Bisogni Educativi Speciali |
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I Bisogni Educativi Speciali, cosa sono e quali azioni intraprendere alla luce della direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012pubblicato su Orizzontescuola.it
Lun, 27/05/2013 red - Il 27 Dicembre 2012 è stata emanata dal MIUR la direttiva “ Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica ”. L'esigenza delle precisazioni contenute in tale circolare sono conseguenza del fatto che la legge 170/2010, contenente le “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico ”, riconosce come disturbi specifici di apprendimento (DSA) su cui porre l'attenzione solamente la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, mentre il panorama dei disturbi che possono comportare dei notevoli disagi negli alunni è molto più ampio. Nella direttiva si fa presente che l'identificazione degli alunni con disabilità non avviene esclusivamente sulla base dell'eventuale certificazione, ma è possibile far riferimento al modello diagnostico ICF ( International Classification of Functioning ) per individuare i Bisogni Educativi Speciali ( BES ) degli alunni. I BES possono presentarsi con continuità, oppure per periodi circoscritti della vita dell'alunno, in quanto le cause che li generano possono anche avere origine fisica, biologica, fisiologica, psicologica o sociale. Quindi, risulta chiaro che non è possibile porre l'attenzione sui soli DSA, ma è necessario prestare maggiore attenzione in classe e cercare di individuare tutti quegli alunni che necessitano di un'attenzione speciale a causa di uno svantaggio sociale e culturale in cui vivono, a causa della presenza di DSA e/o disturbi evolutivi specifici, ovvero perché l'inadeguata conoscenza della lingua italiana rappresenta un ostacolo. L'area dei Bisogni Educativi Speciali, conosciuta in Europa come Special Educational Needs , rappresenta quell'area dello svantaggio scolastico che comprende tre grandi sotto-categorie:
All'interno dei Disturbi Evolutivi Specifici rientrano:
Il funzionamento cognitivo limite , invece, rappresenta il limite di separazione fra disabilità e disturbo specifico. Com'è bene comprendere, queste problematiche non possono essere tutte certificate ai sensi della legge 104/92, proprio perché non rappresentano delle patologie invalidanti. Di conseguenza si rendeva necessaria una normativa di riferimento che garantisse a questi alunni la possibilità di ricevere la giusta attenzione in ambito scolastico. A tal fine fu emanata la legge 170/2010 che focalizzava l'attenzione sugli gli alunni con DSA . Infatti, in essa vengono presi in considerazioni tutti quegli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate che, per specifici problemi, possono incontrare delle rilevanti difficoltà in ambito scolastico, le quali sono causa di insuccesso. Anche se la legge nomina solo la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, si possono includere nei DSA anche altre problematiche che in genere si presentano in alunni con competenze intellettive nella norma. Tra queste si possono annoverare:
Per questi alunni la legge prevede che si programmano le opportune metodologie e strategie di intervento, proprio per garantire l'inclusività. La direttiva dedica una sezione a sé agli alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività , spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) L'ADHD ha un'origine neurobiologica e comporta delle difficoltà di pianificazione, apprendimento e socializzazione; inoltre risulta spesso associato a un DSA. Più frequentemente l'ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva causando:
Nel caso di studenti con ADHD con un quadro clinico grave, è necessaria la presenza del docente di sostegno. In Italia i ragazzi con ADHD sono moltissimi e per tale ragione, anche se il disturbo non è considerato così grave da poter ottenere una certificazione ai sensi della legge 104/92, è necessario garantire il diritto al loro successo formativo. Come intervenire in presenza di alunni con BES? La direttiva specifica che è necessario elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con BED, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. Inoltre, le scuole, dopo aver esaminato eventuali certificazioni o dopo aver individuato, sulla base di attente considerazioni didattiche e psicopedagogiche, gli allievi con BES, possono avvalersi per tutti gli alunni con BES di opportuni strumenti compensativi e di misure dispensative previste già dalla legge 170/2010 e di seguito elencati. Misure educative e didattiche di supporto 1. Gli studenti con BES hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con BES le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata , con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi , compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere , l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le suddette misure devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con BES sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione , anche per quanto concerne gli Esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari. |
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