girotondo
image


Google
 

Preghiera per Anna
una bambina speciale


Iscriviti alla newsletter. Inserisci la tua e-mail:


Email



Leggi newsletter


Visita il sito del 1 Circolo Didattico di Forlì

Il mio blog
Il mio blog

Documenti, immagini, riflessioni critiche, metodologia, didattica della Storia.....
Laboratorio di Storia


Ipertesti, ipermedia prodotti dagli alunni
Laboratorio studenti

Leggi il Forum: intervieni sul Forum
I forum del sito

Il sito del cidi nazionale Il sito nazionale del CIDI

Sondaggio
Sondaggi di opinione

Guida alla normativa utile in ambito scolastico Guida alla normativa utile in ambiti scolastico

SCUOLA SICURA: sul sito www.codacons.it
Scuola sicura

DIGISCUOLA Progetto DiGi Scuola

Didaweb
Mail list delle funzioni obiettivo moderata da Marisa Bracaloni

Comunità di operatori scolastici impegnata nella ricerca/azione collaborativa

Sito del Ministero dell'Istruzione Tutto Autonomia sul sito del MPI

Biblioteca di Documentazione Pedagogica

Casa editrice di Roma specializzata sul tema dell'uso didattico delle tecnologie multimediali

Simulazione di una classe virtuale. Durante il corso è stata accessibile solo ai corsisti. IPSSS Brindisi

 

 

Minori: Legge 28 agosto 1997, n. 285

"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n . 207 del 5 settembre 1997

Indice

Art. 1 - Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 2 - Ambiti territoriali di intervento
Art. 3 - Finalità dei progetti
Art. 4 - Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali
Art 5  - Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia
Art. 6 - Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero
Art. 7 - Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
Art. 8 - Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico
Art. 9 - Valutazione dell'efficacia della spesa
Art. 10 - Relazione al parlamento
Art. 11 - Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia
Art. 12 - Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216
Art. 13 - Copertura finanziaria
NOTE

Art. 1.

Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. (corredato di nota ) É istituito, presso la presidenza del consiglio dei ministri, il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il fondo é ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del fondo é riservata al, finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

A) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della presidenza del consiglio dei ministri;

B) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione ISTAT;

C) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal ministero della pubblica istruzione;

D) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata ISTAT;

E) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla direzione generale dei servizi civili del ministero dell'interno, nonché dall'ufficio centrale per la giustizia minorile del ministero di grazia e giustizia.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il ministro per le pari opportunità, sentite la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.

4. Per il finanziamento del fondo é autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

Art. 2.

Ambiti territoriali di intervento

1. (corredato di nota ) Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.

2. (corredato di nota ) Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del fondo di cui all'articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.

3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del fondo di cui all'articolo 1, nonché di interventi non finanziati dallo stesso fondo.

Art. 3.

Finalità dei progetti

1. Sono ammessi al finanziamento del fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:

A) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;

B) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

C) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

D) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

E) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

Art. 4.

Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

A) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;

B). (corredato di nota ) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;

C) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;

D) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali,

E) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;

F)  (corredato di nota ) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresì accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;

G) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;

H) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;

I) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;

L) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.

2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

Art 5

Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

A) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;

B) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

2. (corredato di nota )  I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.

Art. 6.

Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.

2. (corredato di nota ) I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

Art. 7.

Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

A) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;

B) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;

C) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

Art. 8.

Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico

1. Il dipartimento per gli affari sociali della presidenza del consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il dipartimento si avvale del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.

2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:

A) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;

B) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;

C) (corredato di nota ) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresì, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla commissione delle comunità europee.

3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tecnica, puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro per la solidarietà sociale, sentite le commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio.

5. Per il funzionamento del servizio é autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

Art. 9.

Valutazione dell'efficacia della spesa

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2, il ministro per la solidarietà sociale, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2.

( Vedi Decreto Ministero dell' Interno n. 206/2000 )

Art. 10.

Relazione al parlamento

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il ministro per la solidarietà sociale trasmette una relazione al parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.

Art. 11.

Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia

1. Il ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, organizzata dal dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della conferenza sono a carico del fondo di cui all'articolo 1.

2. (corredato di nota ) Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società.

Art. 12.

Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216

1. (corredato di nota ) Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. (corredato di nota ) Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, é autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al ministero dell'interno.

4. (corredato di nota ) I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del ministero dell'interno.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo alla presidenza del consiglio dei ministri.

2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'unione europea.

3. Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1

Il titolo della legge n. 176/1991 (in Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, S.O.) i: <<Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989>>.

L'art. 1 e l'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) recitano testualmente:  <<Art. 1 (Finalità) 1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata>>.

<<Art. 5 (Principi generali per i diritti della persona handicappata)  1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi sociosanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne i colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge>>.

( Omissis)

Note all'art. 2, comma 1

L'art.3, comma 6, della legge 8 giugno 1990 n.142, é il seguente: "6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali ed egli altri provvedimenti della regione."

- L'art. 15-bis. 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

2. Lo scioglimento é disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal consiglio dei ministri é trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed é contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento é avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3-bis. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite al comma 2.

4. Con il decreto di scioglimento é nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione é composta di tre membri scelti tra funzionari dello stato e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa, in servizio o in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicazione degli atti adottati alla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'articolo 1, comma 1 - bis.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti é stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, puo' disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza.

Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, é autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.

Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello stato, delle regioni e degli enti locali.

6-ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, é inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del governo o alla cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali.

Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

6-quater. Le disposizioni di cui al comma 6-ter si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.

6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento é disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e puo' disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

6-sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

6-septies. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina é composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende municipalizzate comunali e provinciali e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

7-bis.Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.

- I testi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono i seguenti:

<<Art. 24 (Convenzioni)  1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare -tipo>>.

<<Art. 25 (Consorzi)   1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. L'assemblea del consorzio i composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può' essere costituito più di un Consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello stato può' prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociale se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali, agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali>>.

<<Art. 26 (Unioni di comuni)   1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può' anche far parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento può' prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.

5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 11. qualora non si pervenga alla fusione, l'unione i sciolta.

7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui Servizi dalla stessa gestiti.

8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione>>.

Note all'art. 2 comma 2

Il testo dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142 é il seguente:

<<Art. 27 (Accordi di programma)   1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può' prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, i approvato con atto formale del presidente della regione o del Presidente della provincia o del sindaco ed i pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma h promossa dalla presidenza del consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma terzo. Il collegio di vigilanza di cui al comma sesto i in tal caso presieduto da un rappresentante della presidenza del consiglio dei ministri ed i composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma sesto al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano salve le competenze di cui all'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64 >>.

Nota all'art. 4, comma 1, lettera b).

- Il titolo della legge 29 luglio 1975, n. 405 (in Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1975, n. 227), é: <<Istituzione dei consultori familiari>>.

Nota all'art. 4, comma 1, lettera f)

- Il testo vigente dell'art. 47-ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà', in Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, S.O.) é il seguente: <<1. La pena della reclusione non superiore a tre anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi é stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di : 1) donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a cinque anni con le convivente>>.

Nota all'art. 5, comma 2

Il titolo della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1971, n. 316) é: <<Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato>>.

Nota all'art. 6, comma 2

- Il titolo del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 (in Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1996, n. 259), é: <<Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche>>.

Nota all'art. 8, comma 2, lettera c)

L'art. 1, comma 2, del regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 (riportato in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1998, n. 185) disciplina gli obiettivi e le missioni dei Fondi strutturali, e indica quale obiettivo 1 il seguente: <<1. Promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo é in ritardo>>:

Nota all'art. 11, comma 2

L'art. 2 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (in Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222) dispone: <<Art. 2 (Ordinamento del Sistema statistico nazionale).

1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale: a)l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;

c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

d) gli uffici di statistica delle province;

e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;

f) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;

g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;

h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri>>.

Nota all'art. 12, comma 1

- Il testo dell'art. 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465 é il seguente: <<Art. 3 .1. Per l'erogazione dei contributi i istituito un apposito fondo per il Triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo 2 del decreto- legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo i determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 il ministro dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 6.

2-bis. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, puo' mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi>>.

Nota all'art. 12, comma 2

L'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recita testualmente: <<Art. 4. - 1. Il Ministro di grazia e giustizia finanzia progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. A tal fine i autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sulla base dei seguenti criteri:

a) sperimentalità e concentrazione;

b) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza minorile;

c) collegamento - anche nella forma della gestione congiunta - con gli enti locali e con le altre istituzioni, con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico;

d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato;

e) capacità di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della prevenzione del disagio minorile;

f) idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche mediante L'utilizzazione di nuove professionalità;

g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il finanziamento invia i progetti alla commissione di cui all'articolo 2, comma 5, che puo' proporre adeguamenti tali da consentire il loro coordinamento con i progetti di cui agli articoli 1 e 2.

4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la commissione avanzi alcuna proposta il Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento dei progetti>>.

Nota all'art. 12, comma 4

Per il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 216/1991 vedi nota al comma 1 del presente articolo.

Indietro

 

 

36° Convegno nazionale del cidi Scarica il pieghevole

 

CreativeMenti
Scarica il programma

 

Di Raffaele Iosa

L'educazione contro il declino
(R. Iosa)

 

Rivista pedagogica e didattica
Rivista pedagogica e didattica

 

Virgilio
funzioni strumentali