Cosa
fare in caso di sciopero
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I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE
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PRIMA DELLO SCIOPERO
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IL GIORNO DI SCIOPERO
1. I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE
La legge (146/90) prevede che in caso di sciopero nei
servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il dirigente del servizio
(il dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori
che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi
minimi). Nella scuola si formano contingenti solo per il personale
ata o gli educatori di convitti o educandati, ma non per i docenti in
generale.
I servizi indispensabili sono previsti dal contratto
nazionale (allegato “attuazione della legge 146/90, art.2.1). Il dirigente
non può prevederne altri. Sono servizi essenziali solo alcune attività
che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (es. scrutini)
o in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del bestiame
nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario).
La preintesa dell’agosto 2001 di modifica dell’allegato
sulla legge 146 non è stato firmato, quindi non è operante.
L’accordo integrativo nazionale
del 8/10/99 definisce
i criteri generali per determinare il contingente da prevedere in caso
di sciopero. Un accordo di scuola definisce poi
i criteri specifici del contingente di quella scuola.
SERVIZI ESSENZIALI
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CONTINGENTI (accordo nazionale)
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Qualsiasi esame e scrutini finali
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un assistente amministrativo per le attività
di natura amministrativa,
un collaboratore scolastico per l’apertura e
chiusura dei locali scolastici.
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Vigilanza durante il servizio mensa
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solo
se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto uno o due collaboratori
scolastici
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Cura del bestiame
(solo istituto agrario)
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un assistente tecnico di azienda agraria,
un collaboratore scolastico tecnico
un collaboratore scolastico per l’apertura e
la chiusura dei locali scolastici
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Impianto di riscaldamento
(sole se condotto direttamente
dalla scuola)
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chi è ha il patentino di conduttore di caldaie
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Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi
(solo istituto con reparti di
lavorazione)
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un assistente tecnico di reparto
un collaboratore scolastico per l’accesso ai
locali interessati
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Pagamento stipendi ai supplenti temporanei.
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direttore
un assistente amministrativo
un collaboratore scolastico.
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Vigilanza di notte e servizio mensa
(solo in convitto o educandato
con convittori o semiconvittori)
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un istitutore
un cuoco
un infermiere
un collaboratore scolastico.
Il servizio mensa può essere sostituito da piatti
freddi o preconfezionati.
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Quindi:
- nella gran parte delle scuole e nella gran parte
dell'anno non occorre formare il contingente;
- non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la
generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti
i plessi. Se il dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente
di collaboratori per assicurare queste prestazioni farebbe attività antisindacale.
Vedi sentenza del Giudice di Piacenza
Il dirigente scolastico non può unilateralmente decidere
come formare il contingente. Se non vi fosse il contratto di scuola, dirigente
scolastico e RSU potrebbero concordare transitori criteri di formazione
del contingente. Se neanche questo accadesse, il dirigente scolastico
dovrebbe comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una
decisione unilaterale si configurerebbe come attività anti-sindacale.
2. PRIMA DELLO SCIOPERO
Il dirigente scolastico
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Il lavoratore
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- chiede a docenti e ata con una circolare
chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria.
(La circolare deve essere emanata in tempo utile
per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente
deve fare 5 giorni prima dello sciopero)
- non può obbligare alcuno a rispondere,
- non può chiedere di più (ad esempio
che si dichiari anche l’intenzione di non scioperare)
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è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa
intende fare.
Chi non dichiara nulla non può essere costretto
a farlo e non è sanzionabile.
Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea
e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe essere
non utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato
in sciopero. Quindi se intende cambiare idea lo deve comunicare
per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle famiglie).
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- valuta l’effetto previsto sul servizio
didattico (le lezioni):
- può disporre un servizio ridotto per
una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo comunica
ai docenti
- può sospendere le lezioni se non è in
grado di garantire neanche un servizio minimo;
- non può chiudere la scuola, a meno che
tutti abbiano dichiarato di scioperare
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- comunica alle famiglie, 5 giorni prima
dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione
del servizio previsti per il giorno di sciopero
La comunicazione è un obbligo della scuola non
dei singoli docenti. Quindi il dirigente scolastico non può invitare
ogni lavoratore a comunicare ai propri alunni se intende scioperare
e no
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non deve far nulla. Non è suo compito avvisare
le famiglie sul suo comportamento il giorno dello sciopero.
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- individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire
nel giorno di sciopero, il contingente di personale (solo tra
gli ata o gli educatori, ma non tra i docenti) per assicurare
le prestazioni indispensabili
- lo comunica agli interessati 5 giorni
prima dello sciopero
- sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarare
di voler scioperare con altre che non scioperano
Per formare il contingente usa i criteri del
contratto di scuola o, se non ci fossero, quelli del contratto
integrativo nazionale, utilizzando con priorità coloro che non
hanno dichiarato di scioperare.
Non può decidere unilateralmente che il contingente
svolga servizi essenziali non previsti dal contratto.
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Chi (ata o educatore) riceve la comunicazione
di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo
di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha
fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra.
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se sciopera, lo comunica al dirigente regionale
e dà indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali
di direzione potrà svolgere il giorno di sciopero
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3. IL GIORNO DI SCIOPERO
Il dirigente scolastico
o, se sciopera, chi lo sostituisce
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Il lavoratore
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- organizza con il personale docente che
non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie
- comunica alla direzione regionale le
adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute
(Le eventuali % vanno calcolate riferendo il
numero delle adesioni al numero delle persone in servizio il giorno
dello sciopero e non all’organico)
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1. chi sciopera
non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere
in sciopero
2. chi non sciopera
deve assicurare la prestazione per le ore di
lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero
di ore maggiore;
può però essere chiamato dal dirigente, o chi
lo sostituisce,
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a cambiare orario,
ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello
sciopero,
-
a cambiare classe
per assicurare la mera vigilanza ad alunni
può essere chiamato ad essere presente sin dalla
prima ora, ma non può essere poi essere tenuto a disposizione per
tutta la giornata a scuola ma solo per l’orario che gli è stato
comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno
se il servizio è sospeso, si presenta a scuola,
nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date
3. Chi ha il giorno libero non può essere
obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque perdere
la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire
docenti in sciopero.
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Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve
essere comunicato immediatamente al sindacato per le iniziative opportune.
Un primo intervento del sindacato provinciale o della RSU può consistere,
quando è necessario, nel diffidare il dirigente scolastico a non
attuare iniziative antisindacali. (modello di diffida che, con le opportune modifiche può
essere utilizzato)
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