo alle esigenze degli
alunni, e in particolare quelli diversamente abili, nonché di assicurare il
regolare funzionamento dei servizi, ivi compresi quelli di apertura e
chiusura dei locali in cui funzionano i plessi scolastici, gli uffici di
segreteria delle istituzioni scolastiche ed educative possono collegarsi in
rete per l'espletamento di compiti ed attività di interesse comune. Le
relative modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite e
indicate in appositi accordi tra le istituzioni scolastiche interessate, nel
rispetto dei princìpi stabiliti in materia dall'articolo 7 del D.P.R. 8
marzo 1999, n. 275 e delle norme di cui ai contratti collettivi in vigore. I
dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche interessate sottoscrivono gli
accordi sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le
rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni. 2. L'impiego delle risorse di personale
disponibili, ai sensi del comma 1, può riferirsi a tutti i profili
professionali del personale medesimo. 3. Nei casi di compresenza durante le ore di
insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante
tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, può disporsi con apposita delibera
della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico o
in sostituzione dello stesso l'istituzione di altro posto di assistente tecnico
di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La
predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all'organico di istituto. 4. Nei periodi di sospensione dell'attività
didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in
attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed
informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di
rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del
predetto materiale e in attività di supporto alla didattica, necessarie per
l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico. Art. 4 - Servizi
terziarizzati 1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i
compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o
in parte, da personale esterno all'Amministrazione, è indisponibile, a
qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo
professionale. 2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano
prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato
ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente
regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate,
opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale
nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di
competenza. Resta, comunque, confermata, nell'arco del triennio 2009-2011,
l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. 3. Tali intese tengono conto dei livelli
retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto
ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti,
del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni
scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità
e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. 4. Ai fini di cui ai precedenti commi può
essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale
dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 5. Il dirigente regionale può promuovere
analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del
personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato
nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e
tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con
conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del
profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi
soggetti. Art. 5 - Stabilità
dell'organico di diritto 1. La necessità di attivazione di ulteriori
posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto,
rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a
livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico. 2. Il dirigente regionale, sulla base delle
indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza
gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, revocando
l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti
dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano
venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tal
caso il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione
dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero
ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale. Art. 6 -
Attribuzione temporanea di compiti e funzioni 1. Sempre che sussistano le condizioni
previste dalle norme in vigore per il conferimento delle supplenze
temporanee, nel piano delle attività di cui all'articolo 53 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Scuola per
il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 può essere
previsto, in alternativa al conferimento delle predette supplenze,
l'attribuzione temporanea di compiti o funzioni al personale in servizio,
previa acquisizione di disponibilità al riguardo da parte dello stesso. 2. L'importo corrispondente al 50 per cento
delle economie realizzate dall'istituzione scolastica, per effetto del
mancato conferimento delle supplenze, è assegnato, in misura proporzionale
all'effettivo servizio prestato, al personale che ha svolto i compiti di cui
al comma 1, secondo modalità da definire nell'ambito della contrattazione di
istituto. Art. 7 - Profili
professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico - Area
C 1. Nel quadro degli obiettivi di
razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane e di realizzazione di una
maggiore efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi e tecnici delle
istituzioni scolastiche ed educative sono costituiti, secondo i criteri e
parametri previsti dal presente articolo, i posti di organico per i profili
professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico
dell'Area C di cui alla tabella A annessa al contratto collettivo nazionale
di lavoro relativo al personale del comparto Scuola per il quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. 2. Il posto di organico del profilo
professionale di coordinatore amministrativo è costituito nelle istituzioni
scolastiche ed educative nelle quali i posti di organico di assistente
amministrativo sono in numero superiore a quattro unità. Il posto di organico del profilo professionale
di coordinatore tecnico è costituito, nelle istituzioni scolastiche ed
educative, per ogni gruppo di quattro posti di organico di assistente tecnico
relativo alla medesima tipologia di laboratorio. Per ogni posto di organico costituito per i
profili professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore
tecnico è ridotta di un posto, nell'istituzione scolastica interessata, la
dotazione organica, rispettivamente, del profilo professionale di assistente
amministrativo e del profilo professionale di assistente tecnico. 3. La costituzione dei posti di organico per i
profili professionali di cui al comma 1 non deve comportare, complessivamente,
il superamento della consistenza numerica complessiva delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni scolastiche ed educative, come definita ai sensi dell'articolo 1
del presente decreto. 4. In fase di prima applicazione del presente
articolo e nel limite dei posti di organico disponibili, nei profili
professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico è
inquadrato, rispettivamente, il personale di cui all'articolo 1, comma 3 e all'articolo
2, comma 3, della sequenza contrattuale 8 marzo 2002, prevista
dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il
biennio economico 2000-2001. Detto personale è inquadrato d'ufficio, secondo
le modalità indicate nei medesimi commi. Limitatamente agli insegnanti
tecnico-pratici di cui all'articolo 2, comma 3, della suddetta sequenza
contrattuale 8 marzo 2002, l'inquadramento nel profilo professionale di
coordinatore tecnico viene disposto a domanda degli interessati. Sulle
disponibilità residuali sono, altresì, inquadrati gli assistenti
amministrativi e gli assistenti tecnici con contratto a tempo indeterminato,
secondo le procedure e con le modalità di cui all'articolo 48 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Scuola per
il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, come
modificato dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008. 5. All'onere derivante dall'attribuzione del
differenziale economico al personale che accede ai profili professionali di
coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico, si provvede con una
quota parte del 30 per cento delle economie di spesa di cui all'articolo 64,
comma 6, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, destinato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, alla
valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale
della scuola. 6. L'effettiva attivazione degli organici di
cui al presente articolo decorre dall'anno scolastico 2010/2011 ed è
subordinata, in ogni caso, alla preventiva verifica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, circa il conseguimento effettivo delle
economie di spesa di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto
2008, n. 133. Nell'ambito dei risparmi di cui all'articolo 64, comma 9,
della legge
6 agosto 2008, n. 133, è individuata la quota parte di economie da destinare alle
finalità di cui al presente comma. L'attivazione dei posti è disposta
progressivamente a partire dalle istituzioni scolastiche con il maggior
numero di posti in organico, rispettivamente, degli assistenti amministrativi
e degli assistenti tecnici. Art. 8 - Norme
finali e abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto è abrogato l'articolo 548 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. E', altresì, abrogata ogni altra
disposizione, comunque, incompatibile con quelle del presente regolamento. 3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente regolamento non
possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali. 4. Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e farlo
osservare. Dato a Roma,
NOTE: (a) La dotazione organica
dei direttori dei Servizi generali e amministrativi è determinata in ragione
di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. (b) Gli alunni della
scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del
circolo didattico e dell'istituto comprensivo. (c) Per ogni gruppo
di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola
dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria
a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è
assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è
attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli
istituti comprensivi. (d) Nei circoli
didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti
in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per
le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2
unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con
numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra
8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11. (e) Ai centri
territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta è
assegnata una unità appartenente al profilo professionale di assistente
amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli
stessi centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente
prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per
ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione
permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi centri. (f) Alle istituzioni
scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse,
congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di
assistente amministrativo. (g) Per le scuole
dell'istruzione secondaria di I grado annesse agli istituti d'arte è
prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di
direttore dei servizi generali e amministrativi.
NOTE: (a) La dotazione organica
dei direttori dei Servizi generali e amministrativi è determinata in ragione
di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. (b) Gli studenti dei
corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto. (c) Nei licei e negli
istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi
viene incrementato di una unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni
gruppo oltre 1.000. L'organico dei collaboratori scolastici viene
incrementato di un 'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo
oltre 1.000. (d) Per ogni
succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori
scolastici aumenta di una unità per le istituzioni con un plesso e/o
succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero
di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7;
di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di
sedi superiore a 11. (e) Negli istituti
tecnici, professionali e negli istituti d'arte e licei artistici il numero
degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di una
unità rispetto alla presente tabella. (f) La dotazione
organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate
dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi. (g) Nei licei e
istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e
dei collaboratori scolastici è ridotto di una unità per ciascun profilo
professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti
note. (h) Alle istituzioni
scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado
annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore
posto di assistente amministrativo. ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Fermi restando gli incrementi suindicati, per
gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni
organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni
singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto
rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.
NOTE: Nei convitti con
numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di
una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal
cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di una unità per ogni ulteriore
gruppo di 200 con effetto dal centounesimo. Il numero dei
collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25
convittori. Nei convitti con più
di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2. Negli istituti e
scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e
sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute
nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle
specifiche esigenze. (a) Solo nei
convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e
scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a
200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il
numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità. (b) Solo nei
convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei
convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti
amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori
fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.
NOTE: Nei convitti con
numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori,
con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti
amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei
collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50
semiconvittori, a partire dal venticinquesimo. Negli istituti e
scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo
le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola
in relazione alle specifiche esigenze. (a) Solo nei convitti
nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole
speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e
professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una
unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni
gruppo di 200, con effetto dal centesimo.
NOTE: Valgono le annotazioni
previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i
semiconvittori. (a) Solo nei
convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e
scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e
professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una
unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo. |