Intesa Miur e Regione Puglia PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA REGIONE PUGLIA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE 24 LUGLIO 2002 PROTOCOLLO D’INTESA FRA LA REGIONE PUGLIA, IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ( di seguito denominato MIUR) E IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SI STIPULA il seguente protocollo d’intesa per avviare nella Regione Puglia la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione. VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo d’istruzione; VISTO il Decreto 9 agosto 1999, n. 323, recante norme per l’attuazione dell’art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo d’istruzione; VISTO il D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente misure in materia d’investimenti, delega al Governo per il Riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, in particolare l’art. 68 relativo all’obbligo di frequenza di attività formative; VISTO il DPR 12 luglio 2000, n. 257, relativo al Regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative; VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; TENUTO CONTO del Disegno di legge - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia d’istruzione e formazione professionale - e, in particolare, l’art. 2, lettera h), concernente i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale; RAVVISATA l’esigenza di corrispondere ad una avvertita e diffusa domanda di formazione che comprenda non solo l’istruzione, ma anche la formazione professionale e continua; RITENUTO CHE per poter corrispondere a tale domanda, anche nell’ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero dei fenomeni degli insuccessi, della dispersione e degli abbandoni, si rende necessario - in attesa che trovino attuazione le nuove normative previste dal citato disegno di legge - individuare e predisporre modelli e percorsi di innovazione didattica, metodologica, organizzativa che coinvolgano i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, realizzino forme di interazione e di integrazione tra i due citati sistemi, valorizzino la capacità di progettazione dei soggetti coinvolti, motivando all’apprendimento attraverso il fare e l’agire; RITENUTO, altresì, che tali interventi di interazione e integrazione debbano concretizzarsi in piani didattici e formativi che consentano l’assolvimento dell’obbligo scolastico e al tempo stesso il conseguimento degli obiettivi relativi all’acquisizione di conoscenze, capacità, abilità e competenze di base proprie della Formazione Professionale; RITENUTO, pertanto, che tali sperimentazioni debbano riguardare in particolare i giovani che non abbiano ancora assolto all’obbligo scolastico e che abbiano manifestato un orientamento verso percorsi professionalizzanti, attraverso intese, interazioni e collaborazioni tra le istituzioni scolastiche interessate e i centri di formazione professionale riconosciuti, nelle linee del presente protocollo; TENUTO CONTO dell’esigenza di creare le condizioni necessarie per lo studio, l’elaborazione e l’attuazione attraverso una progettazione comune e personalizzata, di appositi piani di studio; SI CONVIENE QUANTO SEGUE Articolo 1 Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente, a definire, avviare e sostenere in via sperimentale un processo finalizzato all’individuazione di soluzioni innovative relative al sistema di istruzione e formazione professionale, secondo modalità stabilite dal Comitato paritetico di coordinamento, di cui al successivo art. 7. Articolo 2 La sperimentazione sarà realizzata a partire dall’anno scolastico 2002-2003, secondo modalità e tempi atti ad assicurare la necessaria gradualità alle diverse fasi operative e in consonanza con i tempi dell’anno scolastico. Articolo 3 Le istituzioni scolastiche interessate, i centri di formazione professionale riconosciuti, le agenzie formative procedono, di comune intesa e nell’ambito delle proprie competenze, alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi sperimentali, attraverso la riorganizzazione delle attività educative e didattiche, al fine sia di potenziare le capacità di scelta degli studenti sia di consentire loro l’acquisizione di nuove competenze anche spendibili nel mondo del lavoro. Articolo 4 Per realizzare le finalità sopraindicate, la Regione Puglia, il MIUR e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegnano ad attuare le seguenti forme di intervento:
Articolo 5 La sperimentazione sarà inoltre finalizzata alla costruzione di un sistema di certificazione delle acquisizioni anche maturate in esperienze lavorative e al riconoscimento di crediti formativi. In tale ambito, una prima iniziativa può riguardare la sperimentazione dell’assolvimento dell’obbligo scolastico nei percorsi di formazione professionale, assicurando nell’arco di tali percorsi l’acquisizione di crediti corrispondenti a quelli previsti per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. La sperimentazione verterà altresì sui possibili passaggi e rientri tra i due percorsi.
Gli interventi sono realizzati sulla base di specifici accordi stipulati tra Regione Puglia, MIUR, e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Detti accordi devono anche definire i programmi di intervento, secondo i criteri stabiliti dal Comitato paritetico di coordinamento, di cui all’art. 7.
Articolo 7 Per l’attuazione del presente accordo viene istituito, con provvedimento della Regione, un Comitato paritetico di coordinamento, composto da 6 membri, dei quali 2 nominati dalla Regione, 2 nominati dal MIUR e 2 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Comitato si avvale sotto il profilo organizzativo di una segreteria tecnica messa a disposizione dall’Assessorato alla Formazione Professionale della Puglia. Alle riunioni del Comitato sono invitati di volta in volta, e a seconda delle necessità, rappresentanti delle forze sociali, degli imprenditori, delle autonomie locali, degli organismi erogativi e di esperti, senza diritto di voto ed alcun onere a carico delle Amministrazioni. Articolo 8 Il presente protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità per i tre anni scolastici successivi ad essa. Esso può essere modificato in qualunque momento, d’intesa tra le parti, e può essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle parti medesime. La concreta attuazione del presente protocollo è affidata alle intese che verranno assunte a livello regionale tra i soggetti interessati. Il presente protocollo sarà sottoposto, ai fini dell’attuazione, ai prescritti esami e procedure di rito.
Roma, 24 luglio 2002 Il Presidente della Regione Puglia Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali |