Libro bianco sulla scuola

bullet1 Seconda parte

bullet2 La partecipazione negata
Chiara Acciarini


1. Un nuovo principio di autorità

"Il Governo si appresta a presentare alle Camere un disegno di legge di riforma degli organi collegiali di istituto, ispirato a garantire la presenza degli essenziali organi di governo, lasciando alla libertà dei singoli istituti di prevedere le forme di partecipazione e organizzazione ritenute più opportune"

All’inizio del suo mandato il ministro Brichetto “liquidava” così la riforma degli organi collegiali. In seguito, anziché al governo, è toccato ad un deputato di Forza Italia, il presidente della VII Commissione Adornato, presentare la proposta della destra: e si tratta veramente di un affossamento della partecipazione dei genitori, degli studenti e degli insegnanti alla vita della scuola.

è scomparso, sin dal titolo, il termine “organi collegiali” e si sono assegnate al dirigente scolastico non solo le funzioni – già previste - di gestione e di coordinamento, ma anche funzioni di indirizzo e programmazione, che sono contestualmente assegnate anche ad altri organi (consiglio di scuola, collegio dei docenti). La scelta di concentrare molti poteri nella figura del dirigente, discutibile di per sé, avrà così l’effetto di fare nascere confusione nei compiti e nelle responsabilità dei differenti soggetti e, conseguentemente, di alimentare conflitti permanenti all’interno delle scuole.

Gli organi “essenziali” sono così individuati:

• il dirigente scolastico;

• il consiglio di scuola;

• il collegio dei docenti;

• gli organi di valutazione collegiale degli alunni;

• il nucleo di valutazione.

Il Consiglio della scuola è presieduto dal dirigente scolastico e su sua proposta:

• delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;

• adotta il piano dell’offerta formativa, elaborato dal collegio dei docenti;

• approva il bilancio annuale e il conto consuntivo;

• delibera il regolamento della scuola;

• approva l’adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il piano dell’offerta formativa.

Le modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti sono stabilite dal Regolamento e possono quindi anche essere di secondo grado.

La composizione del Consiglio della scuola è così fissata:

membri elettivi: otto (docenti e genitori in pari numero; nella scuola secondaria superiore anche una rappresentanza degli studenti)

membri di diritto: due (il dirigente scolastico e il direttore dei servizi amministrativi)

membri designati: tre (un rappresentante dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali, il garante dell’utenza, un esperto esterno nominato dal Consiglio).

È evidente la volontà di ridurre la presenza di membri democraticamente eletti e, quindi, rappresentativi dei docenti, dei genitori e degli studenti. Non solo, ma non c’è alcuna garanzia sul numero degli studenti nel consiglio della scuola. Scompare la rappresentanza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Tutte le delibere fondamentali avvengono su proposta del presidente-dirigente e ciò vuol dire mettere ‘sotto tutela’ il Consiglio.

Le competenze del Collegio dei docenti, anch’esso presieduto dal dirigente, sono limitate a funzioni di indirizzo e programmazione e di monitoraggio delle attività didattiche, mentre a questo organismo dovrebbero essere riconosciute competenze generali in materia didattica e di valutazione. Nel potere di autoconvocazione non è prevista la facoltà di indicare l’ordine del giorno.

Gli organi di valutazione collegiale degli alunni non sono previsti e definiti nella proposta di legge, ma genericamente evocati e rinviati al regolamento.

Il nucleo di valutazione è composto dal garante dell’utenza, da un docente e da un soggetto esterno all’istituzione scolastica, nominato dal Consiglio della scuola. Il garante dell’utenza è un genitore, distinto dai rappresentanti eletti in Consiglio, e ha il compito di rappresentare il punto di vista e le esigenze gli utenti del servizio. Anche in questo caso emerge chiaramente una visione ‘paternalistica’ della scuola: come può, infatti, un genitore, nella scuola secondaria superiore, rappresentare le istanze degli studenti?

Infine: non è previsto dalla legge il diritto degli studenti e dei genitori a riunirsi nella scuola e ad avere organismi di partecipazione. Tale facoltà, che invece era esplicitamente tenuta presente nel Decreto delegato del 1974, è oggi rimandata alle decisioni che le scuole potranno assumere nei regolamenti.

Il testo della proposta del centrodestra è giunto ormai all’esame dell’aula a Montecitorio e il suo contenuto indica chiaramente l’involuzione che si vuole operare. Con il riconoscimento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche e l’inserimento del principio nella stessa Costituzione mediante la Legge 3/01, la riforma degli organi collegiali avrebbe meritato una ben diversa soluzione.

Occorre, però, riconoscere che il non avere voluto, o saputo, definire la riforma negli anni del governo del centrosinistra è stato un errore politico. Il testo aveva iniziato già la fase di approvazione nell’aula della Camera dei Deputati quando si decise di dare la precedenza ad altri provvedimenti. I deputati e i senatori dell’Ulivo hanno ora ripresentato un testo assai simile a quello uscito dalla VII Commissione nella XIII legislatura, ma i rapporti di forza all’interno del Parlamento non permetteranno certo di giungere ad una soluzione soddisfacente.


2. Idee alternative

Ecco i punti salienti della proposta dell'Ulivo:

•  la composizione e il funzionamento degli organi collegiali sono ispirati ai principi di distinzione fra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione;

•  il consiglio dell’istituzione ha competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi, di programmazione economico-finanziaria e di attività negoziale; è presieduto da un genitore; la rappresentanza dei genitori nella scuola dell’infanzia, elementare e media è paritetica rispetto a quella dei docenti; la rappresentanza degli studenti nella scuola secondaria superiore è paritetica rispetto a quella dei docenti;

•  il collegio dei docenti è l'organo tecnico e professionale con competenze generali in materia didattica e di valutazione: è presieduto dal dirigente scolastico e si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni;

•  sono previste figure elettive di coordinatori;

•  è prevista una commissione che ha il compito di procedere alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, tenendo conto degli standard stabiliti a livello nazionale.


    Il libro bianco sulla scuola dal sito http://www.aprileperlasinistra.it