ASSEMBLEE DI CLASSE
ART. 1) Le domande di autorizzazione dell'assemblea di classe devono pervenire alla Presidenza cinque giorni prima della data stabilita; devono contenere l'ordine del giorno e recare la firma di almeno cinque richiedenti.
ART. 2) I docenti in servizio nel giorno previsto dagli studenti, possono, per motivate esigenze didattiche, chiedere che la convocazione dell'assemblea venga rinviata: in questo caso la decisione spetterà alla Presidenza dell'Istituto.
ART. 3) L'assemblea non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico, tanto meno nelle stesse ore dello stesso giorno. Né possono aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di ogni quadrimestre.
ART. 4) All'assemblea di classe dovrebbe assistere, ai fini della vigilanza, l'insegnante che in quel momento è in orario. L'insegnante non ha né il diritto né il dovere di partecipare attivamente all'assemblea, a meno che non sia la classe stessa a interpellarlo.
ART. 5) L'insegnante uscirà dall'aula il tempo necessario richiesto dalla classe quando all'ordine del giorno vi siano questioni di carattere personale, specie se inerenti ai docenti della stessa classe.
ART. 6) L'insegnante ha il dovere di segnalare alla presidenza la gestione dispersiva e inconcludente dell'assemblea.
ART. 7) L'assemblea di classe è di due ore mensili, che possono essere utilizzate anche separatamente.
ART. 8) La classe deve tenere un apposito quaderno per verbalizzare gli interventi. Il quaderno deve essere depositato in presidenza e restare a disposizione del consiglio di classe.
ART. 9) E' bene che l'assemblea venga convocata prima dei consigli di classe, affinché i rappresentanti di classe possano formulare precise proposte, ed eventualmente dopo per riferire e discutere su quanto emerso nei medesimi Consigli.