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DIMENSIONAMENTO
G.Cerini
Con l’approvazione definitiva del Regolamento sul dimensionamento degli
istituti scolastici (DPR n. 233 del 18-6-1998), si compie un ulteriore
passo verso la piena realizzazione dell’autonomia scolastica. Il dimensionamento
è un’azione di programmazione scolastica straordinaria, connessa al processo
di conferimento dell’autonomia alle singole unita scolastiche e quindi
finalizzata all’attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni
che ne sono ancora prive (tutte le scuole elementari e medie, una parte
delle scuole superiori).
In base all’art. 21 della L. 59/97 tali operazioni dovranno essere completate
entro il 31-12-2000 e quindi produrre effetti operativi a far tempo dall’anno
scolastico 2000/2001 (cioè dal 1° settembre 2000). Le procedure per le
operazioni di dimensionamento sono regolamentate dal DPR 18-6-1998, n.
233. Gli interventi possono essere "spalmati" in due anni scolastici utili,
il 1999/2000 ed il 2000/2001, ma il relativo piano provinciale provinciale
(definito entro il 31-12-1998) deve comunque essere approvato entro il
28 febbraio 1999 dalla Regione competente.
Un primo elemento di radicale novità riguarda proprio i soggetti istituzionali
chiamati a decidere in merito ai piani di dimensionamento. La Legge 59/97,
al Capo I°, prevede la devoluzione delle competenze in materia di programmazione
dell’offerta formativa (e quindi degli insediamenti scolastici e della
loro articolazione sul territorio) dall’Amministrazione dello Stato al
sistema delle autonomie locali. Tali compiti sono precisati nel D.l.vo
n. 112 del 31-3-1998, che richiede comunque successive leggi regionali
di attuazione di ulteriori deleghe a Province e Comuni.
Il Provveditore agli Studi è tuttavia "depositario" e responsabile della
quantità di risorse (nazionali) disponibili, cioè del numero delle Presidenze
e delle Direzioni didattiche che potranno essere attivate sul territorio
provinciale. Dovrà poi farsi portatore, nelle apposite Conferenze provinciali
di programmazione, avvalendosi delle opportune consulenze tecniche (ispettori,
dirigenti, nuclei per l’autonomia, ecc.) della funzionalità e fattibilità
delle scelte.
Un ulteriore elemento di novità nel dimensionamento è rappresentato dal
nuovo parametro che, ai fini della determinazione degli standard ottimali
di dimensionamento degli istituti autonomi, che sostituisce il precedente
criterio delle classi con il numero degli alunni iscritti.. E’ stata fissata
una fascia di oscillazione tra i 500 ed i 900 alunni per ogni unità scolastica,
con deroghe "automatiche" per le zone di montagna e le piccole isole.
Altre deroghe sono previste in casi di particolare emergenza socio-culturale.
Le soglie adottate, che appaiono più consistenti di quelle precedentemente
in vigore, soprattutto per la scuola secondaria di I° grado (D.I. 15-3-1997,
n. 176), rappresentano una condizione necessaria per consentire ad ogni
scuola "autonoma" di disporre di strutture adeguate, di risorse professionali,
di competenze, di know-how, che la mettano in grado di sviluppare una
forte capacità di iniziativa, di progettazione educativa, di gestione
al più alto livello possibile dell'offerta formativa in un territorio.
Il concetto di deroga, cioè la riduzione della soglia minima a 300 alunni,
che è prevista per le aree a bassa densità abitativa (zone di montagna,
piccole isole, ecc.) conferma quel legame di reciprocità tra scuola e
territorio che è una delle idee guida dell’autonomia. E’ infatti opportuno
che ambienti caratterizzati da evidenti condizioni di disagio (orografia,
viabilità, ecc.) possano usufruire di parametri più favorevoli, utili
a salvaguardare la presenza di un centro direzionale per le scuole di
quel territorio. In particolare appaiono tutelate le province ove il territorio
è per almeno 1/3 montano.
Infine va segnalato che si consolida nel regolamento sul dimensionamento,
l’opzione per la verticalizzazione, vale a dire la gestione unificata
di scuole materne, elementari e medie di un medesimo territorio (v. voce
Verticali, istituti).
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