Il Piano programmatico non corrisponde alla legge
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I principi della delegificazione
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Risulta inderogabile la necessità che i Regolamenti di delegificazione debbano operare esclusivamente secondo i criteri e entro gli ambiti indicati nelle leggi che li hanno promossi, nel caso in questione la legge 133/08 , art. 64 e la legge 169/08, art. 4. · Perché ciò si realizzi i regolamenti, così come prevede l'art.64, dovevano dare piena attuazione al Piano programmatico. · Analoga coerenza doveva essere garantita tra quanto indicato dal Piano e quanto stabilito dalla legge. Entrambe queste inderogabili condizioni risultano ripetutamente e grossolanamente violate con la conseguente precarietà e illegittimità del Piano e di quanto deliberato dal Consiglio dei ministri.
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Prima violazione |
Non c'é alcun dubbio che prima il Piano e poi il Regolamento sul primo ciclo trattino illegittimamente della scuola per l'infanzia in quanto nelle leggi deleganti non vi è nessuna traccia di tale materia, nè vi è traccia della materia dell'anticipo delle iscrizioni attualmente regolata per legge.
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Seconda violazione |
Le leggi deleganti non hanno previsto la sostituzione generalizzata del team, dei tre insegnanti ogni due classi, con il modulo del cosiddetto maestro unico caratterizzato da un orario settimanale di lezione di 24 ore. Il Piano pur non prevedendo esplicitamente tale obiettivo, di fatto lo favorisce, non limitando la riduzione del numero di ore settimanali di funzionamento del team al numero necessario all'ottenimento della prevista riduzione dell'organico: 13/14 mila posti in due anni.
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Il Piano riduce l'orario di tutti i TEAM da 30 a 27 ore
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Di tale riduzione generalizzata non tratta l'articolo 64 della legge 133 che al comma 4 indica come criterio per ottenere i risparmi di cui ai commi 1 e 2 quello di cui alla lettera d) riguardante una non meglio definita rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria. La legge 169 all'art.4, comma 1, prevede che "le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali". E stabilisce che "nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola". Il Piano programmatico presentato in Parlamento nella sua relazione tecnica prevedeva la permanenza di 102.694 classi funzionanti nei moduli, generalmente con 27 ore settimanali di lezione.
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Il Regolamento va oltre il Piano
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Il Regolamento sostituisce (a regime) ovunque i team. Di tale clamorosa innovazione (sostituzione generalizzata del team con il maestro unico) non trattano le leggi citate. Lo stesso ministro Gelmini, nonostante le numerose esternazioni pronunciate, ha parlato di tale soluzione solo con un comunicato emesso il 12 dicembre, in prossimità delle decisioni del Consiglio dei ministri. Quindi anche l'abrogazione del team come modello didattico e soprattutto come criterio per la determinazione degli organici è totalmente illegittima.
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Il Regolamento non attua il Piano!
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Il Regolamento appare chiaramente formulato in violazione del Piano. Infatti il Piano, contrariamente a quanto avviene nel Regolamento, non prospetta esplicitamente, come avrebbe potuto, il superamento totale del team. Se la scelta del Piano fosse stata quella di introdurre il maestro unico al posto del team e non quella di consentire una determinata riduzione dell'organico, non sarebbe stato necessario, per raggiungere tale obiettivo, ricorrere alla formula che prevede la riduzione da 30 a 27 ore settimanali nel funzionamento delle 102.694 classi attualmente funzionanti con il team. Sarebbe stato sufficiente indicare la sostituzione dei team per tutte le classi, a cominciare dalle prime. Alla fine del quinquennio la riduzione di organico avrebbe raggiunto i 50 mila posti. Non risulta che tale obiettivo sia mai stato posto e quantificato nella relazione tecnica che accompagnava il DL 112. Secondo il Regolamento, per il solo 2009, la riduzione di organico docente nella scuola primaria è di circa 30.000 posti di tipo comune a cui si aggiungono 4 mila posti di specialista di inglese e 2.280 posti ridotti in conseguenza dell'aumento dello 0,40 del numero di alunni per classe. Le riduzioni di organico continuerebbero negli anni con l'estendersi del nuovo ordinamento alle classi successive.
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Il maestro è unico ovunque. L'organico assegnato può diminuire di anno in anno
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L'articolo 4, comma 3, del Regolamento, non rispetta neppure quanto indicato nelle sue premesse, e va ben oltre quando prevede che : - Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato ".
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La legge 133/08 all'articolo 64, comma 3, obbliga il Consiglio dei ministri, nella definizione dei Regolamenti ad "assicurare comunque la puntuale attuazione del piano" |
I Regolamenti sono stati definiti sulla base di indicazioni ordinamentali e di previsioni di riduzione della spesa che non sono quelle indicate nel Piano. Ecco in ordine di evidenza le modifiche rispetto al Piano: · Il Piano non prevede l'eliminazione delle compresenze né nella fase transitoria né in quella a regime. · Il Piano non prevede la creazione dell'istituto del "posto orario" nella scuola primaria. · Nella scuola secondaria di primo grado l'orario settimanale delle lezioni nel Regolamento è di 30 ore e non è più quello di 29 ore settimanali a partire dal quale a pag.19 della relazione tecnica del Piano si quantificavano i 13.300 posti da tagliare. · Sempre nella scuola secondaria di primo grado, non si prevede più, per l'istituzione del tempo prolungato, l'obbligo di almeno 3 giornate settimanali di funzionamento pomeridiano. · Inoltre sempre per il tempo prolungato l'orario settimanale massimo passa da 36 ore a 40 con le relative modifiche ai tagli da apportare a pag 20 del Piano medesimo. · Nel Regolamento non vi è più traccia dell'obbligo per il maestro unico, da regolamentare con un'apposita sequenza contrattuale, di un orario di 24 ore settimanali di lezione da retribuire utilizzando parte delle risorse dei tagli e, in una fase transitoria, i fondi di Istituto. · I Regolamenti presentano numerose modifiche rispetto alle indicazioni presenti nel testo del Piano e non solo, per il rinvio del riordinamento del secondo ciclo e degli effetti della razionalizzazione della rete scolastica.
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Il Regolamento sulla razionalizzazione non si riferisce al Piano nel testo del 4 settembre
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· Il Regolamento sulla razionalizzazione tiene conto dell'ultima stesura dell'art.3 del D.L. 154/08 (legge 189/08) e quindi le conseguenti modifiche allo schema di Piano debbono essere state apportate dopo il 5 dicembre. E' questo il motivo per cui in questo schema di Regolamento nelle premesse il Piano non viene indicato come quello del 4 settembre. Si tenga presente che tale Regolamento comporta effetti finanziari diversi da quelli indicati e quantificati in conformità all'art.64 della legge 133/08 nello schema di Piano presentato il 4 settembre 2008. Il Piano programmatico di cui all'art 64 della legge 133/08 però è uno solo!
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Sparisce il maestro prevalente
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· All'art.4 comma 3 del Regolamento si precisa che il maestro unico é unico senza quello prevalente. Anche questa scelta si pone fuori dallo schema di Piano programmatico del 4 settembre che a pag. 7 non solo precisava: "la scelta dell'attivazione di classi affidate ad un unico docente va privilegiata ai sensi della legge 169/08", ma soprattutto indicava: " fra le opzioni organizzative possibili quella delle 30 ore comprensiva dell'orario opzionale facoltativo e con l'introduzione del maestro prevalente ". · Al comma 6 si precisa la dotazione organica che per le classi funzionanti con il modello del maestro unico, che dovrebbero essere a regime tutte, si determina sulla base di un orario settimanale di 27 ore. Tale orario medio consente di ritagliare i completamenti a 27 e a 30 ore nell'ambito dell'organico disponibile che può però diminuire di anno in anno.
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Il tempo pieno viene manomesso e risulta impossibile un suo sviluppo
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· Al comma 7 si precisa ulteriormente l'utilizzo delle 4 ore, di ex compresenza nel tempo pieno a regime, che vanno a finire nell'organico di circolo. Risulta peraltro impossibile la loro utilizzazione per uno sviluppo del tempo pieno. · Al comma 4 alla lettera c) si precisa che il tempo pieno anche nella fase transitoria é senza compresenze.
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Da tutte queste considerazioni, appare evidente che c'è materia sufficiente per dare luogo a ricorsi.
CIDI Nazionale