Le tante
dimensioni della sicurezza
(Bruno
Sozzi)
Opportunità e riferimenti
Risorse normative
Indicazioni bibliografiche
Come la salute non
è più considerata da molto tempo sinonimo di assenza di
malattia, bensì quello stato di benessere
psicofisico complessivo definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,
così la sicurezza sta assumendo connotazioni sempre più
ampie riferite a tutta la vita dell'uomo: lavorativa (infortuni, malattie
professionali,
), ludica, ambientale (aria, acqua, rumore, rifiuti,
),
stradale, sociale e di protezione civile propria di una società
organizzata attenta ad uno sviluppo sostenibile.
"Queste problematiche per essere affrontate richiedono
una rielaborazione dei sistemi di valori, di comportamenti, di atteggiamenti,
di rapporti sociali e, naturalmente, di un sistema educativo adeguato"
(C.G. Catanoso, 1996). Si tratta di un'affermazione proveniente dalla
cultura d'impresa, di quelle aziende ove troveranno occupazione i nostri
studenti; essa chiama in causa la Scuola e la sua competenza formativa
(conoscenze,
capacità, comportamenti), "la scuola
terreno privilegiato
per qualsiasi attività educativa" (circolare sull'educazione
alla legalità del 1993). Non posso prescindere dal richiamare un
passo particolarmente significativo della citata circolare: "La scuola
è normalmente la prima fondamentale istituzione, dopo la famiglia,
con cui essi si confrontano e su cui misura immediatamente l'attendibilità
del rapporto tra le regole sociali e i comportamenti reali. Infatti per
i giovani le istituzioni si presentano con il volto della scuola.
È necessario allora che la scuola offra ai giovani
l'immagine coerente di "luogo" dove i diritti e le libertà
di tutti, nel reciproco rispetto, trovano spazio di realizzazione, dove
le aspettative dei ragazzi ad un equilibrato sviluppo culturale e civile
non vengono frustrate.
In questa prospettiva vanno particolarmente sottolineati
i rapporti che si instaurano all'interno della comunità classe.
Una valutazione del rendimento scolastico ispirata a criteri di trasparenza,
coerenza, equità e solidarietà può, ad esempio, costituire
in molti casi una lezione di legalità più efficace di tante
parole.
Assumendosi la responsabilità di educare i giovani
alla società,
la scuola ha il dovere di promuovere prima
una riflessione e poi un'azione volta alla riaffermazione dei valori irrinunciabili
della libertà, dei principi insostituibili della legalità".
Si tratta di un richiamo forte al fatto che l'educazione,
per sua natura esi-ge coerenza; noi, purtroppo, conviviamo con le contraddizioni
e le incoerenze. Infatti da decenni c'è chi denuncia la nostra
società come NON educativa, ma TERAPEUTICA:
si attrezza per curare quando è necessario prevenire! Solo qualche
esempio: parliamo di sicurezza stradale ma esaltiamo i miti della velocità
e della potenza, portiamo a scuola in auto i figli anche se dobbiamo percorrere
meno di un chilometro; piuttosto di operare per la prevenzione,
ci attrezziamo a curare i danni (delle sostanze
, degli incidenti
,
ora anche del gioco d'azzardo!(1)
).
Sicurezza DELLA scuola
"L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente,
sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi
devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e
il personale" (D.P.C.M. 7 giugno 1995, Carta
dei servizi della scuola, punto 9.1).
Questo principio, che dovrebbe esprimere l'identità e l'obiettivo
di ogni istituzione scolastica, risente certamente dell'emanazione, alcuni
mesi prima, del D.Lgs. 626/1994 che ha rappresentato e rappresenta ancora
una grossa preoccupazione per i Capi d'Istituto; essi sono stati individuati
"datori di lavoro ai fini ed agli effetti dei decreti legislativi
n. 626/1994(2) e
242/1996", ricordando così che ) l'Istituto Scolastico è
anche un luogo di lavoro
ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative a partire dai
Decreti del Presidente della Repubblica(3)
che quasi 50 anni fa avevano posto l'Italia all'avanguardia in Europa.
Il D.Lgs. 626/1994 ha introdotto alcuni temi non considerati nella normativa
precedente (p. es. il lavoro ai video terminali), ma già dal titolo
evidenzia una rivoluzione culturale; con il termine "miglioramento"
l'attenzione viene portata agli aspetti progettuali, organizzativi, gestionali
e procedurali della prevenzione superando definitivamente la concezione
che voleva la sicurezza e la tutela della salute del lavoratore quasi
esclusivamente centrate sul controllo di prescrizioni e adempimenti normativi.
Per la prima volta in Itali un provvedimento legislativo ha definito un
sistema di organizzazione e gestione delle attività di prevenzione
e protezione dai rischi lavorativi.
Nel concreto, l'organizzazione della sicurezza,
anche nella scuola, poggia sui seguenti adempimenti del Dirigente
scolastico:
1) valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione
scolastica;
2) elaborare un documento, conseguente alla valutazione dei rischi, da
tenere agli atti, indicante, tra l'altro, i criteri adottati nella stesura
della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e
protezione dai rischi;
3) designare il responsabile del servizio di prevenzione(4)
e protezione e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
4) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità
ai sensi di legge;
5) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi,
evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili); nonché la
figura del preposto ove necessaria (es. laboratori,
officine aule speciali, ecc);
6) fornire ai lavoratori, ed agli allievi
equiparati(5) ,
ove necessario, dispositivi di protezione individuale;
7) assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione
degli interessati, personale ed alunni, in ragione delle attività
svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
8) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (CCNI/1999,
artt. 57-59) e, più in generale, informare le RSU
un'informazione preventiva sull'attuazione della normativa in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 CCNL/1999).
9) tenere aggiornato il registro infortuni
e rispettare le clausole assicurative(6)
.
Inoltre ciascun plesso dovrà avere:
- La necessaria segnaletica di sicurezza;
- le istruzioni per la prevenzione
e la protezione antincendio;
- il piano di evacuazione in condizioni di emergenza;
I rapporti con l'Ente Locale
Si intende per Ente Locale, di norma, il Comune,
per le scuole dell'obbligo, o la Provincia
per le scuole superiori, responsabile delle strut-ture e degli impianti.
È indubbio che, ai fini della valutazione dei rischi professionali,
gli insediamenti scolastici rappresentano una particolare tipologia, caratterizzata
da alcuni fattori non riscontrabili in nessuna altra attività:
sembrano operare nella scuola due "datori di lavoro": il proprietario
dell'immobile ed il gestore-conduttore (Capo d'Istituto): Le loro competenze
ed i loro interventi devono convergere all'unico obiettivo della sicurezza
degli operatori e degli studenti. Ciò non è sempre facile,
anche se su questo punto la normativa è chiara: per quanto attiene
alle strutture (ivi compresi servizi igienici, illuminazione generale,
microclima, ecc., impianti e la prevenzione incendi), la proprietà
deve dare in uso immobili e impianti fissi in buone condizioni, rispondenti
alla normativa vigente e provvisti di tutte le autorizzazioni e certificazioni
obbligatorie; sono invece in capo ai conduttori degli edifici stessi (presidi
e direttori didattici e/o Provveditori agli studi) le responsabilità
di gestione, quali l'utilizzazione dei locali, l'organizzazione del lavoro,
le attrezzature e gli arredi (per quanto di proprietà), le sostanze
utilizzate, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la gestione
delle emergenze, la sorveglianza sanitaria, la formazione e l'informazione.
Il primo obbligo richiesto dalla legge consi-ste nella valutazione del
rischio che deve essere effettuata mantenendo una visione globale dell'attività,
suddividendo gli aspetti di competenza della proprietà da quelli
più propriamente legati alla gestione delle strutture ed all'esercizio
dell'attività scolastica stessa.
All'Ente Locale spettano certamente i seguenti compiti:
1. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;
2. adeguamento degli impianti esistenti (impianto elettrico, impianto
di messa a terra, impianto di riscaldamento, impianto antincendio, im-pianto
idraulico sanitario e fognario, impianto telefonico ecc.) per come previsto
dalla legge 46/1990, con scadenza 31 dicembre 2004;
3. abbattimento di eventuali barriere architettoniche;
4. controllo ed eventuale rimozione di amianto quando presente;
5. fornitura delle dotazioni antincendio (idranti, estintori ecc..) previste
dalle autorizzazioni antincendio (NOP/CPI);
6. fornitura e posa della segnaletica di sicurezza;
7. adeguamento dei locali alle norme previste dal Titolo II del D.lgs.
626/1994 con scadenza 31 dicembre 2004;
8. adeguamento degli istituti di istruzione scolastica in materia antin-cendio,
come previsto dal D.M. 26 agosto 1992, con scadenza 31 di-cembre 2004.
L'Ente locale deve fornire alle scuole le certificazioni
già disponibili ed i certificati che verranno prodotti ad adeguamento
normativo concluso, tra i quali:
1. planimetrie aggiornate dei piani delle scuole con indicato l'ubicazione
degli estintori, degli idranti, della cartellonistica di sicurezza, degli
eventuali pulsanti di allarme e attacco VV.F; indicazione sull'ubicazione
delle valvole di intercettazione dei combustibili per riscaldamento (gas,
gasolio ecc..) l'ubicazione dell'interruttore generale per la parte elettrica;
2. planimetria e/o indicazione sull'ubicazione dell'impianto di messa
a terra e relativi paletti dispersori, sia per quanto concerne la parte
elet-trica che l'eventuale parte atmosferica;
3. certificati di conformità degli impianti di cui alla legge n.
46/1990
4. certificati di conformità, dichiarazione di conformità
e/o libretti, licenze ecc, degli impianti di sollevamento e/o ascensori,
montacarichi ecc.;
5. copia del modello di denuncia dell'impianto di messa a terra (parte
e-lettrica) e relative verifiche periodiche (Mod. B).
6. copia del modello di denuncia dell'impianto di messa a terra contro
le scariche atmosferiche (quando applicabile) e relative verifiche periodiche
(Mod. A) o calcolo di autoprotezione delle scariche atmosferi-che norme
7. eventuale Certificato di Prevenzione incendi (CPI) o Nulla Osta Prov-visorio
(NOP) rilasciati dai VV.F..
La formazione PER la sicurezza
L'informazione e la formazione rappresenta la vera novità
del D.Lgs. 626/1994: diventa obbligatorio che tutti i membri della comunità
scolastica siano a conoscenza delle regole di comportamento nell'ordinario
svolgimento di tutta l'attività svolta nella scuola (es. attività
didattica, visite guidate e viaggi d'istruzione, intervallo, entrata ed
uscita, assicurazioni, ecc.).
L'informazione deve essere riferita (art. 21):
- ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività;
- alle misure di prevenzione e protezione adottate;
- alle norme di comportamento specifiche relative a particolari ambienti
scolastici (es. palestra, laboratori
scientifici, ecc.);
- ai pericoli connessi all'uso di sostanze o preparati pericolosi;
- alle modalità di segnalazione di pericoli;
- al comportamento in caso di infortunio
ed alle procedure di primo soccorso.
Per questo occorre prevedere ogni anno specifici momenti illustrativi
e di confronto anche se gran parte di queste informazioni potranno essere
riportate all'interno del progetto
d'istituto e/o del regolamento
interno. Occasioni importanti, se non ritualizzate come mero atto formale,
possono essere le due prove annuali obbligatorie (settembre e febbraio)
di evacuazione dell'edificio scolastico: opportunamente preparate consentono
a tutti di familiarizzare con "le situazioni di rischio".
In alcune scuole sono stati redatti appositi prontuari da consegnare agli
studenti, alle famiglie ed agli operatori scolastici con l'elenco dei
comportamenti, coerenti e responsabili, da tenere in ordine alla prevenzione
ed alla si-curezza. Per particolari ambienti (palestra, laboratorio,
sala computer, ecc.) è necessario uno specifico regolamento
di reparto.
Per una CULTURA
della sicurezza
Attraverso le attività svolte dall'unità
scolastica si può:
- favorire un clima complessivo di benessere inteso come continua ricerca
della qualità della vita, di cui l'attenzione alla sicurezza costituisce
una componente significativa;
- esplicitare il binomio educativo autonomia-sicurezza come progressiva
acquisizione di comportamenti, nell'ambiente scolastico e non, che migliorino
la sicurezza di ciascuno (rispetto delle regole, accettazione dei propri
limiti, rispetto degli altri,...);
- individuare la prevenzione non come esasperata eliminazione dei pericoli,
ma come educazione alla conoscenza dei rischi, alla loro valutazione ed
all'assunzione di comportamenti autonomi e sicuri per sè e per
gli altri.
È possibile, per questi scopi, attivare un contagio
attivo di tutte le componenti scolastiche per contrastare le tante tentazioni
alla superficialità, al disimpegno ed alla protesta sterile. In
questo contesto il D. Lgs. 626/1994 costituisce di fatto una "guida
metodologica" per un obiettivo di sicurezza e salute
non solo nel mondo del lavoro, ma
anche in ambito scolastico ove i giovani si sentono attori in una scuola
autonoma che attua, all'interno di un curricolo di alto profilo, progetti
coinvolgenti, rispondenti a reali esigenze e contrattualmente chiari (progetto
ragazzi/giovani, attività di educazione stra-dale, attività
sportiva, ...). In definitiva l'impegno della scuola all'attuazione del
D.Lgs. 626/1994 può rappresentare un capitolo qualificante del
POF
che considera la sicurezza come un tema trasversale all'interno della
program-mazione d'istituto, valore strategico e strumento(7)
di sensibilizzazione dei lavoratori e degli studenti. Ciò è
richiesto proprio dalla C.M. 119/1999 quando premette che "
le
norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora
che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono,
un'opportunità per promuovere all'interno delle istituzioni scolastiche
una cultura della sicurezza sul lavoro,
per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la
convinta partecipazione
di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita
collettiva, con l'obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola,
nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema
sociale di fondamentale rilevanza".
Sicurezza e qualità
Anche nella scuola è richiesta la "cultura
della qualità" per il miglioramento
continuo dell'esistente partendo dall'esame delle cose e situazioni reali.
È ormai acquisito che i principi(8)
su cui si basa la qualità coincidono con quelli della sicurezza
ed una impostazione corretta in uno di questi due campi avrà immancabilmente
ripercussioni favorevoli sull'altro.
- A fronte del grave fenomeno delle
famiglie in rovina ha affermato recentemente (Famiglia Cristiana, n.
14 del 15 aprile 2002) Marco Contento, Sottosegretario al Ministro dell'Economia:
"Pensiamo di aumentare la quantità di risorse che provengono
dai vari giochi, per la cura ed il recupero delle devianze prodotte
dalla dipendenza da gioco".(su)
- Nel testo s'indicherà il D.Lgs.
626/1994, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro, considerandolo integrato con le modifiche
ed integrazioni successivamente intervenute.(su)
- Si tratta del DPR 547 del 19955,
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (405 articoli) e
del DPR 303 del 1956, Norme generali per l'igiene del lavoro (68 articoli
ed un allegato con l'elenco delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo
delle visite mediche preventive e periodiche).(su)
- Il Servizio di prevenzione e protezione
(SPP), è costituito da un insieme di persone in possesso di capacità
e conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione
e protezione; istituire il SPP, oltre che un obbligo, rappresenta un'occasione
privilegiata per il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti
scolastiche alla costituzione di un clima favorevole alla cultura della
sicurezza. Per questo il SPP sarà formato da un collaboratore
scolastico, da un assistente amministrativo, da due o tre docenti (educazione
fisica, responsabili di laboratorio) e, nelle superiori, da un allievo.
Può accadere di registrare nell'istituto la presenza di altre
fi-gure con particolari competenze o disponibilità (es. un genitore);
esse rappresentano una risorsa di cui tener conto. Nella costituzione
del SPP occorre ribadire che trattasi di un servizio collaborativo per
il miglioramento continuo della qualità della vita all'interno
della comunità scolastica. Nell'ambito del SPP il Dirigente Scolastico
individua il Responsabile della sicurezza in possesso di attitudini
e capacità adeguate. Queste ultime potranno essere acquisite
anche con un idoneo percorso formativo.
In capo al Responsabile del SPP, se diverso dal Capo d'Istituto, non
grava alcuna par-ticolare responsabilità, restando questa sempre
ascritta al dirigente scolastico. Si tratta viceversa di uno stretto
collaboratore per l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 9 del
decreto, letto nello specifico scolastico.
È necessario indire, almeno una volta all'anno, una riunione
cui partecipano il Capo d'istituto, il Responsabile dell'SPP, il medico
competente (ove previsto), il rappresen-tante dei lavoratori per la
sicurezza.(su)
- Sono equiparati ai lavoratori gli
allievi degli istituto di istruzione ed universitari ed i partecipanti
ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici (art. 2, D.Lgs. 626/1994).(su)
- Tutto il personale dell'Istituto
(docente, non docente ed anche gli studenti) operante nei Laboratori
e nelle Palestre o che gestisce impianti, usa macchine o attrezzature,
comprese centraline telefoniche, computers, videoterminali, stampanti
periferiche, macchine da scrivere elettriche, fotocopiatrici, audiovisivi,
deve essere obbligatoria-mente coperto da polizza infortuni INAIL ai
sensi dell'art. 4 comma 5 e art. 9 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124; le
scuole stipulano poi oppurtune assicurazioni con compa-gnie private
per coprire sia infortuni che responsabilità civili causate da
terzi.
Con circolare del 3 novembre 1992 il M.P.I. è intervenuto "in
ordine all'applicabilità della normativa richiamata (D.P.R. 1124/1965),
agli infortuni che accadono durante le ore curricolari di educazione
fisica." Nel merito l'INAIL, dopo aver assunto nel passato un orientamento
contrario, ne aveva affermato la estensibilità, con l'obbligo,
quindi, della denuncia, in caso di infortuni a docenti di educazione
fisica ed allievi che attendono alle relative lezioni.(su)
- Un'attività importante, per
tutte le scuole, dalle materne alle superiori è rappresentata
dall'educazione alla sicurezza stradale "che chiama in causa tutte
le dimensioni etico-socio-civiche-politiche. Se la strada è in
qualche modo il simbolo dell'intera esistenza, i segnali e i semafori
rappresentano le leggi che limitano la libertà allo scopo di
garantirla e i vigili rappresentano le autorità dello Stato,
che intervengono a controllare e a sanzionare i comportamenti scorretti"
(L. Corradini, Educazione Stradale anno primo, Nuova Secondaria, n.
4, 15 dicembre 1995).(su)
- Senza necessariamente approfondirli,
si elencano otto principi fondamentali:
1° La sicurezza, come la qualità, inizia dalla direzione.
2° La sicurezza, come la qualità, è un progetto continuo.
3° La sicurezza, come la qualità, si basa sulla realizzazione
della prevenzione e non sull'azione riparatrice.
4° La qualità, come la sicurezza, deve essere presente in
tutte le fasi del ciclo della vita dei prodotti e in tutte le fasi dei
processi produttivi.
5° La qualità, come la sicurezza è un compito di tutti.
6° Gli ostacoli della qualità e della sicurezza sono i medesimi
7° La qualità come la sicurezza, si raggiunge attraverso
la formazione.
8° I compiti del Responsabile Qualità coincidono con quelli
del Responsabile del Ser-vizio di Prevenzione e Protezione.
Si tratta infatti di:
- promuovere e svolgere la formazione del personale;
- analizzare lo stato di qualità o sicurezza raggiunto e promuovere
le azioni di miglioramento.
- gestire le non conformità e le azioni correttive;
- relazionare periodicamente sullo stato della qualità o sicurezza
"aziendale".(su)
OPPORTUNITÀ
E RIFERIMENTI
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Linee
guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 - con la collaborazione
dell'ISPELS e dell'Istituto Superiore di sanità. Si tratta
di due volumi, pubblicati dall'Azienda USL di Ravenna, che mostrano
l'azione non solo di vigilanza e controllo, ma anche di prevenzione
ed assistenza, svolta dalle strutture di prevenzione del Servizio
Sanitario Nazionale. Il 2° volume in particolare mette a disposizione
"materiale coordinato ed omogeneo che fa emergere il ruolo
della pubblica amministrazione (in particolare delle Regioni e delle
Aziende Usl) che non si limita ad esercitare le sue pur importantissime
funzioni di vigilanza e di controllo, ma che è sempre più
impegnata nel campo della corretta informazione e dell'assistenza
ai destinatari delle leggi, per una più efficace e corretta
applicazione.
L'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro - ha avviato attività di
diffusione della cultura della prevenzione sui luo-ghi di vita e
di lavoro nelle scuole. In particolare viene fornito, gratuitamente,
a chiunque ne faciia richiesta al sito www.inail.it/emilia-romagna
o per e-mail a emiliaromagna@inail.it il programma "SALUS"
per la gestione informatiz-zata del Documento di valutazione dei
Rischi ex D.Lgs. 626/1994 e relativi adeguamenti ed adempimenti,
corredato da una banca dati normativa in materia di sicurezza, organizzata
anche per argomenti. Il contenuto del programma informatico ne permette
un efficace uso anche come supporto all'informazione e formazione
(ex artt. 21 e 22 D.Lgs. 626/1994).
su
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Risorse
normative
Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE
e n. 88/462/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990,
n. 212. Ha anticipato la struttura ed i principi attuativi propri
del successivo D.Lgs. 626 del 1994 e si riferisce ai rischi connessi
all'esposizione al Piombo metallico, all'Amianto ed al Ru-more.
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Attuazione delle
direttive (otto, emanate dalla CEE dal 1989 al1990) riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro. Il Decreto è stato successivamente integrato
e modificato; in particolare con il D.Lgs. 242/96 è stato
precisato il ruolo dell'Ente Locale in ordine alla sicurezza dei
locali scolastici.
D.M. 21.06.96, n. 292 - Il Ministro della Pubblica
Istruzione individua il "datore di lavoro per gli uffici e
le istituzioni scolastiche dipendenti, ai fini ed agli effetti dei
decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96" nei "Capi delle
Istituzioni scolastiche ed Educative Statali",
per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza.
Provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 giugno 1996 - Au-torizzazione del Governo alla sottoscrizione
del testo del contratto collettivo quadro in merito agli aspetti
applicativi del D.Lgs. 626/94 riguardante il "rappresentante
per la sicurezza" concordato il 7 maggio 1996 tra l'Aran e
le Confederazioni sindacali - (G.U. serie generale, 30 luglio 1996,
n, 177). Nella scuola la sua applicazione è contenuta negli
articoli 57 - 60 del CCNI del 31 agosto 1999.
Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione
della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per
la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (S.O.
G.U. n. 223 del 23.09.1996). Oltre alle già note prescrizioni
generali per i cartelli segnaletici di pericolo, avvertimento, prescrizione,
salvataggio, ubicazione delle attrezzature antincendio, ecc. sono
riportate le prescrizioni per i segnali luminosi, acustici, gestuali
e per la comunicazione verbale.
Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione
della direttive 92/1957/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili
(Supplemento ordinario alla G.U. n. 223 del 23 sett. 1996). Viene
prevista un'organizzazione delle operazioni di cantiere (p.e. in
occasione di interventi di manutenzione agli edifici scolasti-ci
decisi dall'Ente Locale) secondo un "piano di sicurezza"
che applichi il D.Lgs. 626/1994 e formalizzi la cooperazione ed
il coordinamento delle atti-vità finalizzati alla protezione
collettiva dai rischi.
Circolare n. 154/96 del 19 novembre 1996 - Il
Ministro del Lavoro fornisce ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione
del D.Lgs. 626/1994. In particolare "ai fini della determinazione
del numero dei dipendenti dal quale il decreto fa discendere particolari
obblighi, esclude dal computo gli allievi degli Istituti di Istruzione
ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale
nei quali si fa uso di laboratori, macchine, apparecchi e at-trezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici".
Decreto 5 dicembre 1996 - I Ministri del lavoro,
dell'Industria e della Sanità individuano "procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui all'art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 626/1994" indirizzate alle "aziende
di piccole e medie dimensioni caratterizzate da una bassa incidenza
di rischio" (G.U. 16.12.1996, n. 294). La traccia, ripresa
da B. Sozzi (ved. Bibliografia) consente di documentare il "sistema
per tenere sotto controllo i rischi" anche di una unità
scolastica.
Decreto 5 dicembre 1996 - Il Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale modifica il registro degli infortuni sul lavoro con riferimento
"all'inabilità temporanea: quando l'infortunio comporta
un'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento".
(G.U. 23.12.1996, n. 300).
Legge 23 dicembre 1996, n. 649 - Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542 recante il differimento dei termini previste da disposizioni
legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
L'art. 1 bis dispone che, "per quanto concerne gli edifici
di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti
competenti sono autorizzati ad effettuare i lavoro finalizzati all'osservanza
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994, al decreto 26 agosto
1992 (Norme di prevenzione in-cendi per l'edilizia scolastica),
nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n.46 (sicurezza
degli impianti), entro il termine del 31 dicembre 1999". Con
successiva Legge 3 agosto 1999 n. 265, il termine viene spostato
al 31 dicembre 2004 "sulla base di un programma, articolato
in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti".
Decreto 16 gennaio 1997 - I Ministri del lavoro
e della Sanità individuano "i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la si-curezza
e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti
di responsabile del SPP".
D.M. 10 marzo 1998, n. 64 (S.O. G.U. n. 81 del
7 aprile 1008). Criteri generali di sicurezza antincendio e per
la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Viene richiesta
una particolare formazione ai lavoratori addetti alla prevenzioni
incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. Il MIUR ha
assegnato alle Regioni adeguati fondi per formare un numero considerevole
di addetti per ogni plesso scolastico.
Decreto 29 settembre 1998, n. 382 (G.U. 4.11.1998).
Il M.P.I., di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza
Sociale, della Sanità e della Funzione Pubblica, adotta il
"Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari
esigenze negli istituti di istruzione ed educazione ai fini delle
norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modifiche ed integrazioni".
C.M. 29.4.1999, n. 119: "D.Lgs. 626/19 94
e successive modifiche e integrazioni - D.M. n. 382/1998: Sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative". Inviata
anche alle Unioni dei Comuni e delle Provincie, rappresenta il riferimento
base per l'organizzazione della sicurezza nella scuola.
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INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Renata Borgato e Francesca Amendola, Scuola Sicura,
Dossier n. 39, settembre 1997, dell'Associazione Ambiente e Lavoro,
Milano.
Carmelo G. Catanoso, Il Responsabile del Servizio di Prevenzione
Protezione, Il Sole 24 Ore Pirola, 3^ ed. 1997.
B. Sozzi, Sicurezza e prevenzione, Attuazione del D.Lgs. 626/1994
nella scuola, La Scuola editrice, Brescia, 1995.
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Da "Voci
della scuola 2003" (curato da G.Cerini-M.Spinosi)
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