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Libro bianco sulla scuola | | |
La partecipazione negata
Chiara Acciarini
1. Un nuovo principio di autorità
"Il Governo si appresta a presentare alle Camere un disegno di
legge di riforma degli organi collegiali di istituto, ispirato a garantire
la presenza degli essenziali organi di governo, lasciando alla libertà
dei singoli istituti di prevedere le forme di partecipazione e organizzazione
ritenute più opportune"
All’inizio del suo mandato il ministro Brichetto “liquidava” così la
riforma degli organi collegiali. In seguito, anziché al governo, è toccato
ad un deputato di Forza Italia, il presidente della VII Commissione
Adornato, presentare la proposta della destra: e si tratta veramente
di un affossamento della partecipazione dei genitori, degli studenti
e degli insegnanti alla vita della scuola.
è scomparso, sin dal titolo, il termine “organi collegiali” e si sono
assegnate al dirigente scolastico non solo le funzioni – già previste
- di gestione e di coordinamento, ma anche funzioni di indirizzo e programmazione,
che sono contestualmente assegnate anche ad altri organi (consiglio
di scuola, collegio dei docenti). La scelta di concentrare molti poteri
nella figura del dirigente, discutibile di per sé, avrà così l’effetto
di fare nascere confusione nei compiti e nelle responsabilità dei differenti
soggetti e, conseguentemente, di alimentare conflitti permanenti all’interno
delle scuole.
Gli organi “essenziali” sono così individuati:
• il dirigente scolastico;
• il consiglio di scuola;
• il collegio dei docenti;
• gli organi di valutazione collegiale degli alunni;
• il nucleo di valutazione.
Il Consiglio della scuola è presieduto dal dirigente scolastico e su
sua proposta:
• delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
• adotta il piano dell’offerta formativa, elaborato dal collegio dei docenti;
• approva il bilancio annuale e il conto consuntivo;
• delibera il regolamento della scuola;
• approva l’adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con
il piano dell’offerta formativa.
Le modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti
sono stabilite dal Regolamento e possono quindi anche essere di secondo
grado.
La composizione del Consiglio della scuola è così fissata:
membri elettivi: otto (docenti e genitori in pari numero; nella scuola
secondaria superiore anche una rappresentanza degli studenti)
membri di diritto: due (il dirigente scolastico e il direttore dei servizi
amministrativi)
membri designati: tre (un rappresentante dell’ente tenuto per legge
alla fornitura dei locali, il garante dell’utenza, un esperto esterno
nominato dal Consiglio).
È evidente la volontà di ridurre la presenza di membri democraticamente
eletti e, quindi, rappresentativi dei docenti, dei genitori e degli
studenti. Non solo, ma non c’è alcuna garanzia sul numero degli studenti
nel consiglio della scuola. Scompare la rappresentanza del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario. Tutte le delibere fondamentali
avvengono su proposta del presidente-dirigente e ciò vuol dire mettere
‘sotto tutela’ il Consiglio.
Le competenze del Collegio dei docenti, anch’esso presieduto dal dirigente,
sono limitate a funzioni di indirizzo e programmazione e di monitoraggio
delle attività didattiche, mentre a questo organismo dovrebbero essere
riconosciute competenze generali in materia didattica e di valutazione.
Nel potere di autoconvocazione non è prevista la facoltà di indicare
l’ordine del giorno.
Gli organi di valutazione collegiale degli alunni non sono previsti
e definiti nella proposta di legge, ma genericamente evocati e rinviati
al regolamento.
Il nucleo di valutazione è composto dal garante dell’utenza, da un docente
e da un soggetto esterno all’istituzione scolastica, nominato dal Consiglio
della scuola. Il garante dell’utenza è un genitore, distinto dai rappresentanti
eletti in Consiglio, e ha il compito di rappresentare il punto di vista
e le esigenze gli utenti del servizio. Anche in questo caso emerge chiaramente
una visione ‘paternalistica’ della scuola: come può, infatti, un genitore,
nella scuola secondaria superiore, rappresentare le istanze degli studenti?
Infine: non è previsto dalla legge il diritto degli studenti e dei genitori
a riunirsi nella scuola e ad avere organismi di partecipazione. Tale
facoltà, che invece era esplicitamente tenuta presente nel Decreto delegato
del 1974, è oggi rimandata alle decisioni che le scuole potranno assumere
nei regolamenti.
Il testo della proposta del centrodestra è giunto ormai all’esame dell’aula
a Montecitorio e il suo contenuto indica chiaramente l’involuzione che
si vuole operare. Con il riconoscimento dell’autonomia alle istituzioni
scolastiche e l’inserimento del principio nella stessa Costituzione
mediante la Legge 3/01, la riforma degli organi collegiali avrebbe meritato
una ben diversa soluzione.
Occorre, però, riconoscere che il non avere voluto, o saputo, definire
la riforma negli anni del governo del centrosinistra è stato un errore
politico. Il testo aveva iniziato già la fase di approvazione nell’aula
della Camera dei Deputati quando si decise di dare la precedenza ad
altri provvedimenti. I deputati e i senatori dell’Ulivo hanno ora ripresentato
un testo assai simile a quello uscito dalla VII Commissione nella XIII
legislatura, ma i rapporti di forza all’interno del Parlamento non permetteranno
certo di giungere ad una soluzione soddisfacente.
2. Idee alternative
Ecco i punti salienti della proposta dell'Ulivo:
• la composizione e il funzionamento degli organi collegiali sono
ispirati ai principi di distinzione fra funzioni di indirizzo e di controllo
e funzioni di gestione;
• il consiglio dell’istituzione ha competenze generali in materia
di indirizzi gestionali ed educativi, di programmazione economico-finanziaria
e di attività negoziale; è presieduto da un genitore; la rappresentanza
dei genitori nella scuola dell’infanzia, elementare e media è paritetica
rispetto a quella dei docenti; la rappresentanza degli studenti nella
scuola secondaria superiore è paritetica rispetto a quella dei docenti;
• il collegio dei docenti è l'organo tecnico e professionale con
competenze generali in materia didattica e di valutazione: è presieduto
dal dirigente scolastico e si articola in dipartimenti disciplinari
e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa
e di valutazione degli alunni;
• sono previste figure elettive di coordinatori;
• è prevista una commissione che ha il compito di procedere alla
valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico,
tenendo conto degli standard stabiliti a livello nazionale.
Il libro bianco sulla scuola
dal sito http://www.aprileperlasinistra.it
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