DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
24 Giugno 1998, N. 249
Il 24 giugno 1998 il Presidente della Repubblica ha emanato il
testo dello
"Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria"
Il percorso
Dopo un anno e mezzo giunge a compimento un altro tassello del
rinnovamento della scuola, al termine di un lungo confronto che ha coinvolto
tutte le componenti della scuola, e in primo luogo gli studenti, attraverso le
loro associazioni, le loro rappresentanze istituzionali e numerosissimi
contributi giunti da assemblee di istituto.
Il contesto
Lo Statuto, che assume la forma di DPR, si colloca nel processo di
acquisizione dell'autonomia da parte delle scuole, sia nel senso che detta norme
generali che le singole scuole dovranno poi integrare e sviluppare, sia nel
senso che contribuisce a definire il nuovo quadro delle relazioni fra gli
studenti, e fra studenti e altre componenti, all'interno delle comunità
scolastiche chiamate a progettare autonomamente la loro offerta
formativa.
I principi e il significato (art. 1)
Lo Statuto ridefinisce la scuola prioritariamente come "luogo di
formazione e di educazione mediante lo studio", riconducendo a questa funzione
essenziale tutti gli altri obiettivi e valori propri della comunità scolastica:
la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali.
Ispirandosi alla
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (0-18 anni nel linguaggio
giuridico internazionale), lo Statuto individua i principi di un corretto
rapporto fra studenti e docenti, basato sulla pari dignità e sulla distinzione
di ruoli, sul rispetto reciproco e sulla cooperazione volta alla realizzazione
delle finalità della scuola.
I diritti (art. 2)
Lo Statuto traduce nella realtà della scuola fondamentali diritti quali
la libertà di opinione ed espressione, il diritto di riunione e di associazione,
il diritto all'informazione e alla riservatezza. È particolarmente significativo
l'accento posto sulla necessità che gli insegnanti esercitino il loro
diritto-dovere di determinare il percorso didattico attivando un dialogo con gli
studenti, volto ad acquisirne e a discuterne le richieste, le opinioni e le
valutazioni.
I doveri (art. 3)
Il fondamentale dovere degli studenti è ovviamente quello di "frequentare
regolarmente i corsi e … assolvere assiduamente agli impegni di studio". Accanto
a questo sono il rispetto delle persone, l'osservanza delle norme, la cura del
patrimonio della scuola.
La disciplina (art. 4)
Il testo abroga le norme del Regio Decreto n.653 del 1925
che fino ad oggi regolavano formalmente la disciplina nella scuola, benché
ampiamente superate e per questo di fatto non più applicate.
Le nuove norme,
superando le sanzioni espulsive, chiedono alla scuola di prendersi carico dei
propri studenti e si ispirano ai principi della finalità educativa della
sanzione, della responsabilità individuale, della trasparenza e proporzionalità
della sanzione, della riparazione del danno. È sempre possibile chiedere la
conversione della sanzione nello svolgimento di attività a favore della
scuola.
La tutela (art. 5)
Nel momento in cui si introducono principi innovativi e si
affida all'autonoma elaborazione delle scuole il compito di tradurli nella
propria realtà, è necessario individuare delle norme di tutela. Per questo sia
all'interno di ogni istituto sia a livello provinciale sono istituiti organismi
di mediazione e di garanzia ai quali ci si può rivolgere qualora si ritenga che
lo Statuto sia stato violato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997,
n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli
articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16
della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo
1998, n.40;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del
Ministro della pubblica istruzione
EMANA
il seguente regolamento
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA
SECONDARIA
Art. 1
Vita della comunità scolastica
- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte
le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il
recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell'ordinamento italiano.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e
sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla
qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e
alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità
e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio
di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2
Diritti
- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento,
l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola
persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la
possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di
realizzare iniziative autonome.
- La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e
tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme
che regolano la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita
della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal
regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di
valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha
inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare
un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria
superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la
loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con
le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o
i loro genitori.
- Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e
tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
- Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e
religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e
favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un
servizio educativo-didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno
di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati
a tutti gli studenti, anche con handicap;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
- La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del
diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di
corso e di istituto.
- I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria
superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere
iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte
degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle
scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con
le loro associazioni.
Art. 3
Doveri
- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto,
dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri
gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con
i principi di cui all'art.1.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative
e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo
da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della
vita della scuola.
Art. 4
Disciplina
- I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri
elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno
della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola,
le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto
a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente,
la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per
periodi non superiori ai quindici giorni. Nei periodi di allontanamento deve
essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con