SUI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO IL PRETORE CI DA' RAGIONE
Pubblichiamo il testo dell'ordinanza pronunciata dal tribunale di Piacenza in merito al comportamento antisindacale tenuto dalla dirigente scolastica dell'istituto statale comprensivo di Cortemaggiore in occasione dello sciopero del 2.5.2000. Il testo ci è stato fornito dalla CGIL Scuola di Piacenza che, unitamente a Cisl e Uil ha assunto, tramite un legale, la difesa di alcuni lavoratori dell'istituto comprensivo di Cortemaggiore. In occasione dello sciopero del 2.5.2000 questi, erano stati ingiustamente precetatti dalla dirigente scolastica per assicurare l'apertura dei locali scolastici. Il giudice ha riconosciuto, come da noi sostenuto relativamente ai minimi da assicurare in caso di sciopero, che l'apertura dei locali scolastici, non rientra in nessuna delle ipotesi previste dalla legge n. 146. Non trattandosi perciò di servizio minimo è stato illegittimo l'impedimento posto dalla dirigente scolastica ai lavoratori di aderire allo sciopero indetto dalle OO.SS.
TRIBUNALE DI PIACENZA nella causa civile promossa da
CONTRO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORTEMAGGIORE il Collaboratore di cancelleria del suddetto Ufficio comunica ai Sigg. 2) AVV.TO A.GRUZZA proc. di BONGIORNI PIERLUIGI + 3 3) AVV.STATO BO proc. di ISTITUTO COMPRENSIVO CORTEMAGGIORE che il Giudice Dott. Marina MARCHETTI in data 12.06.2000 ha pronunciato, nel procedimento civile fra le parti sopra indicate, la seguente ORDINANZA IL GIUDICE sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti, sentite le parti; rilevato che la precettazione dei lavoratori indicati nel provvedimento 29.4.2000 (docc. 3 e 4 ricorrente) è stata svolta "per assicurare lapertura degli edifici scolastici, ritenendosi ciò attività diretta alla realizzazione dei servizi minimi essenziali, vale a dire delle attività didattiche di orario"; ritenuto che queste ultime attività non rientrano in nessuna delle ipotesi eccezionali e tassative previste dallart.2 della norma attuativa della legge 146/90 per il comparto scuola, ai fini di legittimamente impedire il diritto di sciopero; ritenuto che tale provvedimento in quanto adottato fuori dai casi di legge, configuri attività antisindacale, avendo di fatto impedito ai lavoratori precettati di aderire allo sciopero indetto dalle OO.SS. P.Q.M. Accerta e dichiara che lordine di precettazione 1721/B3 prot.29 aprile 2000 ai collaboratori ATA in esso individuati dato dal Capo dellIstituto Comprensivo Statale di Salsomaggiore, nonchè il previo provvedimento di definizione delle prestazioni necessarie prot.1720/B3 prot.29 aprile 2000 assunto dal predetto Capo dIstituto, sono stati assunti in violazione di legge e di contratto, e come tale costituisce comportamento impeditivi del diritto di sciopero e della libertà ed attività sindacale a sensi dellart.28 legge n.300/70; Ordina a Istituto Comprensivo Statale di Cortemaggiore in persona del Capo di istituto in carica, con sede in Cortemaggiore via XX Settembre n.40, la cessazione dellillegittimo comportamento sopra descritto anche per il futuro, nei limiti in atti indicati; Ordina al predetto istituto la rimozione di ogni effetto dellaccertata illegittima condotta, in particolare condanna lIstituto Comprensivo Statale di Cortemaggiore ut supra a dare immediatamente alle competenti sedi la dovuta pubblicità ai dati relativi alladesione allo sciopero del 2 maggio 2000, così conteggiando tra gli aderenti anche il personale illegittimamente precettato come indicato nel ricorso introduttivo; Ordina al predetto istituto ut supra di provvedere, a sue cura a spese, allaffissione dellemanando decreto per giorni 15 presso tutte le sedi delle scuole materne, elementari e medie dei comuni di Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro, Villanova sullArda a Castelvetro Piacentino, nonché presso la sede dellIstituto Comprensivo Statale di Cortemaggiore. Condanna lIstituto ut supra al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Lire 2.000.000 di cui Lire 1.000.000 oltre accessori di legge.
Piacenza 12 giugno 2000 |