Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (G.U. n. 26 del 1°.2.2007)
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli
. omissis .
Articolo 13
(Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica).
1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.
Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono
soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I
percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni
formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7
dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma
1;
gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e
il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti
locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più
regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la
riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in
aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la
previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore
complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1,
comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione
delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini;
l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008.
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4 del citato decreto legislativo n. 226 del 2005, e
successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009»
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010».
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal ministro della pubblica
istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di
competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze
degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale,«poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della
formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione
formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della
riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I «poli»
sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della
formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione
alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «poli», di natura
consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di
promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di
sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati
di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità
ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: «i-octies) le
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza
scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) le
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza
scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «, iquater)
e i-octies)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali
di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione
delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo
versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della
data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle
competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte
del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal
divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in
ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in
particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati
personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in
corso dal 1o gennaio 2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «dal sistema» sono aggiunte le seguenti:«dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente le parole: «dei licei» sono
soppresse; al medesimo comma le parole: «esso è il secondo grado in cui» sono sostituite dalle
seguenti: «assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel secondo ciclo»;
b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;
c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali»
e da: «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali. . omissis .
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