Sperimentazione
Sperimentare è una operazione, assumibile in due accezioni:
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è, sperimentale, un comportamento euristico che intenda collaudare una data innovazione valutandone gli esiti;
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ma è pure, sperimentale, un piano di azione che intenda controllare con opportuni strumenti (gruppi di confronto, di controllo, prove oggettive, ecc.) gli esiti di un processo che sia stato volutamente indirizzato, od anche, di un solo evento; pur sempre artificialmente introdotto. Ciò che è importante è che il contesto in cui si svolge la sperimentazione sia pre-organizzato e attrezzato come un laboratorio e quindi provvisto di dotazione atte a misurare, e a far reagire, i comportamenti di coloro che verranno quindi provocati dalle interferenze programmate;
- è, infine, nondimeno sperimentale, una interferenza formativa che intenda soltanto sollecitare, negli individui coinvolti in una data situazione, anche una sola reazione ad un solo stimolo; allo scopo di riesaminare l'efficacia dell'intervento con le persone che hanno partecipato al programma e che si sono prestate all'operazione. Questa terza possibilità è quella che più si concilia con le premesse della ricerca qualitativa, dove le sperimentazioni vanno controllate direttamente da chi le promuove.
Sperimentazione e ricerca educativa
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TITOLO I - SPERIMENTAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Art. 1.- Criteri generali.
La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell'autonomia didattica dei docenti e può esplicarsi:
a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico;
b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti.
Art. 2.- Sperimentazione metodologico-didattica.
La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.
A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di interclasse o di classe per le rispettive competenze.
Il consiglio di interclasse o di classe esprime il suo parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le classi o la classe comprese nell'ambito di propria competenza.
Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.
Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonché di quelli disponibili nell'ambito distrettuale.
Art. 3.- Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture.
La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture può essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione di cui al titolo III del presente decreto.
Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica della ipotesi di lavoro: la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.
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Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 - Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti
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