"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
Nota bene:
quello che segue è il testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte
dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53
e dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1. Finalità. - 1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana
e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e
ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel
lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita
della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici
e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta
da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi
e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e
di esclusione sociale della persona handicappata.
2. Principi generali. - 1. La
presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti,
integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa
costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
3. Soggetti aventi diritto.
- 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in
suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi
e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.
Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni
previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
4. Accertamento dell'handicap.
- 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà,
alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati
dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui
all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi
da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
5. Principi generali per i diritti
della persona handicappata. - 1. La rimozione delle cause invalidanti,
la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione
sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati
concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con
le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata
e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli
della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e
precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche
e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona
handicappata nell'ambiete familiare e sociale, la sua integrazione
e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione
di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento,
anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione
della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari
la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi
di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per
evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione
o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi
rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona
handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli
altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di
cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari
e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi
per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni,
iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione,
per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione
e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente
legge.
6. Prevenzione e diagnosi precoce.
- 1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale
e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione
sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle
attribuzioni di cui alla legge
8 giugno 1990, n. 142 , e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833
, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione
sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione
in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo
neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi
che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e
dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro,
dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite
e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e
precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere
causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e
la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione
delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite
a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce
delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione
ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria
e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione
sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai
sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 . Con tali atti possono essere individuate altre forme
di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali
estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin
dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli
asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza
o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli
sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il
sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo
anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale,
con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 , su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli
ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute
del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo
per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in
ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli
incidenti domestici. 3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte
a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla
vaccinazione contro la rosolia.
7. Cura e riabilitazione. -
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano
con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate
tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata
e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo
la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale,
tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione
precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi
riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi
ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo
8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature,
protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi
ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
8. Inserimento ed integrazione sociale.
- 1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata
si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico,
di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico
e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della
persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea
o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici
e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche
che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione
e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità
di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro,
in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro
anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e
analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire
la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare,
naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi
diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile
una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente
handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate
potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa.
Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere
l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della
scuola.
9. Servizio di aiuto personale.
- 1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai
comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente
grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso
la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme
di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità
di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato
per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con
gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio
e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza
ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta
di prestare attività volontaria; c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del
comma 2 deve avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2
si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n.
266.
10. Interventi a favore di persone
con handicap in situazione di gravità. - 1. I comuni, anche consorziati
tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e
le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia
di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142 , possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di
bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale
e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e
nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio
1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone
con handicap in situazione di gravità.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare
servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti
di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del
nucleo familiare. (1)
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività
di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate
d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di
cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire,
mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla
congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione
e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per
persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni,
fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB),
società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli
albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di
cui all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione
e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi
devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei
soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i
servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati
da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle
comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi
1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo
dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati
in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve
le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce
variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per
gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta
il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.
(1) comma aggiunto dal primo articolo dalla legge 21 maggio 1998,
n. 162
11. Soggiorno all'estero per cure.
- 1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo
7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro
di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno
dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate
con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera
ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della
sanità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della
sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni
collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di
criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della
corresponsione di acconti alle famiglie.
12. Diritto all'educazione e all'istruzione.
- 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento
negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione
della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione
non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata
ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione
provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e,
per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della
scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico
individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche
e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà
di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità
di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto
delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali
dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito
atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833. (1 bis)
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione
della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media
e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola,
sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A
tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie
locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi
ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi
possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata
l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo
non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi,
attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività
svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata
ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono
iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere
perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso
di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza
acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un
anno sotto la guida di personale esperto.
(1 bis) si veda l'Atto di indirizzo emanato con
Decreto del Presidente della
Repubblica 24 febbraio 1994 e il successivo Regolamento approvato
con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185
13. Integrazione scolastica.
- 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni
e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi
11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517,
e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi
e con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati.
A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi
di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa
con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati
gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi
di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica
congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche
e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici
e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione
coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi
funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di
consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano
di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare
la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi
frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali
e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze
dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero,
la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale
docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali
di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività
di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di
secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli
altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera
h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le
iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate
con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate
sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività
di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe
e dei collegi dei docenti (1 ter).
6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università
sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché
il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti
dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate
alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi
5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1 quater)
(1 ter) Vedi, anche, il D.M. 9 luglio 1992.
(1 quater) Comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n.
17
14. Modalità di attuazione dell'integrazione.
- 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione
e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze
in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati,
ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto
delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della
legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio
almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica
secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni
e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi
gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra
insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo
sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in
tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della
scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio
dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo
comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse,
può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione
di cui all'articolo 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti
degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente
per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative,
attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990.
Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo
4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi
all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma
stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante
anche per l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della citata legge
n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati
in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle
dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento
nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2,
della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione
ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati
sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la
preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della
tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste
nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma
2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche
da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università,
le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i
relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione
devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della
citata legge n. 341 del 1990,
relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20
maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti
privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7.
Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni
per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli
enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
15. Gruppi di lavoro per l'integrazione
scolastica. - 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è
istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato
dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai
sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982,
n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti
locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati
dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative
a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola
secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio
e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari
e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative
e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti
di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza
alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità
sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione
degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione
e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi
altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà
di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una
relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente
della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi
della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli
accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (2).
(2) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.
16. Valutazione del rendimento
e prove d'esame. - 1. Nella valutazione degli alunni handicappati
da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari
criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici
di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla
base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo
in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo
grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti
e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche
e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate
alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami
anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi
3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento
degli esami universitari previa intesa con il docente della materia
e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma
6 -bis . É consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici
in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità di svolgere
prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
(2 bis)
5 - bis. Le università, con proprie disposizioni,
istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento,
monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione
nell'ambito dell'ateneo. (2 ter)
(2 bis) comma così modificato dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.
(2 ter) comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.
17. Formazione professionale. -
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3,
primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della
legge 21 dicembre 1978,
n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli
ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati
e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di
avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una
qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività
del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento
emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter
scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature
necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto
delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che,
di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o
in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti
corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi
normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione,
quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati
dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978,
nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da
leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni
di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali
di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo
5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di
cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini
della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo
territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle
persone handicappate dalla citata legge
n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di
formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali
tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro
guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Integrazione lavorativa.
- 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale
degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi,
e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di
volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento
e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al
comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico
o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo
II del titolo II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del
personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione
ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni
e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie
locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità
e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (3).
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione
necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38. 6.
Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone
handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento
di attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai
datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro
per l'assunzione delle persone handicappate.
(3) Il D.M.
30 novembre 1994 (G.U. 16 dicembre 1994, n. 293) ha stato
approvato lo schema-tipo di convenzione previsto dal presente articolo.
19. Soggetti aventi diritto al
collocamento obbligatorio. - 1. In attesa dell'entrata in vigore
della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482,
e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a
coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una
capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili.
Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata
tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo
e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa
è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente
legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista
nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
20. Prove d'esame nei concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni. - 1. La persona
handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e
nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico
handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame
per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
21. Precedenza nell'assegnazione
di sede. - 1. La persona handicappata con un grado di invalidità
superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso
o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza
in sede di trasferimento a domanda.
22. Accertamenti ai fini del lavoro
pubblico e privato. - 1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico
e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione
fisica.
23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio
di attività sportive, turistiche e ricreative. - 1. L'attività
e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione
alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce
i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva
agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed
il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità
alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi
servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione
ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti
ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13,
e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o
di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da
uno a sei mesi.
24. Eliminazione o superamento
delle barriere architettoniche. - 1. Tutte le opere edilizie riguardanti
edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili
di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13
, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla legge
30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del
1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità,
qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata
legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio
del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del
vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata
con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti
della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione
dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui
al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,
sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità
alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica
della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato
di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve
accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario
della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il
divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento
di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che
ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso
di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata
dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato
di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica
della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti
in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili
e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile
tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili.
Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni
e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo
compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER),
di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando
il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della
citata legge n. 41 del 1986, dispone
che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione
e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle
barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della
citata legge n. 41 del 1986 sono modificati
con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di
percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non
vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare
la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun
anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la
contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno
pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi
di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi
alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989,
e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le
norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni
del presente articolo perdono efficacia.
25. Accesso alla informazione e
alla comunicazione. - 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie
per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso
all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione
di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante
l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche
delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o
telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da
parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione,
culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
26. Mobilità e trasporti collettivi.
- 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono
gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità
di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni
degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente
adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per
le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani
regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture
urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche
mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone
non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa
attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi
già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti
dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti
dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare
dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata
agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo
20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione
di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi,
di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente
legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica
della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro
dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni
per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto
su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
27. Trasporti individuali.
- 1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A,
B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie
locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di
guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del
20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97,
sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole:
"capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in
serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge
numero 97 del 1986, è inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota
relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade
qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle
categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto
del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento
della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta
relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato."
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma
9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della
legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle
associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei
trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente
legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande
presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito
presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi
nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
28. Facilitazioni per i veicoli
delle persone handicappate. - 1. I comuni assicurano appositi
spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi
gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati
e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente
sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi
di cui al comma 1.
29. Esercizio del diritto di voto.
- 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano
i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto
di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione
elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato
numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento
e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i
cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente
il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste
elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore
per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore
è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli
ha assolto tale compito.
30. Partecipazione. - 1. Le
regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei
diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione
che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
31. Riserva di alloggi. - 1
All'articolo 3, primo comma della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive
modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi
per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti
autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, imprese,
cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea
o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata
alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei
familiari assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico,
tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di
gravità o con ridotte o impedite capacità motorie." (4)
[2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo
comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta
dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo
del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari,
alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni
sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare
di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti
di contributo pubblico.] (5)
[3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso
con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti
e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi
nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento
di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate
ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate
in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.]
(5)
[4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni,
le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER,
entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la
determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis)
del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.]
(5)
(4) La lettera r bis) è stata così modificata dall'articolo 2 comma
3 della Legge 30 aprile 1999, n. 136
(5) I commi 2, 3, 4, sono stati abrogati dall'articolo 14, comma 2
della Legge 30 aprile 1999, n. 136
32. Agevolazioni fiscali. -
[1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei
casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte
del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del
reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno
superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo
del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sè o per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione
risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere
perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente] (6).
(6) Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994,
n. 330, convertito dall'articolo 1 comma 1 della legge 27 luglio 1994,
n. 473
33. Agevolazioni. - [1. La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre
anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo
7 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati.] (7quinquies)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore
di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno
di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di
vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità,
nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di
gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto
a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa,
fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona
con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
(7) (7bis)(7quater)
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971,
si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo
articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli
articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. (7quater)
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente
o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (7bis)(7quater)
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione
di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi
2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede,
senza il suo consenso. (7bis)(7quater)
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione
di gravità. (7ter)(7quater)
(7) L'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito
dalla legge 27 ottobre 1993, n 423,
ha fornito l'interpretazione autentica dell'espressione «hanno diritto
a tre giorni di permesso mensile».
(7bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati da ultimo dall'articolo
19 della legge 8 marzo 2000, n.
53.
(7ter) Circa le disposizioni del presente articolo si veda anche l'articolo
20 della
legge 8
marzo 2000, n. 53.
(7quater) Circa le misure introdotte dalla legge n. 53/2000 si veda
la circolare
INPS 17 luglio 2000, n. 133
(7quinquies) Il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dall'articolo
86 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151. Si veda ora l'articolo 33 del decreto citato.
34. Protesi e ausili tecnici.
- 1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi
e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di
compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
35. Ricovero del minore handicappato.
- 1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età
presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato,
ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano
le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
36. Aggravamento delle sanzioni
penali. - 1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522,
523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi
contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale,
e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso
sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla
metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al
comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico,
nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata
o un suo familiare.
37. Procedimento penale in cui
sia interessata una persona handicappata. - 1. Il Ministro di
grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio
decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione
alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei
locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali
e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
38. Convenzioni. - 1. Per fornire
i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati tra
loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali
per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei
servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute
e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi
scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli
delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza
organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni,
le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore
di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi
o comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini di lucro,
possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative
per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo
8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative,
in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi
della presente legge.
39. Compiti delle regioni. -
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio, ad interventi sociali, educativoformativi e riabilitativi
nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53
della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale
dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze
degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale
presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio (8):
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli
qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza
economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di
cui all'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione
dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge
con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa
con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione
e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale,
anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti
necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente
svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università
e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative
delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale
impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti
di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione
di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la
produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo
delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico
degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo
5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi
all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende
beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo
18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione
lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale
volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle
spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche
da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono
alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle
regioni medesime;
l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona
e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati
dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare
gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza
domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo
alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione
di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto
conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e
10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza
nell'ambito di programmi previamente concordati; (9)
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il
diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente
e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di
una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante
ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto
alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati
per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni
erogate e della loro efficacia. (9)
(8) - comma così modificato dal primo articolo
della Legge 21 maggio 1998, n. 162.
(9) - lettera aggiunta dal primo articolo della
Legge 21 maggio 1998, n.
162.
40. Compiti dei comuni. - 1.
I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano
loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti
dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione,
di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della
citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento
degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari,
educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione
di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi
anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
41. Competenze del Ministro per
gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap. - 1. Il Ministro per gli affari sociali coordina
l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare
gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di
politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione
della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni
concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati
previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto
con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti
e per gli atti di carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui
al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari
sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della
pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali
e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni
del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri
in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno,
di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del
disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali
e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; (10)
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti
locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19
novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela
delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle
Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15
aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati
relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in
Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza
disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione
della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni,
è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri
di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento
per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica.
La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche
della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati,
del Dipartimento per gli affari sociali.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29
ottobre 1992, n. 406 (G.U. 4 novembre 1992, n. 46 - Serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma,
nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato
"si avvale di", anziché "è composto da".
Art. 41-bis. Conferenza nazionale
sulle politiche dell'handicap. - I. Il Ministro per la solidarietà
sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche
e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza
nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti
pubblici, privati e dei privato sociale che esplicano la loro attività
nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone
handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al
Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione vigente. (11)
(11) articolo aggiunto dal primo articolo della
Legge 21 maggio 1998, n.
162.
Art. 41-ter. Progetti sperimentali.
- 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina
progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli
articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri
e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali
di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati
per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo. (12)
(12) articolo aggiunto dal primo articolo della
Legge 21 maggio 1998, n.
162.
42. Copertura finanziaria.
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli
interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito
il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo
41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della
presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma
2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di
cui all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento
a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate
e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave
arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti
competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi
in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli
interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non
possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della
scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per
l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire,
per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione
delle commissioni di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per
cure nei casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione
dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo
13, comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo
13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a
interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo
13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo
13, comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno
1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente
prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro
di cui all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi
radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica
degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni
per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della
commissione di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi
e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo
per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome
in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente
articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi
a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 6856 dello stato di previsionie del Ministero del tesoro
per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti
in favore di portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. Abrogazioni. - 1. L'articolo
230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n.
577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26
aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28,
della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
44. Entrata in vigore. - 1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.