BOZZA VISTO............. D E C R E T A: Art. 1 Progetto nazionale di sperimentazione 1.
E’
promosso un progetto di sperimentazione in ambito nazionale al quale
possono partecipare un numero limitato di scuole
statali: non più di due circoli didattici per ogni provincia
nonché due scuole paritarie per ogni capoluogo di Regione. 2.
La
sperimentazione, da attuarsi nell’anno scolastico 2002/2003, è volta
ad attivare e a favorire laboratori di ricerca sui temi attinenti alla
riforma degli ordinamenti scolastici nelle scuole dell’infanzia e nelle
scuole elementari e, per quest’ultime, limitatamente alla prima classe. 3.
Nelle
suddette scuole, ove esistano le condizioni, può essere sperimentata
anche l’anticipazione della frequenza, limitatamente ad un circolo didattico
per ciascuna provincia e a una scuola paritaria per ciascun capoluogo
di Regione:
nella scuola dell’infanzia,
per le bambine ed i bambini che compiono i tre anni di età entro il
28 febbraio 2003;
nelle classi prime della scuola
elementare, per le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 28 febbraio 2003. 4. Ai fini di cui al comma precedente,
viene consentita la riapertura delle iscrizioni nei confronti degli
alunni interessati solo dopo che l’istituzione scolastica sia stata
inserita nel piano regionale di sperimentazione. 5. Per quanto riguarda la scuola
dell’infanzia, la sperimentazione dell’anticipo può essere attuata,
oltre che in presenza di effettive condizioni di fattibilità, previa
intesa con gli Enti Locali interessati. 6. Nella
prima classe della scuola elementare, ai fini della sperimentazione
dell’anticipo, la individuazione dei bambini é effettuata prioritariamente
tra coloro che, avendone i requisiti, provengano dalla scuola dell’infanzia
nell’ambito dello stesso circolo didattico. Art. 2 Requisiti del progetto 1.
Il
progetto di sperimentazione, da elaborare a cura delle scuole interessate
in funzione di una piena valorizzazione dell’autonomia scolastica, deve
recare l’indicazione dei contenuti, degli obiettivi, degli strumenti
da utilizzare, delle condizioni organizzative, dei procedimenti metodologici
prescelti e delle relative fasi di attuazione. 2.
Il
progetto di sperimentazione attesta
l’avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità e individua le azioni
di monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei risultati
da raggiungere. 3.
La
sperimentazione è recepita nel Piano dell’Offerta Formativa e viene
realizzata in stretta collaborazione con le famiglie interessate. 4.
L’utilizzazione
dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai
fini della realizzazione della sperimentazione, avviene nel rispetto
dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai contratti collettivi,
che possono essere assolti anche sulla base di una apposita programmazione
plurisettimanale. 5.
Il progetto di sperimentazione riguarda tutti
gli aspetti pedagogici e metodologico-didattici, secondo quanto indicato
nei successivi articoli. 6.
Nella
scuola elementare la possibilità di attivare l’insegnamento della lingua
straniera (inglese) e l’alfabetizzazione informatica rappresenta la
condizione essenziale per l’adesione alla
sperimentazione. 7.
Le
innovazioni sperimentali possono essere realizzate tenendo conto delle
disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche interessate,
delle risorse acquisibili in ambito regionale e di finanziamenti mirati
a livello nazionale, comunque attualmente presenti in bilancio. 8.
La
sperimentazione è assistita e sostenuta da strutture di supporto, consulenza
e monitoraggio di livello locale e nazionale. Art. 3 Quadro di riferimento dell’iniziativa 1. Il quadro
di riferimento dell’iniziativa sperimentale è costituito dalle allegate
Indicazioni Nazionali per i piani di studio
personalizzati e dalle relative
Raccomandazioni, riferite specificatamente
alla scuola dell’infanzia ed alla scuola elementare, con esclusivo riguardo,
per quest’ultimo grado di studi, alla prima classe . 2. All’interno
del quadro di riferimento si segnalano i seguenti aspetti: a)
la
progettazione, nel quadro degli obiettivi generali e specifici di apprendimento,
di piani di studio personalizzati, attraverso l’individuazione di obiettivi
correlati alla maturazione delle competenze degli allievi, al tempo
scuola, all’articolazione delle attività didattiche per classe e per
gruppi laboratoriali ed alle risorse organizzative dell’istituto; b) la compilazione del Portfolio delle competenze individuali ai fini dell’orientamento e della valutazione degli allievi; c)
la
flessibilità del modello organizzativo; d)
la
continuità educativa e didattica per la gestione dell’anticipo scolastico
e per la qualificazione del collegamento tra asili nido, scuola dell’infanzia
e scuola elementare; e)
la
nuova organizzazione della funzione docente (prevalenza, tutoraggio,
coordinamento) e le conseguenti esigenze di formazione in servizio. Art. 4 Obiettivi generali e specifici e piani di studio personalizzati 1.
Gli
obiettivi generali del processo educativo, nonché gli obiettivi specifici
di apprendimento della scuola dell’infanzia e della scuola elementare sono quelli contenuti nelle Indicazioni Nazionali per i piani di studio
personalizzati ( allegati 1 e 1a) e nelle relative Raccomandazioni
di attuazione (allegati 2 e 2a). Art. 5Continuità educativa e raccordi con i servizi educativi e con la scuola dell’infanzia 1.
La
scuola dell’infanzia cura l’attivazione di forme di raccordo con i servizi
educativi pre- scolastici ed in particolare con l’asilo nido, soprattutto
laddove si sperimenti anche l’anticipazione della frequenza. 2.
La
scuola elementare attiva forme di raccordo pedagogico, didattico ed
organizzativo con la scuola dell’infanzia. I progetti di continuità,
che descrivono anche le modalità di rapporto con i genitori degli alunni
nonché forme di valorizzazione della cultura e della comunità di appartenenza
dei bambini, trovano esplicita formulazione nei piani dell’offerta formativa
dell’istituzione scolastica.Tali progetti possono prevedere la costituzione
di team integrati tra docenti della scuola elementare e quelli della
scuola dell’infanzia. Art. 6 Flessibilità
organizzativa nella scuola dell’infanzia 1. La sperimentazione nella scuola dell’infanzia comporta un’accentuazione della flessibilità organizzativa, da articolare con particolare riguardo rispetto: - alla riorganizzazione delle sezioni; - alla ristrutturazione degli spazi; - alla rimodulazione dei tempi; - alla ridefinizione delle attività ricorrenti di vita quotidiana; - al potenziamento dei tempi riservati all’accoglienza. 2. Nel caso in cui l’iniziativa sperimentale preveda anche l’anticipazione della frequenza, attraverso specifiche intese con gli Enti Locali, viene curata la collaborazione con gli asili nido del territorio, anche al fine di avvalersi di specifiche figure professionali in essi presenti. 3. In caso di anticipo della frequenza, é consentita la costituzione di una sezione formata solo da 8/10 bambini al di sotto dei tre anni ovvero la proporzionale riduzione degli iscritti nelle sezioni comprendenti bambini di età diverse. Art. 7Flessibilità organizzativa nella scuola elementare 1. La sperimentazione comporta, per ogni classe prima, un’organizzazione della prestazione docente in team, la cui flessibilità è caratterizzata da una differenziazione di funzioni, connesse alla presenza di un docente prevalente, al fine di corrispondere a precisi compiti educativi. 2. Il
docente prevalente del team assicura in ciascuna classe una presenza
temporale fino a 21 ore e comunque non meno di 18 ore settimanali di
insegnamento frontale. 3. Il docente
prevalente cura la continuità educativa e didattica e il rapporto con
le famiglie ed assicura, altresì, la coerenza e la gradualità dei percorsi
formativi di ogni alunno, facilitandone e potenziandone le relazioni
interpersonali ed educative. Il docente prevalente svolge, pertanto,
funzioni di coordinatore del team docente e di tutor nei confronti degli
alunni, curando la compilazione del portfolio
delle competenze, in collaborazione con le famiglie. 4. Per lo svolgimento
di tali funzioni il docente prevalente utilizza le ore mancanti al completamento
dell’orario di servizio nel limite di 3 ore settimanali da prestare
in un arco temporale anche plurisettimanale. 5. La presenza
del docente prevalente comporta che, in relazione all’organizzazione
didattica della scuola elementare in cui sono previsti tre insegnanti
ogni due classi, le iniziative di sperimentazione di cui al presente
decreto risultano più agevolmente realizzabili nei plessi in cui sono
presenti più di due classi prime. 6. Il terzo
docente del team, non impegnato quale docente prevalente, interviene nelle classi prime a tempo normale interessate,
sia per lo svolgimento delle attività educative, sia in veste di responsabile
di attività laboratoriali, secondo le indicazioni contenute nel progetto sperimentale. Art. 8Portfolio delle competenze 1. La scuola accompagna ciascun bambino con un portfolio (o cartella) delle competenze,
a mano a mano sviluppate, che comprende: - una descrizione accurata dei
percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti; - una documentazione significativa,
attraverso gli elaborati degli alunni. 2. Il portfolio delle competenze individuali è compilato ed aggiornato,
in stretta collaborazione con la famiglia, a cura, rispettivamente,
dei docenti di sezione della scuola dell’infanzia e del docente prevalente
della scuola elementare. 3. Nella scuola elementare la valutazione
periodica e finale, sulla base della normativa vigente, certifica le
competenze acquisite tramite le unità di apprendimento elaborate durante
il percorso scolastico. Art. 9Formazione del personale
1. Nel quadro
delle iniziative di formazione destinate
a tutto il personale della scuola, vengono assicurate ai docenti e ai
dirigenti scolastici coinvolti nella sperimentazione opportune azioni
di formazione in servizio, con metodologie qualificate ed interattive.
Tali attività possono realizzarsi all’interno della scuola, anche in
forma della ricerca-azione o in gruppi di miglioramento, in collegamento
con i servizi del territorio, le reti di scuole e gli istituti universitari
e di ricerca. 2. La partecipazione
ad attività di formazione deve essere certificata e costituisce un portfolio
delle competenze del docente. 3. Nell’ambito
del progetto di sperimentazione le scuole devono prevedere tempi adeguati
per attività collegiali di progettazione, documentazione, preparazione
dei materiali, verifica e valutazione. Art. 10Quadro regionale delle scuole aderenti alla sperimentazione 1. Il Direttore Generale regionale,
nell’ambito delle indicazioni e istruzioni fornite dal Dipartimento
per lo Sviluppo dell’Istruzione, redige, in collaborazione con l’I.R.R.E ed i responsabili dei Centri di Servizi Amministrativi, il piano
regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel programma nazionale
di sperimentazione, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 1, commi
1 e 2. 2. Il Direttore Generale regionale
interviene, a seguito di motivate richieste da parte delle scuole interessate
alla sperimentazione, per assicurare le risorse disponibili, anche con
il ricorso ai finanziamenti previsti dalla legge 18 dicembre 1997, n.
440. Art. 11 Organismi di supporto e sviluppo della sperimentazione 1. Al fine di
sostenere le iniziative di sperimentazione e di dare sviluppo al processo
di qualificazione della scuola dell’infanzia e della scuola elementare,
vengono istituiti un Osservatorio nazionale ed un Osservatorio regionale. 1.
L’Osservatorio
Nazionale è istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione
del MIUR, con la funzione di definire criteri per l’attuazione ed il
monitoraggio del progetto nazionale di sperimentazione. La composizione
dell’Osservatorio Nazionale è definita con decreto del Ministro. 2.
L’Osservatorio
regionale è istituito, con provvedimento del Direttore Generale presso
ogni Ufficio scolastico regionale, per lo svolgimento dei compiti indicati
al comma precedente. Il predetto Osservatorio è composto dal Direttore
Generale regionale, che lo presiede, dai responsabili dei Centri di
Servizi Amministrativi, da un rappresentante dell’I.R.R.E., degli Enti
Locali interessati e delle scuole paritarie. L’Osservatorio si avvale
di gruppi tecnici di supporto alle istituzioni scolastiche coinvolte
nella sperimentazione per la realizzazione della iniziativa. Il presente decreto è sottoposto
ai controlli di legge.
IL MINISTRO
Letizia Moratti
|