IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4 , della legge 23
agosto 1988, n.400;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative
alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 205;
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per
l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed il successivo Regolamento di
attuazione dell'art.1 della citata legge approvato con D.M. n.323/1999
VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997
n.59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
ed in particolare l'articolo 8;
VISTA la legge 10 febbraio 2000, n.30 in materia di riordino dei cicli
dell'istruzione, ed in particolare gli articoli 3 e 6;
VISTO il Regolamento, recante norme in materia di curricoli
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, adottato con Decreto ministeriale
n°234 del 26 giugno 2000, ai sensi dell'articolo. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n°275;
VISTO il programma quinquennale di progressiva attuazione della Legge n°30/2000
di riordino dei cicli scolastici, trasmesso dal Governo alle Commissioni
parlamentari in data 17 novembre 2000, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della
citata Legge n°30/2000;
CONSIDERATO che la Camera dei Deputati con risoluzione n.6-00155 del 12
dicembre 2000 e il Senato della Repubblica con risoluzione n.6-00057 del 21
dicembre 2000, impegnano il Governo ad attuare l'ipotesi che prevede, per le
prime due classi della scuola di base, l'inizio della riforma nell'anno
scolastico 2001-2002
RITENUTA la necessità dare attuazione a partire dall'anno scolastico
2001/2002 agli impegni sui tempi e le modalità di attuazione della citata Legge
n.30/2000, previsti dalle citate Risoluzioni parlamentari, con conseguente e
graduale soppressione delle disposizioni emanate in materia dal Decreto
n.234/2000 per i curricoli sperimentali e di ordinamento funzionanti nelle
scuole elementari, medie ed istituti comprensivi, ai sensi dell'articolo del
citato Decreto;
CONSIDERATO che le citate Risoluzioni parlamentari prevedono che la
formulazione degli indirizzi riferiti alle singole parti del programma
quinquennale di attuazione valgono, in fase di prima attuazione come parere
sulle linee e gli indirizzi di cui all'art.8 comma 1 del Decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, richiamato dall'articolo 6, comma 6 ultima
parte della legge n.30/2000;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
espresso nella adunanza del 2001;
SENTITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 2001;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art.17, comma3, della citata legge 400 del 1988 (nota n. del 2001)
ADOTTA
il seguente regolamento
ART. 1
(Obiettivi generali del processo formativo)
1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi
dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999
n.275 il curricolo della scuola di base, che ha la durata di sette anni.
2. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 10 febbraio 2000 n.30 e per le
finalità di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n.275/99 gli obiettivi generali del processo
formativo della scuola di base sono i seguenti:
-
acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità
di base;
-
apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
-
potenziamento delle capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo;
-
educazione ai principi fondamentali della convivenza
civile;
-
consolidamento dei saperi di base, anche in relazione
alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea;
-
sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta
individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle
opzioni culturali successive.
3. L'allegato documento, che costituisce parte
integrante del presente Regolamento, contiene le indicazioni per l'attuazione
del curricolo obbligatorio da parte di ciascuna istituzione scolastica.
ART. 2
(Orario obbligatorio dei curricoli)
1. L'orario obbligatorio annuale complessivo del
curricolo della scuola di base risulta dalla somma del monte ore previsto per
gli ambiti disciplinari e le singole discipline, di cui al successivo comma 3,
dalle ore settimanali di insegnamento della religione cattolica, di cui al comma
5, e dalle 200 ore annuali della quota obbligatoria riservata alle istituzioni
scolastiche.
2. In relazione a specifiche esigenze delle famiglie, socioculturali e
didattiche, il monte ore della quota annuale obbligatoria, riservata alle
istituzioni scolastiche, può essere incrementato fino a 330 ore.
3. Ai fini di cui all'articolo 8, comma 1 lettera c) del Decreto del
Presidente della Repubblica n.275/99 il monte ore annuale degli ambiti
disciplinari e delle singole discipline è articolato negli anni come segue:
-
Nei primi due anni gli ambiti sono i seguenti :
linguistico-espressivo che comprende l'italiano, una lingua europea moderna,
le discipline artistiche, musicali e motorie; matematico-scientifico, che
comprende la matematica, le scienze e la tecnologia;
antropologico-ambientale, che comprende la storia, la geografia e le scienze
sociali: Il monte ore biennale della quota nazionale del curricolo, ferme
restando tutte le forme di flessibilità previste dal Decreto del Presidente
della Repubblica n.275/1999, si articola in: 832 ore per l'ambito
linguistico-espressivo; 450 per l'ambito matematico-scientifico e 192 ore
per l'ambito antropologico-ambientale.
-
Nei tre anni successivi gli ambiti disciplinari sono i
seguenti:
linguistico-espressivo che comprende l'italiano, una lingua europea moderna,
le discipline artistiche, musicali e motorie; matematico; scientifico-
tecnologico, che comprende le scienze e la tecnologia; geo-storico-sociale,
che comprende la storia, la geografia e le scienze sociali. Il monte ore
triennale della quota nazionale del curricolo, ferme restando tutte le forme
di flessibilità previste dal Decreto del Presidente della repubblica
n.275/1999, si articola in: 1056 ore per l'ambito linguistico espressivo;
483 ore per l'ambito matematico; 384 ore per l'ambito
scientifico-tecnologico e 288 ore per l'ambito geo-storico-sociale.
-
Negli ultimi due anni le singole discipline sono le
seguenti: italiano; storia; geografia; scienze sociali; prima lingua europea
moderna; seconda lingua europea moderna; matematica; scienze; scienze
motorie; tecnologia; arte e immagine, musica. Il monte ore biennale della
quota nazionale del curricolo, ferme restando tutte le forma di flessibilità
previste, si articola in: italiano 260 ore; storia, geografia e scienze
sociali 220 ore; prima lingua europea moderna 130 ore; seconda lingua
europea moderna 80 ore; matematica 240 ore; scienze 180 ore; scienze motorie
120 ore; tecnologia 130 ore; arte e immagine 106 ore; musica 106 ore. Negli
ultimi due anni del settennio è obbligatorio l'insegnamento della lingua
inglese come seconda lingua europea moderna, qualora non sia già stata
impartita come prima lingua europea moderna.
4. Ai fini del progressivo sviluppo del curricolo, le
istituzioni scolastiche possono definire tempi diversi del graduale passaggio
dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, tenuto conto delle
caratteristiche dei differenti saperi, dell'esigenza dell'individualizzazione
dell'insegnamento e della valorizzazione delle competenze dei docenti, anche in
relazione alla dimensione collegiale dell'attività didattica.
5. In attesa della necessaria revisione di taluni punti dell'Intesa tra
l'autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche del 14 dicembre
1985, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre
1985 n.751, modificata dalla successiva Intesa del 13 giugno 1990, resa
esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990 n.202 e
della revisione dei curricoli per l'insegnamento della religione cattolica nella
scuola di base, a norma del punto 1.2 della suddetta Intesa, all'insegnamento
della religione cattolica nella scuola di base sono assegnate per i primi cinque
anni due ore settimanali e per gli ultimi due anni un'ora settimanale. Fino
all'elaborazione dei curricoli sopra citati le istituzioni scolastiche potranno
adottare i programmi di insegnamento sperimentati negli anni scolastici
1998-1999 e 1999-2000, in base alla C.M.n.415 del 14 ottobre 1998.
ART. 3
(Obiettivi specifici di apprendimento)
1. Le istituzioni scolastiche perseguono gli obiettivi
specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni definiti
nell'allegato Documento.
2. Il perseguimento dei suddetti obiettivi si realizza attraverso
percorsi di studio e di apprendimento che l'istituzione scolastica adotta nella
propria autonomia, sulla base anche dei contenuti riportati nell'allegato
Documento.
3. Le istituzioni scolastiche definiscono le discipline costituenti la
quota obbligatoria loro riservata in applicazione del presente decreto,
garantendo il carattere unitario del sistema d'istruzione e valorizzando il
pluralismo culturale e territoriale.
ART. 4
(Limite della flessibilità di compensazione)
1. La flessibilità temporale per realizzare
compensazione fra discipline della quota nazionale del curricolo è fissata nel
limite di trentatre ore annuali.
ART. 5
(Curricolo obbligatorio delle scuole)
1. Ciascuna istituzione scolastica determina nel Piano
dell'Offerta Formativa il proprio curricolo obbligatorio, nel rispetto delle
disposizioni dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica
n.275/99 commi 2-3-4-5-e 6 e sulla base di quanto previsto dal presente
regolamento e dall'allegato documento.
ART. 6
(Valutazione degli alunni)
1. La valutazione degli alunni si svolge con
particolare riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze, secondo i criteri riportati nell'allegato documento.
2. Il curricolo della scuola di base si conclude con un esame di stato
dal quale emerge anche una indicazione orientativa e non vincolante per il
proseguimento degli studi.
ART. 7
(Standard relativi alla qualità del servizio)
1. Gli standard di qualità del servizio delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 8, comma 1 lettera f) del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, sono periodicamente
definiti dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione ,
in attuazione della annuale Direttiva ministeriale, prevista dall'articolo 1
comma 1 del decreto legislativo del 20 luglio 1999 n.258.
ART. 8
(Organizzazione dei percorsi formativi per gli adulti)
1. Con separato provvedimento, dopo la definizione dei curricoli della
scuola secondaria, sono stabiliti i criteri generali per l'organizzazione dei
percorsi formativi per gli adulti da attuare nel sistema integrato di
Istruzione, formazione, lavoro , previsti dall'articolo 8 comma 1 lettera h) del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.
ART. 9
(Scuola dell'infanzia)
1. Al fine di assicurare la continuità del curricolo,
la scuola di base si raccorda con la scuola dell'infanzia, di durata triennale,
che costituisce parte integrante del sistema educativo nazionale d'istruzione.
2. A partire dall'anno scolastico 2001-2002 e fino alla completa
revisione degli Orientamenti della scuola materna, in attuazione dell'articolo 8
del Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell'8 marzo 1999, le
istituzioni scolastiche definiscono, nell'ambito del piano dell'offerta
formativa, il curricolo per gli alunni della scuola dell'infanzia, sulla base
degli obiettivi generali di cui all'art.2 della legge n.30/2000, degli
Orientamenti delle attività educative, adottati con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.138 del
15 giugno 1991 e delle indicazioni contenute nell'allegato documento.
ART. 10
(Disposizioni di prima applicazione)
1. I curricoli della scuola di base entrano in vigore
a partire dall'anno scolastico 2001-2002 per le prime due classi e si attuano
nelle scuole elementari, nelle scuole medie e negli istituti comprensivi fino
all'adozione dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 6 comma 6 della
citata Legge 10 febbraio 2000, n°30.
ART. 11
(Disposizioni transitorie)
1. A partire dall'anno scolastico.2001-2002 e fino
all'anno scolastico 2006-2007 gli alunni che frequentano le classi successive
alle prime due, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, continuano a
seguire i programmi didattici per la scuola primaria approvati con il Decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985 n.104 ed i programmi per la
scuola media approvati con Decreto 9 febbraio 1979.
2. Le scuole elementari, le scuole medie e gli istituti comprensivi
possono, nell'esercizio dei poteri di autonomia attribuiti dal citato Decreto
del Presidente della Repubblica n.275/99, riorganizzare i propri percorsi
didattici secondo modalità fondate su obiettivi specifici di apprendimento
relativi alle competenze degli alunni. In tal caso può essere consentito in
sede di scrutinio a singoli o a gruppi di alunni il passaggio anticipato alla
classe successiva a quella di ammissione , secondo le modalità attuative
previste dall' annuale ordinanza per lo svolgimento degli scrutini. Resta fermo
l'obbligo di sostenere l'esame di licenza media.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro del Tesoro, del Bilancio della Programmazione
Economica
Il Ministro della Pubblica Istruzione