COMITATO DI BASE DEGLI STUDENTI

ART. 1) Il Comitato di base dei rappresentanti di classe e d'Istituto degli studenti può essere convocato non più di una volta al mese e per non più di due ore (a rotazione, per giorni e ore), previa presentazione al Preside, con cinque giorni di anticipo, dell'ordine del giorno e della data di convocazione. Il Comitato non può essere convocato negli ultimi trenta giorni che precedono il termine dell'anno scolastico. E' bene che il Comitato venga convocato prima del Consiglio d'Istituto.

ART. 2) Al Comitato possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. I loro nominativi devono essere indicati con congruo anticipo insieme all'ordine del giorno e la loro partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

ART. 3) I rappresentanti d'Istituto sono responsabili dell'ordinato svolgimento del Comitato degli studenti.

ART. 4) Al Comitato possono assistere il Preside o un suo delegato. Possono assistere anche gli insegnanti, con facoltà di parola, qualora il Comitato lo consenta. 

ART. 5) Durante lo svolgimento dell'assemblea del Comitato, gli insegnanti, nelle classi, è bene che non svolgano lezioni che possano danneggiare i rappresentanti di classe.

ART. 6) I rappresentanti di classe non possono partecipare all'assemblea del Comitato solo se devono sostenere un compito scritto in classe già programmato.

ART. 7) Il Comitato dovrà delegare alcuni studenti per la stesura del verbale, che va consegnato in Presidenza, e per l'appello dei presenti.


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