ASSEMBLEA DI ISTITUTO
ART. 1) La richiesta di convocazione dell'Assemblea d'istituto deve essere presentata al Preside con almeno cinque giorni di anticipo e deve essere sottoscritta dalla maggioranza del Comitato di base degli studenti, ovvero dal 10% degli studenti dell'Istituto. L'Assemblea non può essere convocata negli ultimi trenta giorni di lezione che precedono il termine dell'anno scolastico.
ART. 2) La partecipazione degli studenti è libera: coloro che non intendono parteciparvi, possono restare in classe con l'insegnante, il quale è tenuto a non svolgere lezioni che possano danneggiare i partecipanti all'Assemblea.
ART. 3) Non possono essere tenute più di quattro assemblee all'anno. L'eventuale partecipazione di esperti va autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
ART. 4) I rappresentanti di classe e di Istituto, che formano il Comitato di base degli studenti, sono responsabili dell'ordinato svolgimento dell'Assemblea d'Istituto.
ART. 5) Parte del monte-ore annuale previsto per l'Assemblea d'Istituto può essere utilizzato, in alternativa, per lo svolgimento di attività integrative di carattere culturale o ricreativo. La scelta spetta agli studenti, che devono comunicarla al Preside entro il mese di Settembre.
ART. 6) Il Comitato di base ha diritto ad avere degli spazi per comunicazioni e giornali murali, senza che su quelle e su questi si eserciti alcuna censura.