O.M. 455/1997
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Istituzione
dei Centri Territoriali Permanenti
ORDINANZA MINISTERIALE 455
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VISTO il D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994; VISTO
il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 4.8.1995; VISTI
i Protocolli d’intesa stipulati dal Ministero della P.I. con la Conferenza
di Presidenti delle Regioni, l’Unione delle Province italiane e l’A.N.C.I.
rispettivamente in data 16.2.1994, 11.12.1995 e 4.4.1996; VISTO
l’accordo per il lavoro sottoscritto dal Governo il 24.9.1996 con i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
VISTE
le conclusioni della IV Conferenza Europea “Verso una società dei saperi:
orientamenti per una politica dell’educazione nell’età adulta” - Firenze
9/11 maggio 1996; VISTE
le Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea su “una strategia per
l’apprendimento durante tutto l’arco della vita” del 20.12.1996, n. 97/C
7/02; VISTE
le conclusioni della Conferenza nazionale - “L’educazione in età adulta:
una chiave per il XXI secolo”, Firenze, 19-20 marzo 1997 - preparatoria
della V Conferenza Mondiale UNESCO, Amburgo 14-18 luglio 1997; VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997,
art. 21, comma 10; VISTA
la propria direttiva n. 331 del 28.5.1997; VISTA
la C.M. n. 305 del 20/5/97 concernente "Corsi di istruzione professionale
per adulti"; VISTA
la legge n. 196 del 24 giugno 1997; VISTE
le conclusioni della V Conferenza Mondiale UNESCO “L’apprendimento in
età adulta; una chiave per il XXI secolo”, Amburgo 14-18 luglio 1997; CONSIDERATO
che l'educazione in età adulta, considerata come elemento propulsore della
crescita personale, culturale, sociale ed economica di tutti i cittadini,
si struttura in attività finalizzate all'arricchimento culturale, alla
riqualificazione ed alla mobilità professionale; RITENUTO
che tali finalità possono essere raggiunte attraverso la promozione di
una maggiore collaborazione tra scuola e comunità locale, il coinvolgimento
del mondo del lavoro e dei partner sociali, il rapporto tra formazione
generale e formazione professionale per l'inserimento nella vita attiva; SENTITE
le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative: ORDINA Art. 1 - Istituzione dei Centri Territoriali Permanenti 1.
Il Provveditore agli Studi, per raggiungere le finalità di cui in premessa,
anche sulla base di accordi quadro, intese e convenzioni con soggetti
pubblici e privati e sentito il Comitato Provinciale di cui all’art. 10,
istituisce Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione
in età adulta. 2.
I Centri si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione,
di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione
e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione.
Essi hanno di norma configurazione distrettuale; potranno tuttavia essere
istituiti Centri interdistrettuali in relazione ai flussi dell’utenza. 3.
I Centri coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate
sul territorio, organizzate verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente
con le altre agenzie formative per dare adeguata risposta alla domanda
proveniente sia dal singolo, che da istituzioni o dal mondo dal lavoro. 4.
I Provveditori agli Studi, sentito il Comitato Provinciale, istituiscono
i Centri, a partire dalle situazioni dove esistano consolidate esperienze
o in presenza di una domanda proveniente dalla comunità e sostenuta da
reali prospettive di intese e accordi e dove sia prevedibile un flusso
- in corso d’anno - di 90/110 utenti. 5.
Con il fine di favorire sia la frequenza degli utenti sia lo scambio di
esperienze legate a diversi ambienti, le attività potranno essere dislocate
anche in sedi diverse da quelle scolastiche, messe a disposizione dai
partner pubblici e privati. 6.
Il Centro assume altresì, d’intesa con gli istituti penali, iniziative
per lo svolgimento di attività di educazione degli adulti nelle carceri,
assicurando in ogni caso l’offerta negli istituti penali minorili. 7.
Il centro trova riferimento didattico ed amministrativo presso un’istituzione
scolastica individuata tra quelle nel cui ambito territoriale sono programmate
attività per adulti, tenuto conto di specifiche pregresse esperienze con
preferenza per quella dove ha sede il distretto scolastico. 8. Il Provveditore agli Studi - a norma dell’art. 33 del CCNL del 1995 - conferisce incarico di coordinatore del Centro al Dirigente Scolastico della scuola di cui al precedente comma.
Art. 2 - Obiettivi e coordinamento dei centri 1.
Ogni Centro predispone un servizio finalizzato a coniugare il diritto
all’istruzione con il diritto all’orientamento ed al riorientamento e
alla formazione professionale. In tale contesto si prefigurano pertanto,
interrelati fra loro, obiettivi di alfabetizzazione culturale e funzionale,
consolidamento e promozione culturale, rimotivazione e riorientamento,
acquisizione e consolidamento di conoscenze e competenze specifiche, pre-professionalizzazione
e/o riqualificazione professionale. 2.
Il coordinatore di ciascun Centro opera per il radicamento nella realtà
territoriale delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta.
A tale scopo: •
promuove rapporti con i soggetti pubblici e privati per realizzare le
funzioni e gli obiettivi del Centro, curando la formalizzazione e l’applicazione
degli accordi, delle intese e delle convenzioni, anche al fine della dislocazione
delle attività; •
promuove incontri con i Dirigenti Scolastici del territorio per lo sviluppo
dell’educazione permanente e per condividere modalità operative ed azioni
positive mirate all’attivazione della domanda, alla ricerca di soluzioni
organizzative opportune e alla progettazione di attività di formazione
in servizio e aggiornamento del personale; • opera
in collaborazione con gli organismi che si occupano di integrazione, di
prevenzione del disagio e di promozione del successo formativo, quali
consigli distrettuali, osservatori di area, comitati per l’educazione
alla salute, centri territoriali per l’aggiornamento...; •
formalizza le proposte di organico funzionale; •
coordina le risorse umane, strutturali e finanziarie impegnate nella realizzazione
delle attività; •
mantiene i rapporti con il Provveditore agli Studi e con il Comitato Provinciale. 3.
Per l’espletamento dei compiti sopraindicati, il coordinatore si avvale
di un apposito gruppo operativo da lui presieduto, i cui componenti sono
individuati tra i membri del Coordinamento del personale del Centro di
cui al successivo art. 9. Art. 3 - Attività dei Centri - Accesso 1.
I Centri promuovono la domanda, la valutano e predispongono adeguate risposte
ad essa. In un contesto che costituisca opportunità di interazione sociale,
essi svolgono attività di: •
accoglienza, ascolto e orientamento; •
alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad
un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione
professionale; •
apprendimento della lingua e dei linguaggi; •
sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; •
recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali
idonee ad una attiva partecipazione alla vita sociale; •
acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale; •
rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione
di marginalità. 2.
Alle attività dei Centri possono accedere tutti gli adulti privi del titolo
della scuola dell’obbligo nonché quegli adulti che, pur in possesso di
titolo, intendano rientrare nei percorsi di istruzione e formazione. 3.
Ai fini della prevenzione del disagio giovanile e della promozione del
successo formativo ed anche allo scopo di garantire la possibilità di
un reale raccordo con la formazione professionale e con il mondo del lavoro,
è consentito l’accesso a coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età. 4.
Resta fermo che l’accesso alle attività dei Centri viene prioritariamente
garantito a coloro che richiedono il conseguimento del titolo di studio. 5.
I singoli utenti possono accedere a diverse attività sulla base della
negoziazione del percorso di cui al successivo art. 6. 6.
Al termine delle attività è previsto il rilascio di titoli, certificazioni
o attestazioni di cui al successivo art. 7. Art. 4 - Organico funzionale e integrato 1.
Il Provveditore agli Studi, nella fase di costituzione degli organici,
assegna l’organico funzionale ai Centri territoriali, su proposta del
Comitato Provinciale formulata a seguito della presentazione del piano
di previsione da parte dei coordinatori dei Centri. 2.
L’organico di base previsto per ogni Centro è costituito da cinque docenti
provenienti dalla scuola secondaria di 1° grado e da tre docenti provenienti
dalla scuola elementare. 3.
Coerentemente con gli obiettivi formativi, la tipologia dei docenti assegnati
al Centro con l’organico di base è indicativamente la seguente: -
tre docenti di scuola elementare; -
due docenti di scuola media classe 43/A (Italiano, storia ed educazione
civica, geografia); -
un docente di scuola media classe 59/A (Scienze matematiche, chimiche,
fisiche e naturali); -
un docente di scola media classe 45/A (Lingua straniera); -
un docente di scola media classe 33/A (Educazione tecnica), preferibilmente
in possesso dei requisiti richiesti all’operatore tecnologico. 4.
In presenza di flussi di utenza superiori a quelli indicati all’art. 1,
il Provveditore assegna quote di ulteriore organico di base. 5.
Il Provveditore agli Studi, nei limiti delle risorse disponibili, potrà
assegnare altri docenti - anche per frazioni dell’orario di cattedra -
sulla base di progetti presentati dai Centri, tenuto conto delle tipologie
di utenza, dei flussi migratori, dei flussi del mercato del lavoro, delle
specificità lavorative, della dislocazione sul territorio delle attività
e delle fasce orarie di erogazione del servizio. 6.
La piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata
nel rispetto dall’attuale quadro normativo. 7.
Ferma restando la titolarità distrettuale, il personale ATA sarà assegnato
dal coordinatore del Centro alle scuole, sedi dei corsi per adulti, secondo
i principi stabiliti in sede di contrattazione decentrata provinciale
e nei limiti delle dotazioni determinate dall’annuale ordinanza sugli
organici. 8.
L’organico così assegnato viene integrato dal personale che opera presso
il distretto scolastico (nel caso in cui il Centro venga istituito presso
la scuola sede del distretto scolastico) nonché del personale messo a
disposizione del Centro in base alle intese, alle convenzioni e agli accordi
stipulati con i soggetti pubblici e privati che cooperano per la realizzazione
del piano del Centro. 9.
La verifica dell’adeguamento alla situazione di fatto dell’organico assegnato
viene svolta alla data del 30 settembre, sulla base di una relazione del
coordinatore che evidenzia la consistenza delle richieste di accesso preseti
a quella data e dei flussi previsti in corso d’anno, in relazione alla
realtà dell’utenza e ai bisogni specifici del territorio. 10.
Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri minimi
per il funzionamento delle attività determinati dal Comitato provinciale
di cui al successivo art. 10, il personale sarà utilizzato secondo le
modalità indicate in sede di contrattazione provinciale decentrata, prioritariamente
su attività rivolte agli adulti. 11. In relazione ai tempi necessari per la ricognizione delle effettive esigenze e per l’avvio delle attività, le operazioni di utilizzazione del personale docente e ATA assegnato all’organico distrettuale possono essere disposte successivamente a quelle del restante personale.
Art. 5 - Organizzazione delle attività 1.
Le attività del Centro sono permanenti. 2.
Le offerte integrate di istruzione e di formazione, concordate territorialmente,
debbono essere comunque garantite nelle loro varie articolazioni per almeno
200 giorni all’anno. 3.
Il Collegio dei docenti dell’istituzione scolastica presso ci funziona
il Centro delibera in ordine alla programmazione delle attività, sulla
base di puntuali proposte formulate dal Coordinamento del personale di
cui all’art. 9. 4.
Inoltre il collegio dei docenti, sentito il Coordinamento degli operatori
del Centro, definisce i modelli organizzativi per le diverse attività,
in base alle reali esigenze dell’utenza e alla effettiva possibilità di
risposta legata ad una gestione efficace e responsabile delle risorse,
fissando: a)
il calendario delle varie attività (giorni di svolgimento per settimana,
numero delle ore giornaliere e settimanali, distribuzione nell’anno); b)
l’offerta formativa secondo singoli percorsi negoziati, articolati per
gruppi di livello, di interesse, attività laboratoriali, stages, attività
individualizzate. 5.
Per realizzare tale flessibilità si applicherà quanto previsto dagli artt.
41 e 50 del CCNL del 1995, rispettivamente per il personale docente e
per il personale ATA, in ordine alla pianificazione annuale delle attività
ed all’articolazione flessibile su base plurisettimanale dell’orario. 6.
Le funzioni di competenza dei docenti, da svolgere in modo integrato e
coordinato con gli altri operatori del Centro sono: -
attività di accoglienza e ascolto;
-
definizione di itinerari formativi che identifichino obiettivi riconoscibili
sulla base delle situazioni individuali dei soggetti, delle risorse, delle
strutture e delle competenze disponibili; -
attuazione di specifici interventi, come articolazione del progetto definito
con il singolo, attraverso gruppi di interesse, di approfondimento, attività
individualizzata ed altro; -
azioni di tutoraggio e di valutazione individuale; -
attività di coordinamento sia sul versante organizzativo e didattico,
che su quello riferito al rapporto con enti e/o agenzie coinvolte nelle
attività per gli adulti, anche finalizzate ad azioni di informazione e
di orientamento all’utenza; -
attività di programmazione e di monitoraggio. 7.
Il personale impegnato nelle attività dei centri opera per l’acquisizione
di saperi che permettano una reale integrazione culturale e sociale e
che sostengano e accompagnino i percorsi di formazione professionale per
facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, in relazione
alle dimensioni: comunicazione, progettualità, operatività. Pertanto gli
assi culturali di riferimento dovranno essere: -
i linguaggi e le culture; -
l’alfabetizzazione alla multimedialità; -
la formazione relazionale come conoscenza del sistema sociale, ambientale,
economico, geografico. operatori
le specificità delle attività proposte, per realizzare opportunità che
debbono consentire di acquisire, consolidare e sviluppare: -
la flessibilità come disponibilità a cambiare e innovare; -
l’analisi dei punti di vista e delle realtà come approccio alle altre
culture; -
la visione sistemica come saper inquadrare la propria attività in quella
complessiva dell’organizzazione; -
la padronanza dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse; -
l’apprendimento continuo come disponibilità ad aggiornarsi e ad apprendere; -
lo spirito partecipativo come capacità di lavorare con gli altri; -
lo spirito di autocritica come capacità di valutarsi. 9.
L’orario dei docenti è regolato dal vigente CCNL. Su proposta del collegio
dei docenti, il coordinatore attribuisce eventuali incarichi specifici
e formula gli orari congruenti all’assolvimento dei compiti sopra indicati. Art. 6 - Negoziazione del percorso - patto formativo 1.
Nella fase di accoglienza, i docenti, in modo coordinato ed integrato
con gli altri operatori del Centro, acquisiscono elementi di conoscenza
allo scopo di fare emergere le risorse, i bisogni, le aspettative e gli
interessi di ciascun iscritto. All’interno delle risorse personali verranno
individuati crediti culturali, sulla base delle esperienze formative e
di lavoro di ciascuno. 2.
In relazione agli elementi raccolti il gruppo docente, presieduto dal
coordinatore, d’intesa con gli altri operatori, effettua la negoziazione
con ogni iscritto per la definizione dello specifico percorso di istruzione
e formazione, fissando obiettivi, metodologie e tempi atti a conseguirlo,
nonché le modalità di adattamento, di verifica in itinere e di valutazione. 3.
La risultante del processo che vede coinvolti docenti e operatori del
Centro e ciascun adulto interessato è pertanto il patto formativo: elemento
fondante di esso è quindi l’analisi iniziale della realtà di ciascuno.
Il patto formativo va reso esplicito e formalizzato. 4.
Nel patto formativo di coloro che intendono conseguire il titolo di licenza
elementare o media vengono indicati i rispettivi docenti (di scuola elementare
e media) che faranno parte, per ciascun interessato, rispettivamente delle
commissioni di esame di cui al successivo art. 7, prevedendo di norma
per la scuola media la presenza di due docenti di lettere, un docente
di lingua straniera, un docente di scienze matematiche e un docente di
educazione tecnica. Art. 7 - Valutazione, esami, libretto, certificazioni 1.
Al termine delle attività realizzate dal Centro è previsto il rilascio
di una o più delle seguenti certificazioni: a)
titolo di licenza elementare; b)
titolo di licenza media; c)
attestato delle attività di professionalizzazione o di riqualificazione
professionale, nei casi in cui siano state attivate specifiche intese; d)
attestato delle attività di cultura generale seguite. 2.
Le prove d’esame, per coloro per i quali è previsto all’interno del patto
formativo il conseguimento del titolo di licenza elementare o di licenza
media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi
non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici
progetti finalizzati. 3.
Gli esami di licenza elementare consistono in due prove scritte riguardanti
l’una l’area delle competenze linguistiche, l’altra quella delle competenze
logico-matematiche ed in una prova orale consistente in un colloquio.
Tutte le prove hanno carattere individuale. 4.
Il colloquio, che esclude qualunque separata valutazione di singole materie,
è inteso ad accertare il grado di competenze acquisito da ciascun candidato. 5.
Gli esami di licenza media consistono in due prove scritte individuali,
di cui una in italiano mirata agli aspetti culturali e più specificatamente
di carattere matematico-scientifico operativo. 6.
La prova orale individuale consisterà in un colloquio a carattere interdisciplinare
che, partendo dalla discussione degli elaborati delle prove scritte
tenuto conto del percorso definito e svolto in base al patto formativo,
pervenga ad un accertamento e ad una valutazione delle capacità di espressione,
di giudizio e di sistemazione culturale acquisite dall’allievo e della
consapevolezza dei fondamentali valori etici e civili. 7.
Le commissioni d’esame di licenza elementare sono formate dai docenti
indicati nel patto formativo e da due docenti di scuola elementare, designati
dal coordinatore e scelti preferibilmente tra docenti che abbiano particolare
esperienza nel settore della promozione culturale degli adulti. 8.
Della commissione d’esame di licenza media fanno parte i docenti individuati
nel patto formativo, come indicato all’art. 6. I Presidenti saranno nominati
con le modalità previste dalla normativa vigente, preferibilmente fra
coloro che abbiano esperienza nella promozione culturale degli adulti. 9.
Alle commissioni di esame possono essere aggregati esperti per la valutazione
delle competenze sulla lingua d’origine, relativamente ai candidati la
cui lingua madre non sia l’italiano. 10.
In sede di valutazione di ammissione agli esami di licenza elementare
o di licenza media i docenti responsabili valuteranno la coerenza del
percorso svolto in relazione a quanto indicato nel patto formativo. 11.
Per ogni adulto rientrato in formazione, è istituito un libretto personale
in cui, oltre ai crediti riconosciuti in ingresso, sono indicate le attività
effettivamente svolte con l’annotazione della durata oraria e dell’area
culturale e professionale relativa e l’annotazione sintetica delle competenze
raggiunte, i titoli o gli attestati acquisiti. 12.
Gli elementi contenuti nel libretto personale assumono valore di crediti
formativi individuali e pertanto sono concordati con i soggetti che, per
effetto di intese e convenzioni, hanno partecipato alla realizzazione
delle attività previste nel patto formativo del singolo. 13.
Le modalità di certificazione per il rilascio di attestazioni inerenti
alla prima formazione professionale sono previste dalle intese con i soggetti
pubblici e privati che concorrono alla realizzazione delle attività, secondo
le indicazioni e gli orientamenti al riguardo formulate dal Comitato Provinciale. 14.
Per i frequentanti che non abbiano conseguito il titolo di studio e/o
l’attestato professionale e culturale previsti nel patto formativo, gli
eventuali crediti acquisiti sono indicati nel libretto personale. Il coordinatore
del Centro rilascia agli interessati una dichiarazione di frequenza. Art. 8 - Formazione in servizio e aggiornamento 1.
La formazione in servizio e l’aggiornamento del personale rappresentano
azione prioritaria e qualificante per il rinnovamento e lo sviluppo dell’educazione
in età adulta, nel quadro dell’educazione per tutto l’arco della vita,
tenuto conto delle esperienze internazionali che valorizzano anche gli
apporti dei fruitori del servizio, quali parti attive del processo di
apprendimento. 2.
In relazione agli specifici bisogni formativi, l’Amministrazione scolastica,
in collaborazione con IRRSAE, Università, Associazioni Professionali,
Enti culturali e scientifici, favorirà la promozione e l’attivazione di
iniziative di aggiornamento per il personale dirigente, docente, e A.T.A.
sulla base degli obiettivi individuati e dei criteri definiti in sede
di contrattazione decentrata nazionale e provinciale, tenendo presenti
le proposte formulate dai Centri e dai Comitati Provinciali. Sarà favorita
la partecipazione di personale scolastico appartenente ai diversi gradi
e ordini congiuntamente ai soggetti che operano a qualunque titolo operano
nelle iniziative di istruzione e formazione in età adulta. 3.
Nell’ambito della contrattazione decentrata provinciale in materia, verranno
individuate le modalità di partecipazione del personale, avendo cura di
contemperare il diritto-dovere all’aggiornamento degli operatori scolastici
con le esigenze dell’utenza. In tale sede potrà essere presa in considerazione
anche la sospensione dello svolgimento delle attività, salva la possibilità
di un eventuale recupero dei giorni di attività, se necessario, ai fini
del completamento delle iniziative programmate. 4.
L’Amministrazione scolastica, d’intesa con gli I.R.R.S.A.E. avrà cura
di diffondere e di coordinare l’informazione delle iniziative di aggiornamento
e formazione e di far conoscere, a conclusione delle stesse, i relativi
esiti. 1.
Il diritto di assemblea dei frequentanti rimane regolato dalle norme contenute
negli articoli 12 e seguenti del D. Lvo 16.4.1994 n. 297. 2.
È istituito il Coordinamento di tutto il personale impegnato nella realizzazione
delle attività didattiche e formative del Centro. 3.
Alle riunioni del Consiglio di Istituto o di Circolo dell’Istituzione
Scolastica che ha la responsabilità amministrativa del Centro, al fine
di promuovere la progettualità relativa all’educazione in età adulta,
partecipano - a titolo consultivo - due rappresentanti dei docenti del
Centro e due rappresentanti dei frequentanti appositamente designati,
rispettivamente, dai docenti e dai frequentanti del Centro medesimo. È
invitato a partecipare, altresì, allo stesso titolo, un rappresentante
per ciascuno degli Enti o dei soggetti con cui si sono stipulate intese. 4.
Il gruppo docente del Centro è competente ad organizzare la propria attività
in base all’impostazione e alla gestione didattica dei percorsi. Art. 10 - Comitato provinciale per l’educazione degli adulti 1.
Il Provveditore agli Studi istituisce il Comitato Provinciale per l’istruzione
e la formazione in età adulta. 2.
Il Comitato è presieduto dallo stesso Provveditore ed è composto da rappresentanti
dei vari settori di istruzione, esperti di educazione in età adulta, rappresentanti
degli Enti Locali e dei soggetti pubblici e privati che svolgono un ruolo
attivo per garantire l’incontro fra domanda e offerta di formazione. 3.
Il Comitato Provinciale ha il compito di: a)
analizzare periodicamente i bisogni e le domande potenziali, in raccordo
con gli organismi territoriali che si occupano di domanda e offerta di
formazione e lavoro, in raccordo anche con l’osservatorio provinciale
per la promozione del successo formativo; b)
progettare e coordinare iniziative, interventi e servizi a livello territoriale
per l’educazione in età adulta, proponendo l’istituzione dei Centri e
l’assegnazione dell’organico funzionale; c)
programmare la fase di informazione e pubblicizzazione; d)
promuovere accordi e intese per la realizzazione di interventi integrati
individuando i criteri di rilascio degli attestati; e)
assistere i Centri nella ricerca e analisi della domanda, nella progettazione
della offerta, nella verifica, attivando anche specifiche iniziative di
monitoraggio e valutazione; f)
favorire, a livello provinciale e interprovinciale, lo studio e la riflessione
sulle questioni didattiche e organizzative, la raccolta e lo scambio di
esperienze, anche individuando uno o più Centri per la documentazione; g)
promuovere attività di formazione in servizio e di aggiornamento. 4.
Al termine di ciascun ciclo annuale di attività il Comitato rimette all’Osservatorio
previsto dall’art. 12 del CCNL una relazione tecnica, illustrativa delle
iniziative realizzate in ambito provinciale. Art. 11 - Comitato Tecnico Nazionale 1.
Presso il Ministero Pubblica Istruzione è costituito un Comitato Tecnico
Nazionale con compiti di indirizzo, monitoraggio, assistenza e verifica
degli interventi di istruzione e formazione in età adulta. 2.
Il Comitato Tecnico Nazionale, presieduto dal Sottosegretario di Stato
delegato, è composto da funzionari dell’Amministrazione scolastica, ispettori
tecnici, dirigenti scolastici ed esperti di educazione in età adulta. 3.
Il Comitato Tecnico Nazionale opera in relazione con i soggetti pubblici
e privati impegnati in programmi di studio, di ricerca, di intervento
collegati alla formazione e al mondo del lavoro, raccordandosi con le
strutture coerenti alle proprie finalità. Art. 12 - Indirizzo, assistenza e monitoraggio 1.
Fermo restando che l’iniziativa della progettualità è assegnata al Centro,
azioni di indirizzo e di assistenza saranno promosse dal Comitato Provinciale,
a supporto delle innovazioni introdotte con la presente ordinanza. 2.
Allo stesso scopo il Ministero della Pubblica Istruzione, avvalendosi
del Comitato Tecnico Nazionale, fornisce linee di indirizzo e promuove
intese a livello nazionale e regionale. 3.
Il monitoraggio e le valutazioni di primo livello avverranno a cura del
Centro, in base agli indirizzi elaborati a livello provinciale. 4.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base delle indicazioni fornite
dal Comitato Tecnico Nazionale, avvia, con apposita ricerca, il monitoraggio
dell’innovazione introdotta e assicura la necessaria assistenza e la diffusione
della documentazione. Art. 13 - Disposizioni transitorie 1.
I centri destinati a funzionare per l’anno scolastico 1997-98 verranno
istituiti, di massima, entro la data del 30 settembre 1997. 2.
In attesa che i Centri territoriali permanenti vengano istituiti in tutti
gli ambiti territoriali, i Provveditori agli Studi possono istituire corsi
finalizzati all’alfabetizzazione culturale e corsi di scuola media per
adulti sulla base degli assetti ordinamentali esistenti, ferma restando
l’opportunità che tutte le attività di educazione rivolte agli adulti
vengano realizzate negli stessi contesti, anche con l’eventuale integrazione
di moduli orari gestiti in collaborazione con la formazione professionale. 3.
Sono in ogni caso immediatamente efficaci le disposizioni della presente
ordinanza che risultino comunque applicabili, anche dove non siano istituiti
i Centri territoriali permanenti. 4.
I corsi vengono istituiti sulla base delle iscrizioni pervenute entro
il 15 settembre di ciascun anno. La verifica delle iscrizioni viene fatta
al 30 settembre. 5.
Ai corsi potranno essere ammessi, nel limite del 25%, anche soggetti che
siano già in possesso del titolo di studio. Tale limite potrà essere superato
quando siano stati elaborati progetti di percorsi integrati in collaborazione
con la formazione professionale. 6.
Nei limiti delle risorse assegnate, l’accesso alle attività è consentito
anche durante l’anno scolastico, se il collegio dei docenti accerta l’esistenza
delle condizioni per il raggiungimento degli obiettivi che l’utente si
prefigge. 7.
In via transitoria il docente proveniente dalla classe di concorso 33
A (Educazione tecnica) viene assegnato al centro territoriale o ai corsi
altrimenti istituiti, nei limiti delle risorse disponibili in ambito provinciale. 8.
La presente Ordinanza, avente carattere permanente, viene inviata agli
Organi di Controllo per il visto e la registrazione. Il
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