Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca
Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione
DIREZIONE
GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Area dell’Autonomia Scolastica - Ufficio XI
Segreteria del Consiglio Nazionale P.I.
Prot. n
Roma,
OGGETTO: |
Parere su “Disegno
di legge-delega recante norme generali sull’istruzione e sui livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale”. |
Premessa: le ragioni di una scelta
La richiesta di parere sul
Disegno di Legge di Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale, è stata formalizzata solo in data 25 febbraio 2002
quando, il CNPI , ritenendo non più sostenibile il silenzio su una vicenda
assolutamente decisiva per il sistema educativo di istruzione e formazione
del Paese, si era già attivato per una pronuncia di propria iniziativa. Pur
apprezzando il proposito dell'Amministrazione, il CNPI non può esimersi dal
sottolineare la tardività di un coinvolgimento che giunge al termine di una
lunga fase istruttoria, conclusasi con la predisposizione ed il varo da parte
del Governo di una specifica iniziativa legislativa, che comporta il naturale
trasferimento sia del dibattito tecnico-professionale
sia di quello politico‑istituzionale esclusivamente nella sede parlamentare,
affidandone la responsabilità degli esiti al confronto tra le forze politiche,
che appare già chiaramente delineato e sedimentato, anche per effetto delle
articolate valutazioni e delle intese maturate nel confronto tra Governo e
Conferenza unificata Stato‑Regioni.
Il CNPI, inoltre, facendo
propri gli orientamenti, le considerazioni e i rilievi emersi dai Comitati
Orizzontali chiamati a contribuire alla predisposizione del presente parere,
ritiene di non poter sottacere l'avvenuta riproposizione da parte dell'Amministrazione
di un percorso istruttorio che non ha saputo prevedere adeguate forme e modalità
di coinvolgimento e partecipazione delle scuole e dei suoi operatori, la cui
stragrande maggioranza ‑ totalmente esclusa dai circuiti delle "consultazioni"
‑ lamenta e denuncia un deficit informativo, quale fonte non trascurabile
delle diffuse tensioni e preoccupazioni che si agitano nella scuola stessa,
da tempo oramai scossa da annunci riformistici che – fatta eccezione per i
provvedimenti attuativi dell’Autonomia e dell’elevamento dell’obbligo di istruzione
– non riescono a superare lo stadio dell’intenzionalità, anche perché non
sufficientemente sostenuti nella fase di realizzazione.
Per le ragioni suddette,
il CNPI esprime l'avviso che destinatari del parere, oltre che l'Amministrazione
richiedente, debbano essere il Parlamento e le scuole. Da ciò consegue la
scelta redazionale di un parere caratterizzato da profili di essenzialità
e condivisione, escludendo una conclusione standardizzata in termini di “favorevole”
o “contrario”, inevitabilmente divaricante e facilmente strumentalizzabile.
Essenzialità in quanto, rinunciando al metodo emendativo utilizzato in altre
occasioni, nell'analisi del testo del DDL di Delega si è proceduto all'evidenziazione
dei "nodi" ritenuti maggiormente problematici. Condivisione, giacché,
pur avendo i singoli Consiglieri e le varie Delegazioni rappresentate nel
Consiglio ovviamente maturato propri convincimenti e specifiche valutazioni
di merito sull'intero provvedimento, si è optato per la registrazione dei
punti di totale convergenza, al fine di valorizzare il parere stesso, quale
possibile contributo propositivo al dibattito parlamentare e strumento di
comunicazione orientativa utilizzabile per la discussione nelle scuole.
Questioni fondamentali: aspetti di metodo
·
Il CNPI condivide la necessità di una iniziativa parlamentare
finalizzata alla riconsiderazione complessiva del sistema di istruzione e
formazione tenendo conto del ridisegno delle competenze dello Stato e delle
Regioni operato dalla recente legge di modifica del Titolo V della parte seconda
della Costituzione.
Il CNPI ritiene però che la Legge Delega non sia lo
strumento adeguato per affrontare
tale riforma.
Una riforma di tale rilevanza dalla quale dipende
il futuro culturale, sociale ed economico del paese deve essere il frutto
del confronto più ampio possibile con il coinvolgimento del mondo della cultura,
delle forze sociali ed economiche, delle organizzazioni ed associazioni professionali,
della scuola e soprattutto del Parlamento, sede della sovranità popolare dove
pluralismo politico, culturale, religioso e specificità territoriali trovano
compiuta sintesi.
La Legge Delega, infatti, attribuisce al solo Governo,
previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari e sentita la Conferenza
Unificata Stato Regioni, la facoltà di emanare uno o più Decreti Legislativi
che riguardano, tra l’altro:
- le norme sulla valutazione degli apprendimenti e
della qualità del sistema educativo di istruzione e formazione;
-
l’individuazione del nucleo essenziale dei piani nazionali di studio relativamente
agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
obbligatorie e ai limiti di flessibilità interni all’organizzazione scolastica;
-
la determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici.
L'iter
legislativo previsto vanifica,dunque, il diritto delle rappresentanze della
scuola ad esprimere le proprie indicazioni in materia di riforma degli ordinamenti
e non riconosce al CNPI la potestà di formulare il parere in ordine ai piani
di studio, agli standard di apprendimento, alla valutazione dei risultati,
al quadro orario degli insegnamenti obbligatori, ed a quant'altro la normativa
vigente contempla. Ne consegue il rischio di vedere la scuola costretta a
subire una riforma che dovrebbe invece ottenere quel consenso indispensabile
in vista di una sua piena realizzazione e del suo radicamento nel tessuto
sociale.
·
Tutte le volte che il CNPI ha espresso pareri o si
è pronunciato su provvedimenti di innovazione metodologico‑didattica
o su iniziative di riforma ordinamentale in materia scolastica, ha costantemente
evidenziato il ruolo decisivo e ineludibile delle scuole e dei suoi operatori.
Il CNPI è profondamente convinto che obiettivo prioritario e irrinunciabile
di qualsiasi processo riformatore debba consistere nell'effettivo e verificabile
innalzamento della qualità dell'offerta formativa per rendere generalizzato
e concretamente esigibile il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione
ed alla formazione. II perseguimento di questi obiettivi è sicuramente legato
alla predisposizione di tutte le necessarie condizioni di fattibilità, ma
è altrettanto subordinato al livello di coinvolgimento, di corresponsabilizzazione
e di condivisione sia da parte delle componenti professionali, sia da parte dell’utenza, che
danno vita alla comunità scolastica, a partire dal personale docente. Protagonisti
veri di qualsiasi riforma sono sostanzialmente coloro che hanno il compito
di realizzarla.
A tal proposito è il caso di ricordare che, proprio
i docenti e le scuole, in più di una circostanza, hanno anticipato e promosso
processi innovativi, successivamente generalizzati e ricondotti ad ordinamento
per tutto il territorio nazionale.
La storia e l'esperienza pregressa ci insegnano,
infatti, che le riforme più autentiche e durature sono state proprio quelle
partite dalle scuole o che nelle scuole hanno trovato sostegno e validazione.
Eludere o sottovalutare questo passaggio, come sta avvenendo nel caso in esame,
rischia quindi di delegittimare qualsiasi percorso riformatore esponendolo,
quanto meno, a serie probabilità di insuccesso.
Il
CNPI ribadisce, pertanto, la richiesta al governo e al Parlamento di recuperare
un fattivo coinvolgimento delle scuole.
·
L’ordinamento tuttora vigente, anche per effetto della
recente proroga legislativamente disposta, affida al CNPI - tra l’altro –
l’importante e delicata funzione di esprimere “… anche di propria iniziativa,
pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e
normativa attinente alla pubblica istruzione” (D.L.vo 297/94, art. 25, comma
1, lett. c). Addirittura, “nei casi di questioni generali in materia di programmazione
dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici, nonché di
riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il parere è obbligatorio” (ibidem, comma 2).
Tale prerogativa,
in particolare, è stata anche esplicitamente richiamata dall’art. 8 del D.P.R.
275/99, allorché declinando le competenze del Ministro in materia di definizione
dei curricoli, ne ha subordinato l’esercizio al previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, “sentito il CNPI…”.
Il CNPI in tutta la
sua storia ha costantemente esercitato questa funzione – e talvolta ha dovuto rivendicarla – non soltanto
nella sua veste di organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministro/Presidente,
ma anche e soprattutto come massimo organo collegiale democratico di rappresentanza
del personale della scuola.
Il CNPI esprime, quindi,
preoccupazione e dissenso per l’assoluta mancanza, nell’articolato e nella
Relazione illustrativa del DDL di delega, di richiami al ruolo del CNPI nella
procedura di definizione dei Decreti Legislativi di attuazione e gestione
della Delega da parte del Governo; omissione ritenuta gravissima e inaccettabile
- in particolare – in relazione ai previsti Regolamenti sulle materie elencate
alle lettere a), b) e c) dell’art. 7, comma 1, la cui procedura attuativa
chiama in causa esclusivamente le Commissioni parlamentari e la Conferenza
unificata Stato-Regioni.
Accanto alla denuncia
della suddetta omissione, il CNPI rivendica
il diritto - dovere ad esprimere il
proprio contributo tecnico- professionale, nella definizione dei provvedimenti
attuativi della riforma, una volta licenziata dal Parlamento.
Questioni fondamentali: aspetti di merito
·
Lo Stato, a norma del dettato di cui all'art. 3, lett.
n, della L. 3/2001, ha legislazione esclusiva in materia di "norme generali
sull'istruzione". A parere del CNPI ne consegue che spetta allo Stato:
la definizione degli obiettivi e degli standard formativi; la valutazione
della qualità dell'offerta formativa; la regolamentazione dell'autonomia scolastica;
la disciplina dello stato giuridico dei docenti; la tutela della libertà di
insegnamento e di apprendimento e dei diritti degli studenti e delle famiglie.
Sempre a parere del CNPI spettano, invece, alle Regioni, alle Province ed
ai Comuni, a norma del D.lgs.vo 112/98 e della L. 3/2001 competenze in materia
di programmazione dell’offerta formativa sul territorio. E’ legittimo, pertanto,
ritenere che ogni sovrapposizione di compiti e di potestà non risponde allo
spirito ed al dettato del nuovo Testo costituzionale, che tiene ferma la distinzione
sussistente tra la funzione istituzionale della scuola, affidata allo Stato
e le nuove competenze delle Regioni e degli Enti territoriali e locali in
materia di istruzione e formazione professionale.
·
La scuola è servizio alla persona e come tale va garantita
nell'esercizio della sua funzione istituzionale, ovvero nell'azione volta
ad assicurare a tutti gli studenti, al cittadino, pari opportunità formative;
in tal senso, trova piena legittimazione la unitarietà del sistema formativo,
e trova significato e senso l'obbligo fatto allo Stato di garantire i livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
Ogni altra interpretazione, volta a consentire la devoluzione alle Regioni
di poteri e compiti
spettanti allo Stato, è in netto contrasto peraltro con quanto previsto dal
riformulato art. 117, commi 3 e 6 della nostra Costituzione, e non tiene in
giusta considerazione la complementarità tra gli insegnamenti impartiti ed
il valore legale del titolo di studio e la sua spendibilità in ambito comunitario.
·
Il CNPI non condivide la previsione di riservare alle
Regioni una quota orario dei piani di studio in quanto ciò comprometterebbe
l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, da garantire
a norma dell'art. 21 della L. 59/97 e del DPR 275/99. Questo anche a sottolineare
la necessità di dover assicurare l'unitarietà dell'offerta formativa su scala
nazionale, ferma restante l'esigenza di fornire modalità di integrazione tra
scuola e territorio, nella prospettiva della piena realizzazione della persona,
in quanto cittadino e lavoratore.
·
Il DDL di delega contiene l’affermazione che i decreti
legislativi di attuazione della riforma debbono risultare coerenti con il
“principio” di autonomia delle istituzioni scolastiche, le cui competenze
vanno rispettate unitamente a quelle conferite ai diversi soggetti istituzionali.
Il CNPI condivide la necessità di questo riferimento,
ma lo considera insufficiente, giacchè il principio dell’autonomia è stato
già assunto nel nostro ordinamento, riconosciuto a rango costituzionale dalla
legge 3/2001 ed attuato nelle scuole dove, sulla base delle specifiche responsabilità
dei docenti, ha dato vita a nuovi modelli organizzativi e funzionali incentrati
sulla progettazione curricolare, alla quale vanno forniti ulteriori supporti
in linea di continuità con il generalizzato e condiviso processo riformatore.
·
Sempre il linea di continuità con i processi in atto, il CNPI esprime l’avviso
che debbano essere assicurate maggiori opportunità per l’esercizio generalizzato
del diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita favorendo lo sviluppo
dell’educazione permanente.
·
Il CNPI ritiene che la valutazione del sistema dell’istruzione e della formazione
non possa essere affidata esclusivamente al sistema nazionale di valutazione
e riconosce alla scuola dell’autonomia, sulla scorta di positive esperienze
già validate nell’ambito di iniziative nazionali, la prerogativa dell’autovalutazione,
anche perché elemento costitutivo dell’attività progettuale. Ne consegue che
il monitoraggio dei risultati e dei processi e la loro valutazione su scala
nazionale debbano trovare una giusta loro collocazione all’interno della progettualità
mirata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa.
·
Il CNPI non condivide la scelta, a regime, dell’anticipo
a due anni e mezzo per la frequenza della scuola dell’infanzia e a cinque
anni e mezzo per la frequenza della scuola elementare sia perché la scelta
adottata nell’articolato non tiene conto della storia, della cultura e dell’esperienza
della scuola dai tre ai sei anni, sia perché lascia trasparire un’idea di
scuola come servizio, in cui prevale il carattere assistenziale su quello
educativo. Il CNPI sottolinea, inoltre, la significativa rilevanza che assume
la previsione dell’anticipo della frequenza scolastica e, conseguentemente
dell’obbligo, su tutte le istituzioni ricomprese nell’ intero sistema pubblico
di istruzione e formazione. Se si
considera, infine, che la possibilità d’ingresso anticipato nel sistema scolastico,
oltre che all’opzione delle famiglie viene subordinata anche ai “limiti posti
alla finanza comunale dal patto di stabilità” (art. 7, comma 4 del DDL di
Delega) - limiti che notoriamente risultano diversificati nelle varie aree
del Paese e, talvolta, all’interno delle stesse, ne consegue un ulteriore
elemento di discriminazione e di casualità che, a giudizio del CNPI, incide
sull’attendibilità istituzionale e sociale dell’obiettivo che si intenderebbe
perseguire (l’uscita anticipata dal sistema).
·
Sul
piano dei principi, Il CNPI ritiene che l’obbligo scolastico
di cui alla Legge 9/99 e l’obbligo formativo di cui all’articolo 68 della
Legge 144/99 rappresentino norme complementari
finalizzate a garantire pari opportunità formative a tutti gli studenti. Il CNPI ritiene, infatti, che secondo le leggi
vigenti sopra citate, non c’è contrapposizione tra obbligo scolastico e obbligo
formativo che si configurano come momenti in successione ed interagenti all’interno
di un percorso di istruzione e formazione unitario, anche rispetto agli sbocchi
successivi nel sistema d’istruzione superiore, sia quello integrato non universitario
(IFTS), sia quello universitario.
Sul
piano del metodo, il CNPI rileva come la nuova disciplina di
questa materia proposta dal d.d.l. di delega susciti profonde perplessità.
Al riguardo rileva che, a fronte dell’ammissione esplicita di una necessaria
“gradualità” nell’ attuazione delle nuove disposizioni sull’obbligo scolastico
e formativo, connessa alle disponibilità finanziarie, non vi è alcun riferimento
alla disciplina transitoria. Infatti, in vista dell’attuazione a regime del
nuovo ordinamento, sarebbe necessario prevederne sia i termini di attuazione, sia la decorrenza
degli effetti abrogativi delle norme sopra richiamate, attualmente in vigore,
di cui verrebbe sancito il “superamento”.
Sul
piano del merito,
il CNPI esprime l’avviso che l’affermazione condivisibile, ma estremamente
generica, della “pari dignità” dei vari percorsi di fruizione del suddetto
diritto-dovere per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una
qualifica, ancorchè dichiarato quale “ dovere legislativamente sanzionato”,
non fornisce adeguate garanzie circa l’effettiva uguaglianza delle opportunità
formative che i diversi percorsi dovrebbero,
invece, assicurare.
Infatti , né nell’articolato né nella relazione illustrativa
appare esplicitata la necessità di una preliminare definizione delle conoscenze
e delle competenze, in grado di garantire indistintamente a tutti i giovani
quei “diritti di cittadinanza” necessari ed indispensabili per
affrontare positivamente o la prosecuzione degli studi o l’inserimento
nel mondo del lavoro. Ciò è motivo di grave preoccupazione.
Il CNPI è convinto, infatti, che in assenza di tali garanzie la possibile
diversificazione delle scelte di percorso, ancor più se precocemente consentite
o indotte dall’ordinamento, anche e non solo per effetto degli anticipi richiamati,
comporti la precostituzione di una irreversibile condizione di selezione,
una selezione socialmente intollerabile.
Conclusivamente,
il CNPI ritiene che l’obbligo fatto allo Stato - a norma dell’art. 34 della
Costituzione - di garantire tutte le condizioni indispensabili perché la scuola
promuova e favorisca il riscatto sociale di quanti si trovano in situazione
di povertà culturale ed economica e, nel contempo, assicuri percorsi di eccellenza
a coloro che hanno capacità e competenze per compierli, deve, quindi, trovare fondamento nell’innalzamento generalizzato
e unitario dei livelli di istruzione.
·
Per quanto riguarda la formazione dei docenti, prevista
dell’art. 5, del d.d.l. di delega, il CNPI
condivide il principio di una formazione iniziale universitaria
di pari dignità e durata per tutti i gradi dell’istruzione, ma
ritiene che detta formazione sia anche affidata ad istituzioni di grado
universitario. Valuta, invece, negativamente l’affidamento esclusivo all’Università
della formazione in servizio rispetto
a figure di docenti (ibidem, lettera
g), peraltro prive di una precisa
configurazione giuridica e di un ben definito status professionale.
Pur ritenendo necessaria la presenza di funzioni di
supporto all’attività didattico-organizzativa nella scuola dell’autonomia,
mal si comprende come la formazione di queste competenze possa essere affidata
esclusivamente all’Università prescindendo dai possibili apporti che possono
derivare dalle qualificate esperienze
maturate all’interno delle istituzioni scolastiche, dell’associazionismo professionale,
di enti di ricerca e formazione e degli IRRE.
Data la fondamentale importanza riconosciuta alla
formazione - iniziale e in servizio - il CNPI segnala di aver già avviato
- nell’ambito di una commissione appositamente costituita - una più approfondita riflessione
sulla materia, che si riserva di formalizzare quanto prima in una pronuncia
di propria iniziativa.
Il d.d.l. di delega: questioni
specifiche.
Scuola dell'infanzia
Il CNPI, mentre evidenzia con soddisfazione
il riconoscimento del ruolo d'istituzione scolastica a pieno titolo esercitato
dalla scuola dell'infanzia, esprime contrarietà alla flessibilità proposta,
a regime, in materia di anticipo della frequenza ai due anni e mezzo di età
dei bambini.
Va, in primo luogo, precisato
che, rivolgersi a tale fascia d'età, presuppone
la necessità di adeguate strutture e assetti organizzativi , a partire da
un rapporto numerico insegnante/bambino ricalcato sui parametri dell'istituzione
specifica per bambini di quest'età.
La previsione di anticipo
non trova riscontro in esperienze attuate e consolidate nella scuola dell'infanzia
del nostro Paese, anzi stravolge un modello educativo tra i più apprezzati
all'estero, e rende difficilmente perseguibili finalità ed obiettivi degli
Orientamenti del 1991, imponendo faticose e non positive dissociazioni tra
le professionalità educative che sarebbero ulteriormente appesantite dall’introduzione
di nuove figure per il lavoro di cura dei bambini e il conseguente adeguamento della
professionalità docente.
Sempre per quanto riguarda
la proposta di anticipare ai cinque anni e mezzo del bambino l' apprendimento
di insegnamenti formali nella scuola elementare, essa non trova il necessario
sostegno né nella nostra apprezzata letteratura psicopedagogica né in esperienze
didattiche attuali e pregresse, che hanno anzi dimostrato i limiti delle forzature
in materia di prestazioni troppo precoci.
In conclusione, il CNPI ritiene che la possibilità
riservata alle famiglie per l'iscrizione anticipata dei figli, ricalca una
concezione non condivisibile dell'educazione, che non appare rispettosa dei
peculiari ritmi di sviluppo dei bambini di tale delicata fascia d'età.
Scuola elementare
Il CNPI esprime contrarietà
ad una rigidità di articolazione del percorso della scuola elementare; di
conseguenza l’articolazione prevista all’art. 2, lettera f) del d.d.l. di
delega, deve essere intesa come indicativa, lasciando alle istituzioni scolastiche,
nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, la possibilità di soluzioni
diverse.
Si rileva che, a fronte del ripristino della distinzione
ordinamentale tra scuola elementare e scuola media, non viene previsto alcun
raccordo strutturale e curricolare di continuità tra i due ordini di scuola,
comprese le istituzioni scolastiche comprensive.
Inoltre, nella definizione
dei compiti e degli obiettivi della scuola elementare, emerge un progetto
educativo estremamente limitato sul piano pedagogico e didattico, nel quale
la scuola elementare sembra costretta ad operare solo nell’ambito delle strumentalità
di base e nel campo pre-disciplinare. Si determina così un arretramento rispetto
ai Programmi del 1985 per la scuola primaria e alle indicazioni della riforma
degli ordinamenti introdotta dalla legge n. 148/90.
Il CNPI esprime netta contrarietà
alla previsione di un ingresso anticipato alla scuola elementare.
Nel quadro del disegno di
legge-delega, infatti, dopo un percorso formativo nella scuola dell’infanzia,
modificato rispetto a quanto indicato negli Orientamenti del 1991, l’anticipazione
non trova alcuna motivazione sul piano educativo e determina gravi alterazioni
nel percorso formativo della scuola elementare, con notevoli difficoltà per
uno sviluppo equilibrato dei tempi di apprendimento e di sviluppo delle autonomie
dei bambini.
Si confermano così le preoccupazioni circa il rischio di
un abbassamento della qualità dell’offerta formativa nella scuola primaria,
tale da incidere negativamente anche sul percorso successivo.
Scuola media
La scelta prevista nell’articolato
di due ordinamenti distinti di cinque e tre anni rispettivamente per elementari
e medie si accompagna, in ogni caso, alla necessità di un impianto curricolare
unitario e progressivo che rivaluti il concetto di continuità fra scuola elementare
e media e di raccordo con la scuola dell’infanzia e il biennio della scuola
secondaria superiore, nel rispetto delle tappe evolutive e del principio della
centralità del soggetto che apprende, anche in continuità con l’esperienza
innovativa degli Istituti Comprensivi.
Il CNPI ritiene più funzionale
la scansione organizzativa in periodi
didattici biennali per permettere una maggiore flessibilità organizzativa
e didattica e valorizzare il ruolo progettuale della scuola dell’autonomia.
Il CNPI condivide, altresì, le preoccupazioni di quanti rilevano i possibili
effetti negativi sullo sviluppo formativo degli alunni, qualora non dovessero
essere mantenute nel primo ciclo di istruzione all’interno del curricolo obbligatorio
tutte le discipline, compresa l’educazione artistica, l’educazione musicale,
l’educazione tecnologica e quella fisico-motoria.
Scuola superiore
Il sistema dei licei e quello
della istruzione e della formazione professionale, per la loro diversa articolazione
e durata, potrebbero vanificare il diritto alle pari opportunità formative
degli studenti. L'asimmetria conseguente ad una configurazione dei sistemi
su base duale potrebbe disattendere, infatti, non solo la previsione dei "passaggi"
dall'istruzione professionale ai licei, e viceversa, ma rendere i percorsi
formativi tra loro alternativi. Il che sarebbe di grave danno, anche a causa
della precocità della scelta tra i due sistemi conseguente all'anticipo dell'obbligo
scolastico. Inoltre, nella scuola superiore toccata
da tagli d’organico, come altri ordini e gradi , e dall’obbligo di
completamento dell’orario cattedra in attività di insegnamento frontali, sarà
impossibile realizzare percorsi formativi individualizzati e apposite iniziative
didattiche.
Le distinte modalità di
accesso ai corsi d'istruzione e formazione tecnica superiore, ed all'Università,
come previsto dall'art. 2, lettere h) ed i) del d.d.l. di delega, sembrano
destinate ad accentuare il carattere duale del cosiddetto “secondo ciclo”,
ed evidenziano come l'auspicata integrazione tra l'assetto teorico dell'insegnamento
ed i suoi campi di applicazione non trovi modo per essere del tutto realizzata.
L’organizzazione, la gestione
e la progettazione delle attività didattiche previste per l’accesso all’Università
da parte di quanti provengono dal canale della formazione professionale vanno
affidate alle scuole, anche a garanzia della continuità dell’azione formativa.
L’accesso alla Formazione
Tecnica Superiore va regolamentato facendo esplicito riferimento ai prerequisiti
formativi e non certo al percorso temporale degli studi effettuati; la previsione
di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) del d.d.l. di delega, d’altronde, è in
contraddizione con la dichiarata pari dignità dei due sistemi formativi del
secondo ciclo dell’istruzione e della formazione professionale.
In relazione alla possibilità
di assicurare la realizzazione di corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro,
non si possono non prevedere le difficoltà di organizzazione sul territorio
di stage di massa in aziende pubbliche o private – là dove queste siano presenti
– e non registrare situazioni sperequative
tra un’area e l’altra del Paese, con il rischio di vanificare, nei fatti,
lo strumento degli stage e dei tirocini, che, invece, dovrebbero essere accessibili
a tutti gli studenti, a prescindere dall’indirizzo degli studi e dall’area
territoriale di appartenenza.
CONDIZIONI DI FATTIBILITA’
I tempi di attuazione della
delega appaiono, da una parte, eccessivamente dilatati rispetto alla necessità
di fornire un quadro certo a tutti i soggetti interessati; dall’altra, invece,
si stabiliscono scadenze immediate di avvio ancor prima di creare gli opportuni
contesti funzionali.
Rispetto alla prima preoccupazione,
la previsione di emanare decreti legislativi in attuazione della legge delega
nei 24 mesi successivi alla sua approvazione, non tiene nella giusta considerazione
lo stato di incertezza e di confusione che si registrerebbe nella scuola in
assenza di un quadro legislativo certo ed inequivocabile.
Rispetto alla seconda, mal
si comprende come, essendo già aprile inoltrato, possa essere ipotizzato l’avvio
della riforma dal 1° settembre 2002, sia pure per la scuola dell’infanzia
e per la scuola primaria, senza aver creato le adeguate condizioni di fattibilità.
Infatti, l’attuazione dell’anticipo
dell’inserimento nella scuola dell’infanzia richiede tempi non brevi, anche
in relazione alle indispensabili intese e ai necessari raccordi con il sistema
delle Autonomie Locali, e fondi ad
hoc per:
- l’aumento di organico
necessario alle esigenze dell’età della nuova utenza;
- la rielaborazione del
progetto educativo, in relazione alle caratteristiche dello sviluppo psicofisiologico dei bambini più piccoli;
- la definizione del profilo
professionale dei docenti;
- la formazione del personale
docente e non docente;
- la progettazione e la
trasformazione ambientale degli spazi;
- la predisposizione di un piano per l’adeguamento
delle infrastrutture;
- lo studio, la sperimentazione
e l’attuazione di un diverso modello organizzativo.
Tali condizioni, peraltro,
con particolare riferimento al progetto di riqualificazione del personale,
ai nuovi criteri per la formazione degli organici d’istituto, (non solo a
garanzia della stabilità del personale,
ma della possibilità stessa di sviluppo e realizzazione del progetto di riforma),
se urgenti per la fase di avvio, diventano ancor più cogenti per la piena
messa a regime della riforma stessa.
CONCLUSIONE
Il CNPI, sostiene che nessuna riforma, e tanto meno quella
della Scuola, possa essere realizzata
“a costo zero” ed è convinta che le
spese previste dal Bilancio dello Stato per l’istruzione e la formazione vanno
considerate un investimento per il Paese e capitolo strategico di supporto
alle politiche attive di sviluppo.
Per queste ragioni esprime
fortissime perplessità rispetto alla scelta di subordinare il piano programmatico
di interventi finanziari per la realizzazione degli obiettivi della riforma
(art. 1, comma 3, del d.d.l. di delega) alle compatibilità e ai vincoli di
finanza pubblica e, quindi, alle disposizioni delle annuali leggi finanziarie
(ibidem art.7, comma 6) rendendo così aleatorio, ove non addirittura improbabile,
il perseguimento degli obiettivi stessi.
Come già sottolineato, occorre
garantire, fin dalla fase di transizione, condizioni di fattibilità e, quindi, intervenire sul piano del potenziamento
e dell’adeguamento delle strutture, sul piano dell’organizzazione dei servizi
e su quello giuridico anche al fine di raccordare l’attività di formazione
con l’auspicato protagonismo professionale del personale della scuola dell’autonomia.
Importa, altresì, a parere
del CNPI, assicurare tutte le condizioni perché, pur in presenza di un nuovo
sistema di responsabilità diffuse tra i vari soggetti istituzionali da cui,
in base al riformulato art. 114 della Costituzione “è costituita” la Repubblica,
l’autonomia scolastica possa rispondere alle finalità di cui all’art. 21 della legge 59/97 e, quindi, proporsi attivamente quale elemento di raccordo
tra il territorio e gli indirizzi generali di politica scolastica.
Conclusivamente, il CNPI auspica che i
suggerimenti di cui si è fatta carico attraverso il presente pronunciamento,
che può essere assunto anche come sintesi del dibattito in corso nelle istituzioni
scolastiche, siano utili per le decisioni che, ai vari livelli , dovranno
essere assunte per la definizione di una Legge che intende riformare organicamente
il sistema scolastico e formativo, con l’obiettivo - sicuramente condivisibile
- di una più qualificata formazione dei giovani, quale investimento certo
sul futuro del nostro Paese.
IL SEGRETARIO IL VICEPRESIDENTE