CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2002-05 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2002-03
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ART. 30 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO
DELL'OFFERTA FORMATIVA
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SCHEDA DI LETTURA
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ART.
30 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
(art.28 del CCNL 26-5-1999)
1. Per la realizzazione delle finalità
istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio
professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la
gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione
di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla
scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello
di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle
complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base
dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente
assegnate dal MIUR.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate
con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta
formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di
attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare
esoneri totali dall'insegnamento e i relativi compensi sono definiti
dalla contrattazione d'istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente
al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate
in ordine alla quantità e alla tipologia degli
incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono,
nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali
nell'anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse
nell'anno scolastico successivo, con la stessa finalità.
Indice
SCHEDA DI LETTURA
(A cura della CGIL Scuola)
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Rispetto
al contratto precedente le funzioni strumentali al piano dell'offerta
formativa sono state fortemente snellite nelle procedure ed ancorate
nettamente alla progettazione di ogni singola
scuola.
Che cosa accadrà nel concreto?
Il Ministero
dovrà inviare, ogni anno, ad ogni scuola le risorse per le funzioni
strumentali
"sulla base
dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del
31.08.99". Ricordiamo che cosa era previsto.
Il totale nazionale delle risorse a disposizione nel
contratto integrativo del 99 , in vecchie lire,
era costituito da 234 mld ( lordo Stato) che
davano luogo a 58.296 funzioni ( pagate con i vecchi 3 milioni di lire
) e veniva distribuito ad ogni scuola in base ai parametri che riportiamo
nella tabella che segue.
Tipologia
|
Scuole |
Quota di funzioni in base
Dimensionamento |
·
scuole con alunni sopra o sotto i 500
·
convitti con materna, elementare e media o anche con la secondaria
superiore
·
ISIA
·
Scuole militari |
Quota di funzioni in base
Complessità |
·
istituto comprensivo
·
istituto di istruzione superiore
·
istituto di I grado
·
IP grado o superiore con più di 80 docenti
·
circolo didattico e istituto comprensivo con più di 800 alunni
·
scuole carcerarie ed ospedaliere
·
scuole sedi di corsi serali
·
di educazione per gli adulti (EDA)
·
di formazione integrata (FIS) |
Quota di funzioni in base
Specificità |
- licei europei
- scuole annesse a convitto ed educandato
- alle scuole medie annesse a istituto d'arte
- scuole medie annesse ai conservatori
|
Estero |
- scuole italiane e corsi all'estero
|
La dicitura "sulla base dell'applicazione dell'art.
37 del CCNI del 31.08.99" significa, quindi, che i parametri sono implicitamente
riconfermati e che, tradotte le risorse da lire ad euro, ogni scuola
avrà a disposizione una quantità di euro corrispondente
agli indicatori che la caratterizzano.
Facciamo un esempio:
Un istituto comprensivo con 600 alunni e con una scuola
ospedaliera avrà 4 funzioni in base al dimensionamento, una in base
alla complessità ed una per la scuola ospedaliera. ( 6 funzioni per 3 milioni = 18 milioni di lire = 9.296,23 euro )
Quella scuola avrà a disposizione 9.296, 23 euro per attivare funzioni strumentali.
Attenzione, il numero 6 è stato utilizzato solo per simulare il calcolo;
alla scuola attiveranno le risorse senza il vincolo del numero di funzioni.
A questo
punto il collegio dei docenti, organismo professionale per eccellenza,
dovrà decidere, in coerenza con il piano dell'offerta formativa della
propria scuola, quali e quanti obiettivi raggiungere, i criteri e le
professionalità necessarie per svolgere l'incarico, ed ancora le tipologie,
il numero ed i destinatari delle funzioni.
Questo significa che il collegio può "flessibilizzare"
l' istituto contrattuale in varie direzioni,
non più legate solo alle quattro aree che erano indicate nel precedente
contratto. Quindi gli incarichi possono, per esempio, diversificarsi
per durata ed impegno oppure prevedere più di una persona sullo stesso
obiettivo ..l'importante è raggiungere gli scopi prefissati.
Resta il vincolo che gli incarichi di funzione strumentale
non possono comportare esoneri dall'insegnamento e non possono essere
attribuiti ai docenti individuati dal dirigente scolastico come collaboratori.
Attenzione! Le risorse attribuite alle scuole sulla
base del parametro " dimensionamento" comprendevano anche la quota di
compenso per il vicario; questa figura non esiste più quindi tutte le
risorse sono a disposizione per le funzioni strumentali.
I parametri individuati dal collegio saranno alla base
della contrattazione di istituto che dovrà definire i compensi da attribuire al
personale interessato.
Infine è specificato che, qualora le scuole non usino
tutte le risorse che hanno a disposizione nell'anno scolastico,
devono utilizzarle nel successivo per le stesse finalità .
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