TESTO DEFINITIVO
DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 29-5-1999.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
COMPARTO SCUOLA
Indice
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo I - Disposizioni Generali
Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
Art. 2 - Interpretazione autentica dei contratti
Capo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Partecipazione
Art. 6 - Relazioni sa livello di istituzione scolastica
Art. 7 - Esame dello stato delle relazioni sindacali a livello decentrato
Art. 8 - Clausole di raffreddamento
Art. 9 - Composizione delle delegazioni
Capo III - Norme comuni
Art.10 - Doveri dell'Amministrazione scolastica
Art.11 - Misure incentivanti per progetti nelle scuole situate in zone
a rischio
Art.12 - Formazione in servizio
Art.13 - Fruizione del diritto alla formazione
Art.14 - Formazione iniziale e rapporti con l'università
Art.15 - Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale
Art.16 - Progressione professionale
Art.17 - Snellimento burocratico
Art.18 - Pari opportunità
Capo IV - Norme di area
Sezione I - Capi di istituto
Art.19 - Compiti del capo di istituto
Art.20 - La valutazione del capo di istituto
Art.21 - L'indennità di direzione
Art.22 - La mobilità dei capi di istituto
Sezione II - Personale docente
Art.23 - Area e funzione docente
Art.24 - Modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente
Art.25 - Attività aggiuntive
Art.26 - Ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni professionali
Art.27 - Collaborazioni plurime
Art.28 - Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
Art.29 - Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione
docente
Sezione III - Personale ATA
Art.30 - Area e funzioni
Art.31 - Sistema di classificazione professionale del personale ATA
Art.32 - Compiti e mansioni del personale ATA
Art.33 - Orario di lavoro
Art.34 - Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Art.35 - Indennità di amministrazione
Art.36 - Valorizzazione della professionalità del personale ATA
Art.37 - Norme di prima applicazione
Art.38 - Collaborazioni plurime per il personale ATA
Capo V - Particolari tipologie di corsi
Art.39 - Personale impegnato nell'educazione degli adulti ed in altre
tipologie di corsi
Capo VI - Aspetti rconomico-retributivi generali
Art.40 - Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi
Art.41 - Disponibilità finanziarie per la contrattazione integrativa
Art.42 - Finalizzazione delle risorse da destinare alla contrattazione
integrativa
Art.43 - Contrattualizzazione delle risorse aggiuntive
Capo VII - Disposizioni finali ed integrative
Art.44 - Sequenze contrattuali
Art.45 - Previdenza complementare
Art.46 - Individuazione del personale docente avente diritto di mensa
gratuita
Art.47 - Aree a forte processo immigratorio
Art.48 - Norme di salvaguardia
Ar.49 - Assenze per ferie, malattie, permessi ed aspettative
Art.50 - Personale in particolari posizioni di stato
Tabella A - Profili professionali
Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali
del personale ATA
Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali personale
ATA
Dichiarazione congiunta n.1
Dichiarazione congiunta n.2
Dichiarazione congiunta n.3
Dichiarazione congiunta n.4
Dichiarazione a verbale SNALS - CONFSAL
Attuazione della legge 146/90
Art. 1 - Servizi pubblici essenziali
Art. 2 - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
Art. 3 - Norme da rispettare in caso di sciopero
Art. 4 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Titolo I - Rapporto di
lavoro
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE
CONTRATTO
1. Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di
cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto
il 2 giugno 1998. Il personale del comparto si articola nelle seguenti
aree professionali:
a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.
2. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica
e fino al 31-12-2001 per la parte normativa.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta
al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali
a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all art. 51,
commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno
in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso
di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti
del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze
previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Per l' erogazione di detta indennità si applica
la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale
per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra linflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto dallaccordo
tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
7. Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn.433 e 434 il presente
contratto di lavoro si applica anche al personale scolastico delle provincie
autonome di Bolzano e Trento, salvo quanto disposto eventualmente in sede
di contrattazione collettiva provinciale entro i limiti di compatibilità
fissati dai richiamati provvedimenti
ART. 2 - INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In attuazione
dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e
decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30
giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente
il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi
entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia allaltra
apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto
sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi
ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.
Capo II - Relazioni sindacali
ART. 3 - OBIETTIVI
E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive
responsabilità dellamministrazione scolastica e dei sindacati, persegue
lobiettivo di contemperare linteresse dei dipendenti al miglioramento
delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con lesigenza
di incrementare lefficacia e lefficienza dei servizi prestati
alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato
alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni
sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale
e, ad autonomia realizzata, a livello di istituzione scolastica, con le
modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6; a livello
provinciale è collocata la contrattazione decentrata di cui allarticolo
4, comma 2.
b) partecipazione: si articola negli istituti dellinformazione,
della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì listituzione
di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità
indicate nellarticolo 5.
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2.
Art. 4 - CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione
collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio
scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la
valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri
di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri
generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi
programmati.
In sede di contrattazione
collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie:
con cadenza annuale:
a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente
disponibili per il miglioramento dellattività formativa e per le
prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
b) la mobilità interna al comparto ed incompartimentale;
c) procedure e criteri di utilizzazione del personale;
con cadenza quadriennale
o inferiore, se richiesta dalle parti:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della
retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia;
b) i criteri per la assegnazione dellindennità di direzione per
i capi di istituto;
c) i criteri per la assegnazione dellindennità di amministrazione
ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per
l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in
relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione
delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente
di lavoro;
f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate
nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime
risorse a livello d'istituto, inclusa l'assegnazione di una quota dei
fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi
specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati
in relazione agli specifici obiettivi programmati;
g) articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento
e monitoraggio;
h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali
nonchè la quota di risorse, da riservare al trattamento economico connesso
allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA;
i) indennità di turno notturno, notturno festivo e festivo del
personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;
l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.
2. Presso ciascun ufficio
scolastico provinciale, la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti
materie:
a) l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del
personale soprannumerario nonché di quello collocato fuori ruolo;
b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali
e le relazioni sindacali a livello provinciale;
d) le opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA,
inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie
permanenti;
e) l'esercizio dei permessi sindacali.
3. La contrattazione integrativa si svolge
con i limiti dellart. 45 del D.Lgs. 29/1/93.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali,
nè procedono ad azioni dirette.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per
adeguarla con il completamento dellautonomia scolastica. Fino a
tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti.
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno
scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.
Art. 5 - PARTECIPAZIONE
1. LAmministrazione scolastica, nazionale,
regionale e provinciale, nellambito della propria autonomia e delle
proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria,
la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati
allarticolo 9 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto
il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale
ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato
e indeterminato;
c) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
d) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi
preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dellattività
scolastica;
e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione
del personale;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia
qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni
in atto;
h) informazioni di cui al comma 6 dell'art.19.
2. Gli incontri per linformazione si svolgono con cadenza almeno
annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione
adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie
elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo
anticipo. Gli organismi di cui allarticolo 9 possono richiedere
nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni
scolastiche.
3. Su ciascuna delle materie
previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di
gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa
la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito
di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per lAmministrazione
e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.
4. Ricevuta linformazione i soggetti sindacali di cui allarticolo
9 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle
seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto
il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale
ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) le modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato
e indeterminato.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48
ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano
la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi
entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dellesito della concertazione
è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante
il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Entro il 30-6-2000 la materia del
presente articolo verrà rivista per adeguarla al completamento dellautonomia
scolastica, in coerenza con quanto previsto dal decreto legge n. 5 del
22 gennaio 1999, convertito in legge n.69/1/99.
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno
scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.
Art. 6 - RELAZIONI
A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A livello di ogni istituzione scolastica,
in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto
delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali le relazioni
sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Contestualmente con la piena attuazione dellautonomia scolastica
e con lattribuzione della dirigenza ai capi distituto ciascuna
istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa.
3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo
9 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione,
sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici
della scuola;
b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dellofferta
formativa;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i
contingenti di personale previsti dallarticolo 2 dell'allegato accordo
sull'attuazione della legge 146/1990;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre
risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello
svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi;
ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione
delle prestazioni legate alla definizione dellunità didattica; ritorni
pomeridiani.
i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e allarticolazione
dellorario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto
di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché
i criteri per lindividuazione del personale ATA ed educativo da
utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
l) criteri per la fruizione dei permessi per laggiornamento.
4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti
con il fondo di istituto;
b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale
in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da
convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione
scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti
e istituzioni.
L'informazione viene fornita in appositi
incontri da concordare tra le parti.
5. Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai punti
b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali
di cui all'articolo 9 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di
informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti
sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta,
a convocare un apposito incontro che può concludersi con unintesa
entro 15 giorni. Contestualmente con la piena attuazione dellautonomia
scolastica e con lattribuzione della dirigenza ai capi di istituto
le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto
di contrattazione integrativa.
6. Sulle materie che incidono sullordinato
e tempestivo avvio dellanno scolastico tutte le procedure previste
dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore
agli studi per le questioni che incidono sullassetto organizzativo
provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo
ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli
allievi ed alle loro famiglie.
ART. 7
ESAME DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
Entro il 30 giugno 2000, lARAN e le
OO. SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno per esaminare lo
stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base
di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a disposizione
delle stesse OO.SS. e del Ministero della P.I.
ART. 8 - CLAUSOLE
DI RAFFREDDAMENTO
Entro il primo mese del negoziato relativo
alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono
ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione
le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della
stessa.
ART. 9 - Composizione
delle delegazioni
1. Le delegazioni trattanti sono costituite
come segue:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente
interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del presente C.C.N.L.
II - A LIVELLO DI UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione
nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell'ufficio
medesimo, di area C. L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti,
di capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del presente C.C.N.L.
III -A LIVELLO D ISTITUZIONE
SCOLASTICA
a) Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.) affiliate alle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 47 bis
del D.Lgs. 29/1/93 e successive modificazioni;
- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie
del presente CCNL come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione
delle RSU.
2. Lamministrazione scolastica può
avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dellassistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N.).
CAPO III - NORME COMUNI
ART. 10 -
DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
1. Allo scopo di realizzare un sistema che
coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa
in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle medesime sono tenuti
ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti. I responsabili delle
strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli atti formali necessari
per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli
obblighi dei dipendenti.
Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione verbale nell'ambito
degli organi collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il limite
strettamente indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla
normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.
2. La formazione continua, iniziale ed in
servizio, costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta
a fornire al personale scolastico per migliorarne la qualità professionale
e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia
della scuola prefigurato dalla normativa vigente.
Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità
formative da parte dei capi distituto, del personale docente, educativo
e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle
graduatorie ad esaurimento. In ogni caso, saranno assicurate le concrete
condizioni di fruibilità legate a specificità territoriali.
3. La normativa sulla semplificazione amministrativa
deve trovare applicazione anche relativamente agli atti di certificazione
posti in essere con il concorso dei docenti.
4. In relazione alla semplificazione amministrativa,
per quanto riguarda la disposizioni non contrattualizzate, viene costituito,
entro il 30 giugno 1999, un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero
Pubblica Istruzione.
ART. 11 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN
ZONE A RISCHIO
1. Il Ministero della P.I. entro 30 giorni
dallentrata in vigore del presente contratto, dintesa con
le organizzazioni sindacati firmatarie e le altre Amministrazioni Pubbliche
per il necessario coinvolgimento ai fini dellattuazione di interventi
integrati, individua, tenuto conto delle risorse disponibili, le scuole
situate nelle zone a rischio di devianza sociale e criminalità minorile
e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla
media nazionale.
2. Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare progetti finalizzati
al recupero dellinsuccesso scolastico. Saranno finanziati i progetti
scelti dal Ministero della P.I. in base alle disponibilità delle risorse
complessive previste nella contrattazione integrativa di cui al successivo
comma 5 ed ai criteri selettivi ivi individuati.
3. Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma sarà
corrisposta unindennità mensile accessoria commisurata alle prestazioni
esigibili per la durata prevista dalla realizzazione del progetto stesso;
4. La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza per la
durata prevista dalla realizzazione del progetto, e comunque non inferiore
a tre anni, dà titolo alla precedenza ai fini del trasferimento alle scuole
di cui sopra.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati:
- i criteri generali per la selezione dei progetti da finanziare;
- i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici
obiettivi programmati;
- i criteri di utilizzo a livello distituto delle risorse destinate
al personale coinvolto nei progetti, inclusa l'assegnazione di una quota
al finanziamento di moduli formativi specifici per il personale nellambito
delle risorse disponibili per la formazione del personale scolastico.
6. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero
della Pubblica Istruzione promuoverà le opportune iniziative per assicurare
lintegrazione interistituzionale degli interventi e delle risorse.
ART. 12 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. Nellambito dei processi di riforma
e di innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo
delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione
ed in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale,
nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.
La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono laccesso
a percorsi universitari, per favorire larricchimento e la mobilità
professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano
di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con
profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della quale
entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento
il Ministero della P.I. emana apposita direttiva, sono definiti gli obiettivi
formativi assunti come prioritari con particolare riguardo:
- ai processi di autonomia e di innovazione in atto;
- al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;
- al potenziamento dellofferta formativa nel territorio con particolare
riguardo alla prevenzione dellinsuccesso scolastico e al recupero
degli abbandoni e allesigenza di formazione continua degli adulti.
- ai processi di informatizzazione, con particolare riguardo alla valorizzazione
della professionalità ATA in connessione con lattuazione dellautonomia
organizzativa e amministrativo contabile.
2. Per garantire le attività formative di
cui al presente articolo lAmministrazione utilizza tutte le risorse
disponibili nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme
di legge o da norme comunitarie.
Le somme destinate alla formazione e non spese nellesercizio finanziario
di riferimento sono vincolate al riutilizzo nellesercizio successivo
con la stessa destinazione. In sede di contrattazione integrativa nazionale
sono definiti i tempi, i livelli e le materie della contrattazione decentrata.
Sono altresì definiti i criteri di ripartizione delle risorse. In via
prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni
finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative
di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una
qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dellofferta
formativa.
3. Anche allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa è istituito
a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con
la partecipazione di esperti.
Non oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno lopportunità
di una revisione dellorganismo ai fini del prossimo rinnovo contrattuale.
Nel frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una rete di servizi
formativi a livello territoriale, sarà avviato il decentramento funzionale
dellOsservatorio a livello regionale. Articolazione e modalità di
composizione dellOsservatorio saranno stabilite in sede di contrattazione
integrativa nazionale, in modo da assicurare la massima funzionalità e
snellezza operativa.
4. L'Osservatorio non ha compiti di gestione
diretta.
In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio individua:
- i fabbisogni formativi;
- le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti al fabbisogno
quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione professionale;
- i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti
alle professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni
obiettivo di cui all'articolo 28. Con riferimento alle medesime funzioni,
contribuisce altresì alla progettazione dei relativi corsi di formazione
finalizzata, individuandone gli elementi formativi caratterizzanti e le
modalità di certificazione degli stessi;
- le linee generali per la formazione del personale coinvolto nella realizzazione
dei progetti di cui all'articolo 11.
LOsservatorio attua, inoltre, relativamente alla tipologia delle
funzioni individuate dalle singole istituzioni scolastiche, il monitoraggio
dei relativi incarichi di cui allarticolo 28 assicurando
la massima pubblicizzazione agli esiti del monitoraggio stesso.
5. In sede di contrattazione integrativa
nazionale sono definiti gli standard organizzativi e di costo e i criteri
per determinare i requisiti richiesti ai soggetti privati che intendano
svolgere attività formative riconosciute dallAmministrazione.
ART. 13 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale
alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente,
si svolgono fuori dellorario di insegnamento.
3. Il personale docente può usufruire, con
lesonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa
vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque
giorni nel corso dellanno scolastico per la partecipazione a iniziative
di aggiornamento riconosciute dallAmministrazione.
4. Il personale che partecipa ai corsi di
formazione organizzati dallAmministrazione a livello centrale o
periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato
in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede,
la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione
e il rimborso delle spese di viaggio.
5. E abrogato larticolo 28 CCNL
del 4 agosto 1995, ad eccezione dei commi 12 e 13.
ART. 14 -
FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
1. Lavvio dellapplicazione della
legge 341/90 (formazione universitaria per i docenti) rappresenta unoccasione
per:
- un impiego di competenze professionali della scuola presso le sedi universitarie,
in attività di formazione non esclusivamente rivolte al tutoraggio, per
le quali andranno definiti nel rispetto dellautonomia universitaria
appositi istituti contrattuali nellambito dei finanziamenti previsti
dalla legge 3-8-1998, n.315.
- valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla formazione dei
futuri docenti.
In apposita sequenza contrattuale saranno
disciplinati:
a) le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di tutoraggio presso
le sedi universitarie;
b) le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni nelle università;
c) le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio presso le sedi
scolastiche e delle funzioni di supporto dellattività scolastica
da parte dei docenti in formazione.
2. Per il personale in servizio, iscritto
ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere
previste specifiche modalità di articolazione dellorario di lavoro
e lutilizzo dei permessi di studio retribuiti per consentirne la
frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione, si realizza,
in particolare mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di
scuola anche sulla base di programmi definiti dallAmministrazione.
ART. 15 - MOBILITA TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1. Sarà favorita la mobilità professionale
del personale della scuola non solo per superare o prevenire il soprannumero,
ma anche per valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per sostenere
lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e nel lavoro pubblico.
I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale
e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono
definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le
verifiche periodiche annuali sugli effetti degli istituti relativi alla
mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale
decentrata annuale i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la contrattazione
relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione,
che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico
e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata
a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) favorire la mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle
eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale
mirati allassegnazione di posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria, per leffettiva
frequenza dei corsi;
- indennità forfettaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione
dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nellambito
del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse
professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione,
riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale,
rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso,
aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di
esubero. E assicurata la necessaria informazione al personale per
il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato
i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto
ad accettare la sede assegnata, a domanda o dufficio, nella procedura
di mobilità relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha
frequentato il corso.
7. La formazione, la riqualificazione
e la riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso
le esigenze emergenti dallattuazione dellautonomia scolastica,
con lindividuazione di specifiche competenze e profili professionali
innovativi connessi allo sviluppo delleducazione permanente e degli
adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione
e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione
scolastica e degli insuccessi formativi, allespansione dellistruzione
e formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dellefficienza
organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche.
8. Ai fini indicati al comma
7, la rideterminazione degli organici del personale sarà effettuata dal
Ministero della Pubblica Istruzione, prevedendo, senza oneri aggiuntivi
nella spesa complessiva, a livello di singole istituzioni scolastiche,
di reti di scuole o di ambiti territoriali sub provinciali, dotazioni
organiche funzionali al sostegno e allo sviluppo dellautonomia scolastica,
fermo restando quanto previsto per il personale ATA dallarticolo
36, comma 5.
9. Sulla base di accordi
promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con altre Amministrazioni
ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda,
previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri
e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione
integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni
di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità
di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
10. Nei confronti del personale
che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito
di procedure concorsuali è applicabile listituto della restituzione
al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda
o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa,
dufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova,
ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali
cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e ladozione
dei conseguenti provvedimenti.
11. Ai sensi dell'art.56
del D.Lgs.29/1/93 come novellato dall'art.25 del D.Lgs.80/1998, il personale
docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o
posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto
a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La
maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in
misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo
se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione
avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.
ART. 16 -
PROGRESSIONE PROFESSIONALE
Al personale scolastico
viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni
stipendiali.
Il passaggio tra una posizione stipendiale e laltra potrà essere
acquisito al termine dei periodi previsti dallallegata tabella E,
sulla base dellaccertato utile assolvimento di tutti gli obblighi
inerenti alla funzione.
Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo
di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni
disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso
contrario trova applicazione larticolo 27, comma 3, lettere a) e
b) del CCNL sottoscritto il 4/8/95.
ART. 17 -
SNELLIMENTO BUROCRATICO
1. In sede di contrattazione
integrativa nazionale saranno determinati i criteri per l'attivazione
di progetti nazionali volti:
- al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti
di stato giuridico ed economico;
- alla istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile,
contenente tutti i dati concernenti la carriera, i titoli professionali
ed il trattamento economico dell'interessato anche ai fini pensionistici.
ART. 18 - PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire
una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della
Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità con il compito di proporre
misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo
i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare
riferimento all'art. 1.
Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero
di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato
dal Ministro della P.I. e designa un vicepresidente. Per ogni componente
effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i
seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie
per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè
a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari
livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte
formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate,
al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità
nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari
opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti
per lorientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti
dinsegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo,
alle politiche di riforma;
- azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso
ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi
o funzioni più qualificate;
- iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche
discriminatorie in generale;
- flessibilità degli orari di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
4. Lamministrazione
assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei
e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dellart.
17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza
e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere
data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari
opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque
fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere
rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione
scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate
alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione
e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato
il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi. Il Presidente è
nominato dal Provveditore agli studi.
Capo IV- Norme di area
Sezione I Capi di
istituto
ART. 19 -
COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO
1. Il capo di istituto partecipa
e concorre al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica che
andrà a regime l'1-9-2000.
In sede di attualizzazione delle norme contrattuali saranno unificate
e comprese in una distinta disciplina di area tutte le norme relative
ai Capi d'Istituto. Questa specifica sequenza contrattuale sarà realizzata
entro il 30-3-2000.
Nella attuale fase transitoria, i capi di istituto eserciteranno le proprie
funzioni nella prospettiva dellingresso delle istituzioni scolastiche
nel regime di autonomia previsto dalla normativa vigente valorizzando
le competenze acquisite nei corsi obbligatori di cui al D.Lgs. 59/1998.
In previsione dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica di cui all'art.
21 della legge 59/97 sarà avviata entro il 30-3-2000 un'apposita sessione
negoziale concernente la piena attuazione della dirigenza scolastica.
2. Il capo di istituto assicura la gestione
unitaria dellistituzione scolastica e la finalizza allobiettivo
della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi
del piano dellofferta formativa.
3. Il
capo distituto, in relazione
all'assetto organizzativo conseguente al piano dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica organizza la propria presenza in servizio
e il proprio tempo di lavoro secondo i criteri della flessibilità, in
rapporto alle esigenze connesse allesercizio delle funzioni di competenza.
Il capo distituto assicura comunque una presenza ordinaria di 36
ore settimanali, anche su base plurisettimanale.
4. Il capo distituto
può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative
e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla
base della normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma restando la
natura fiduciaria dellincarico correlata alla responsabilità sugli
esiti dellincarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia
nel servizio scolastico.
5.In relazione agli specifici
aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al piano attuativo
dellofferta formativa, il capo distituto, prima dell'inizio
dell'anno scolastico consulta il responsabile amministrativo e, previa
convocazione di una apposita riunione, informa il personale ATA.
6.In riferimento al comma
2 dell' art. 33 del CCNL 4/8/95 le modalità le procedure e i compensi
relativi al conferimento degli incarichi sono oggetto di contrattazione
integrativa nazionale. Gli stessi incarichi conferiti saranno oggetto
di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del CCNL da parte dei
livelli di Amministrazione che li conferiscono.
ART. 20 -
LA VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO
1. Lattività del capo
distituto è oggetto di valutazione periodica. In attesa della piena
attuazione di quanto previsto dallart. 25 bis, comma 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo
6 marzo 1998, n. 59, la valutazione sarà formulata da un nucleo di valutazione
da istituire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto
e da rendere funzionale entro il 1/9/1999. Tale nucleo sarà istituito
in via sperimentale presso l'Amministrazione scolastica regionale con
le modalità indicate nel citato art. 25 bis comma 1. In sede di contrattazione
integrativa saranno definite le modalità, i contenuti e le procedure di
garanzia in caso di esito negativo della valutazione.
2. In relazione all'attuazione di quanto
previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto,
i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla
normativa vigente.
ART. 21 - LINDENNITÀ DI DIREZIONE
1. Ai capi di istituto,
ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile.
Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa
nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia
e alla dimensione degli istituti.
2. Lindennità compete
anche ai vicedirettori ed alle vicedirettrici degli istituti di educazione,
nonché ai direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie e al
personale incaricato della direzione. Nel caso in cui il capo di istituto
si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione
direttiva, lindennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta
anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa
vigente.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza lindennità di
direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo distituto
sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.
3. La contrattazione integrativa
nazionale determinerà criteri, consistenza numerica del personale destinatario
e decorrenza per lattribuzione di una indennità aggiuntiva di direzione
ai capi distituto che abbiano superato le verifiche di cui al precedente
articolo 20.
ART. 22 -
LA MOBILITÀ DEI CAPI DI ISTITUTO
Al fine di
agevolare la mobilità dei capi distituto sono definite le seguenti
modalità:
a) la mobilità dei capi distituto, rispettivamente titolari nelle
scuole elementari, medie, negli istituti comprensivi nonché nella scuola
secondaria di secondo grado, è territoriale; in sede di contrattazione
integrativa nazionale possono essere previste precedenze per il personale
appartenente alle specifiche tipologie dell'istituto;
b) in relazione al nuovo profilo professionale dei capi distituto,
conseguente anche ai percorsi di formazione e all'attuazione del dimensionamento
della rete scolastica, la mobilità professionale dei dirigenti scolastici
titolari della scuola elementare e secondaria di primo grado verso la
scuola secondaria superiore e viceversa, si effettua sulla base di requisiti
minimi da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale.
In tale sede vanno confermate le disposizioni relative alla mobilità d'ufficio
assunte nel CCDN del 20/1/1999.
Sezione II - Personale
docente
ART. 23 -
AREA E FUNZIONE DOCENTE
1. I commi 4, 5 e 6 dellarticolo
38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 sono così sostituiti:
"4. La funzione docente si fonda sullautonomia culturale e
professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali
e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione
in servizio"
"5. In attuazione dellautonomia scolastica i docenti, nelle
attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti
pedagogico didattici, il piano dellofferta formativa, adattandone
larticolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo
conto del contesto socio - economico di riferimento.
"6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze
disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali
e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col
maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione
della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del
personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti
dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati
nel piano dellofferta formativa della scuola.
2. I commi 7 e 8 dello stesso articolo 38
del CCNL 4.8.1995 sono soppressi.
ART. 24 -
MODALITA ORGANIZZATIVE PER LESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
1. Le istituzioni scolastiche
adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia
progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun
tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
innovativi e il miglioramento dellofferta formativa.
2. Nel rispetto della libertà
dinsegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche
regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato
al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine
possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla
autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di
cui allarticolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e,
in particolare, dellarticolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo
conto della disciplina contrattuale.
3. Nella fase attuale, prima
della concreta attuazione dellautonomia, a partire dall1/9/2000,
e dellentrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo
21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995, ivi comprese
le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e
comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale docente
sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al
riguardo entro il 30-6-2000 le parti adegueranno le norme del presente
articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica
e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute. Le istituzioni
scolastiche che nellanno scolastico 1998/1999 e nellanno scolastico
1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dellautonomia adotteranno
la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato
secondo quanto indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro
del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito
dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività
di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento
dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale
docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali
alla prestazione di insegnamento.
Prima dellinizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone,
sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano
annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che
può prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato dal collegio
dei docenti nel quadro della programmazione dellazione educativa
e con la stessa procedura è modificato, nel corso dellanno scolastico,
per far fronte a nuove esigenze.
5. Il
comma 1 dellarticolo 42 del
CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è così sostituito:
"Lattività funzionale allinsegnamento è costituita da
ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti
scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale,
di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli
organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e lattuazione
delle delibere adottate dai predetti organi."
ART. 25 -
ATTIVITA AGGIUNTIVE
1. Le attività aggiuntive consistono in attività
aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali allinsegnamento.
2. Le attività aggiuntive,
a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti
nellambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con
il piano dellofferta formativa.
3. Il compenso orario e
le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle
di pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione integrativa
nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al 10%.
Ove non sia possibile una quantificazione oraria dellimpegno, si
possono prevedere compensi in misura forfettizzata.
4. Il compenso per le attività
aggiuntive dinsegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate
fino ad un massimo di sei ore settimanali.
5. Tra le attività funzionali
all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive
solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art.42, comma
3, lettera a) del CCNL 4-8-1995.
6. I compensi per le collaborazioni di cui
all'art.19, comma 4 saranno disciplinati in sede di contrattazione nazionale
integrativa.
ART. 26 -
AMPLIAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le istituzioni scolastiche,
in coerenza con gli obiettivi di ampiamento dell'offerta formativa, potranno
prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte
al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti
dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le
materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative
deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali
attività precisando anche il regime delle responsabilità.
ART. 27 -
COLLABORAZIONI PLURIME
I docenti possono prestare
la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di
specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità
di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo
docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta
esoneri anche parziali dallinsegnamento nelle scuole di titolarità
o di servizio ed è autorizzata dal competente capo distituto.
ART. 28 -
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELLOFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione
delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa
fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da
valorizzare per lespletamento di specifiche funzioniobiettivo
riferite alle seguenti aree: la gestione del piano dellofferta formativa,
il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti,
realizzazione di progetti formativi dintesa con enti ed istituzioni
esterni alla scuola.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti,
in coerenza con specifici piani dellofferta formativa.
Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre
alle funzioni - obiettivo, le competenze professionali necessarie per
il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione
dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. Lincarico
è rinnovabile.
Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna
funzione, sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze
professionali e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di
formazione organizzati dallAmministrazione della P.I. o sottoposti,
per quanto concerne la qualità della formazione, alla vigilanza da parte
dellAmministrazione stessa. Costituisce requisito preferenziale
la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la durata
dellincarico.
2.Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo
menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga
e non possono comportare esoneri totali dallinsegnamento.
3. Le scuole invieranno
tempestivamente al competente Provveditore agli studi - che le trasmetterà
subito all'Osservatorio di cui all'art.5 - schede informative aggiornate
in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti e ciò
allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile
anche ad apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi
adottati in sede di contrattazione integrativa.
4. La contrattazione integrativa
nazionale determina, nellambito delle risorse di cui allarticolo
42, comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni accessorie
dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi,
nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non
può essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per
il personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato
non può superare il numero di 50.000 unità, salva la possibilità di elevare
tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale qualora siano
acquisite ulteriori risorse espressamente destinate allistituto
contrattuale.
5.Lespletamento delle
funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dellaccesso
agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nellAmministrazione
scolastica, nonché ai fini dellaccesso alla dirigenza scolastica.
6. Lincarico di collaboratore
vicario del capo distituto è equiparato ai fini del trattamento
economico agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei limiti
numerici previsti dal precedente comma 4.
7.In sede di contrattazione
integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le procedure per la
ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioniobiettivo di
cui al presente articolo che saranno assegnate in un apposito capitolo
del fondo distituto. La ripartizione terrà conto della dimensione
e della tipologia delle istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna
di esse risorse per non meno di tre e per non più di sei incarichi. Le
istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino le funzioniobiettivo
utilizzare nellanno scolastico successivo, con la stessa finalità,
le risorse assegnate.
Art. 29 -
TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
1. E offerta lopportunità
di riconoscimento della crescita professionale nellesercizio della
funzione docente per favorire una dinamica retributiva e professionale
in grado di valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento
allattività di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per
ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina
in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente
in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione
matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale selettiva
per prove e titoli attivata ordinariamente nellambito della provincia
in cui è situata la scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto
in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle
valutazioni periodiche di cui al comma 3.
2. Alla maggiorazione di
cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale di ruolo al
31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del beneficio economico
da determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla base
delle disponibilità di cui allarticolo 42, comma 3. Subordinatamente
allacquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate
allart. 42, comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione
retributiva di cui al presente articolo potrà essere aumentata fino al
30% del personale di ruolo alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza
della maggiorazione è fissata al 1° gennaio 2001.
Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla reintegrazione
delle predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate,
in ciascuna provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati
per aree disciplinari omogenee, secondo i seguenti criteri:
a) la procedura si articola nella valutazione del curricolo professionale
e culturale, debitamente certificato, e in prove riguardanti la metodologia
pedagogico - didattica e le conoscenze disciplinari, da svolgersi anche
mediante verifiche in situazione;
b) i contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione delle commissioni
giudicanti sono definiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito
il Consiglio Nazionale della P.I.;
c) la procedura può prevedere momenti formativi da realizzare eventualmente
in collaborazione con lUniversità e con limpegno dellAmministrazione
ad offrire opportunità distribuite sul territorio.
3. La contrattazione integrativa
nazionale fisserà le procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi
della selezione di cui al presente articolo, e disciplinerà le modalità
delle valutazioni periodiche necessarie per conservare il diritto alla
maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive.
4. Entro il 30 giugno 2001,
le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del successivo
rinnovo contrattuale, lesperienza applicativa della presente normativa
sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su
richiesta dellARAN.
Sezione III - Personale
ATA
ART 30 -
AREA E FUNZIONI
1. Il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria
e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori
di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di
danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative
e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative,
contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse
all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione
con il capo di istituto e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte
sulla base dei principi dellautonomia scolastica di cui allarticolo
21 della legge 59/97 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove
competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla
base del principio generale dellunità dei servizi amministrativi
e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato
nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.
ART. 31 -
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I profili professionali del personale
ATA sono individuati dalla tabella A.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge
in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata
tabella B.
2. Il nuovo sistema di classificazione
del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni
organizzative è articolato in quattro aree comprendenti ciascuna una o
più categorie e profili professionali; ogni dipendente è inquadrato, in
base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nellarea
e nella posizione economica ove questa è confluita, secondo la tabella
C, senza incremento di spesa.
ART. 32 -
COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE ATA
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale
di appartenenza;
b) da funzioni aggiuntive che nellambito dei profili professionali
comportano lassunzione di responsabilità ulteriori, per le quali
si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 36.
2. I passaggi interni
al sistema di classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti
procedure:
a) I passaggi del personale
A.T.A. da unarea inferiore allarea immediatamente superiore
avviene mediante procedure selettive previa frequenza di apposito corso
organizzato dallamministrazione, le cui modalità verranno definite
con la contrattazione integrativa nazionale. Nella stessa sede
contrattuale il passaggio da assistente amministrativo a direttore dei
servizi generali ed amministrativi sarà oggetto di specifica disciplina
in modo da tener conto del nuovo assetto organizzativo conseguente all'attuazione
dell'autonomia, secondo quanto previsto dagli artt. 30, comma 2, e 34.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione
anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo
professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti
da norme di legge - purchè in possesso del titolo di studio stabilito
dallallegata tabella B per laccesso al profilo di appartenenza
o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.
B) ALLINTERNO DELLAREA
con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da una posizione allaltra allinterno
dellarea avverrà mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento
professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali
richiesti per laccesso al profilo professionale cui si chiede il
passaggio.
3. I passaggi di cui alle
lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e nella
aliquota di posti prevista a tal fine.
ART. 33 -
ORARIO DI LAVORO
1. Lorario ordinario di lavoro è di
36 ore settimanali di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane.
2. In sede di contrattazione
integrativa nazionale saranno disciplinate le modalità di articolazione
dei diversi istituti di flessibilità dellorario di lavoro, ivi inclusa
la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei
seguenti criteri:
- lorario di lavoro è funzionale allorario di servizio e di
apertura allutenza;
- ottimizzazione dellimpiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dellutenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
-programmazione su base plurisettimanale dellorario.
3. Lorario di lavoro massimo giornaliero
è di nove ore. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.
4. In quanto autorizzate,
compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti
l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite
in sede di contrattazione integrativa nazionale.
5. Al personale adibito
a regimi dorario articolati su più turni o coinvolto in sistemi
dorario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali
finalizzati allampliamento dei servizi allutenza e/o comprendenti
particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del contratto integrativo, una riduzione dorario a 35
ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel
quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo
costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario
oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano allautofinanziamento.
ART. 34 -
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
1. Contestualmente con la
piena attuazione dellautonomia scolastica e con la ridefinizione
delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel
quadro dellunità di conduzione affidata al dirigente scolastico,
il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi
nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.
2. A tale profilo si accede
con i titoli di cui alla tabella B.
In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato
del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000
nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e nei
Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso
modulare di formazione con valutazione finale. E ammesso, altresì,
al corso il personale di cui allart. 21 della legge 463/1978, purchè
contestualmente allammissione opti per il passaggio nel profilo
professionale di cui al presente articolo.
Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale
negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già
dotati di autonomia amministrativo-contabile, in qualità di responsabile
amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo,
possono essere previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la
valutazione finale.
Si applica, in proposito, la disciplina di cui allarticolo 25 ter,
comma 5, del D. Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs. 59/1998, per i
lavoratori che si trovano nella situazione indicata nello stesso articolo.
3. Contenuti, modalità operative
e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione
integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa
nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del direttore dei servizi
generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a personale
in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari
titoli professionali o, in subordine, per reggenza.
ART. 35 - INDENNITA DI AMMINISTRAZIONE
Nel primo biennio contrattuale
ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili
Amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado è corrisposta
una indennità di amministrazione, determinata in sede di contrattazione
integrativa nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione
dellistituzione scolastica. La predetta indennità di amministrazione
sarà corrisposta al direttore dei servizi generali ed amministrativi in
luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado,
allorchè avrà piena attuazione lautonomia scolastica e la operatività
di tale profilo professionale, nonché al personale che, in base alla normativa
vigente, sostituisce le suddette figure professionali o ne svolge le funzioni.
Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse di cui
allarticolo 42, comma 4.
ART. 36 -
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA
1. La complessità della scuola dell'autonomia
richiede un particolare impegno e specifiche competenze professionali
relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici
e ausiliari.
2. Al fine di corrispondere
alle esigenze indicate al comma 1 si rende necessario l'esercizio delle
funzioni previste dallarticolo 32, comma 1 lettera b che saranno
assegnate a tempo determinato.
Possono, pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo:
a) per gli assistenti amministrativi, sostituzione del direttore dei servizi
generali ed amministrativi e/o del responsabile amministrativo, funzioni
di coordinamento di più addetti a settori operativi omogenei, con riguardo
anche all'impiego di nuove tecnologie di tipo informatico;
b) per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione agli organismi
preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature tecniche e scientifiche,
nonché di coordinamento di più addetti operanti in aree professionali
della medesima specializzazione;
c) per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei servizi di cucina,
con rilievo anche esterno, e di coordinamento del "team" di
operatori;
d) per i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono particolare
professionalità, come l'assistenza agli alunni portatori di handicap,
il supporto all'attività amministrativa e didattica, la manutenzione di
beni mobili e immobili, l'attività di pronto soccorso e primo intervento
in caso di necessità;
e) per i restanti profili professionali, mansioni complesse necessarie
per la riorganizzazione dei servizi nella scuola dell'autonomia.
3. Per il personale sopra
indicato, al quale è richiesta specifica esperienza e competenza professionale,
vanno previsti adeguati percorsi formativi. Le conseguenti attività danno
titolo a compensi accessori e alla costituzione di crediti professionali
valutabili ai fini della mobilità.
4. In sede di contrattazione
integrativa nazionale saranno definiti criteri e modalità per la individuazione
delle professionalità funzionali e del personale cui assegnare tali funzioni,
per la verifica di efficienza ed efficacia dell'attività svolta, oltre
che la misura della retribuzione accessoria e gli ambiti di fruizione
dei crediti professionali acquisiti. Ai fini previsti dal presente comma
sono destinate le risorse indicate nel successivo articolo 42, comma 4.
5. Per corrispondere adeguatamente
alle esigenze indicate al comma 1, gli organici del personale ATA di cui
al presente articolo possono essere rideterminati funzionalmente dal Ministero
della Pubblica istruzione, nei modi del vigente articolo 31, comma 1,
lettera c del decreto legislativo n. 29/1993, in base a modelli organizzativi
anche di carattere innovativo, a livello di singola scuola o provinciale,
purchè senza oneri aggiuntivi della spesa complessiva. Rientrano in tali
ipotesi, a titolo esemplificativo:
- la ridistribuzione del personale fra le scuole di ogni ordine e grado,
nonché da e verso i conservatori e le accademie;
- la possibilità di destinare unità di personale ATA a consorzi o reti
di scuole;
- la modifica dei contingenti e|o delle tipologie di posto.
La contrattazione integrativa nazionale determinerà i criteri generali
per la definizione delle procedure di assegnazione del personale previsto
dal presente comma.
Al fine di verificare gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili
professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo
dei servizi amministrativi tecnici ausiliari derivante dallautonomia,
le parti concordano di individuare una specifica sequenza contrattuale
da aprire entro il 30 gennaio 2000.
ART. 37 -
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
1. I contigenti del personale ATA sono attribuiti,
senza incrementi di spesa, con i medesimi criteri di cui al precedente
art.36, comma 5 e alle nuove aree in base all'allegata tabella C.
2. Sono portate a compimento
tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni
indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate,
in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del
presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema
di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si
riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data
stabilita nel contratto individuale.
3. Il profilo di aiutante
cuoco è soppresso. Il personale ATA già appartenente alla soppressa qualifica
è inquadrato nel profilo di cuoco ed i relativi posti in organico sono
portati in aggiunta a quelli del profilo di cuoco.
4.I posti in organico da
assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi
e di assistente di biblioteca sono determinati nei modi previsti dallart.
36, comma 5 del presente contratto.
5.Allassistente di biblioteca spetta
la stessa retribuzione del responsabile amministrativo.
ART.38
- COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
Il personale ATA, con esclusione
del responsabile amministrativo, del direttore dei servizi generali ed
amministrativi e del direttore amministrativo, può prestare la propria
collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che
richiedano particolari competenze professionali non presenti nella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali nella scuola di
servizio ed è autorizzata dal capo di istituto sentito il responsabile
amministrativo o il direttore dei servizi generali ed amministrativi o
il direttore amministrativo.
Capo V Particolari tipologie
di corsi
ART. 39 -
PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE
DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA
Sono destinatari del presente
articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei
corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli
ospedali e gli istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore
delleducazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a
domanda o dufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato
esperienza nel settore o abbia frequantato specifici percorsi di formazione
in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti
le risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi delleducazione
degli adulti;
c) nellambito dei compiti dellOsservatorio saranno definite
le tipologie formative valide ai fini dellinsegnamento nel settore;
d) secondo cadenze determinate in sede locale può essere prevista la convocazione
di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti
del settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione
in servizio,nonchè di specifiche iniziative per i docenti assegnati per
la prima volta a questo settore;
e) larticolazione dellorario di rapporto con lutenza
dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è definita
in base alla programmazione annuale dellattività e allarticolazione
flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti allinterno
dellorario di rapporto con lutenza si debbono considerare
le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni
dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dellinsegnamento
si fa riferimento a quanto stabilito dallart. 25;
f) la contrattazione integrativa nazionale sullutilizzazione del
personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri
sia in classi ordinarie anche al fine di individuare scuole polo che assicurino
lattività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale
è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione
e controllo sulla base di intese con lautorità sanitaria promosse
dallautorità scolastica;
g) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di
informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità
per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese con le
autorità competenti promosse dallautorità scolastica;
h) la contrattazione integrativa nazionale riguarderà anche il personale
di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla specificità
delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi
di innovazione in corso e in considerazione dellespansione quantitativa
e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa sarà
prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale
impegnato nel settore;
i) quanto sopra definito si applica anche al personale operante nei corsi
di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per lavoratori (150 ore),
fino al completo riassorbimento nei centri territoriali permanenti.
Capo VI - Aspetti economico-retributivi
generali
Art 40 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari derivanti dallart.
1 del CCNL stipulato in data 17.4.96 sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nelle tabelle D1 e D2, alle scadenze
ivi indicate.
2. Per effetto degli incrementi
indicati al comma 1, i valori dei degli stipendi annui sono rideterminati
nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella E
3. Le misure degli stipendi
risultanti dallapplicazione del presente articolo hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive,
sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale
e privilegiato, sullindennità di buonuscita, sullindennità
di cui allart. 62, comma 6, del CCNL del 4/8/1995, sullequo
indennizzo e sull'assegno alimentare.
4. I benefici economici
risultanti dallapplicazione del presente articolo sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal comma 1 al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza contrattuale. Agli effetti dellindennità di buonuscita e
di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
Art.41 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Alla contrattazione integrativa sono destinate
quote parti delle risorse finanziarie di cui allarticolo 2, comma
9, della legge 27 dicembre 1997, n.° 450, e dellarticolo 2, commi
8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n.449, nonché le risorse finanziarie
individuate specificatamente per il personale del comparto scuola rinvenienti
da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle
derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista
dal D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data
4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27, comma
4, e 77 del citato contratto.
2. Più particolarmente e
per una maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito, le risorse
finanziarie destinate alla contrattazione integrativa:
a. limporto di lire 198 miliardi corrispondenti al recupero dellinflazione
programmata sullaccessorio disponibile con decorrenza 31.12.1999,
ed a valere sulle disponibilità dellanno 2000, quale quota parte
delle risorse destinate alla contrattazione collettiva dallart.2,
comma 9, della legge 450/97;
b. le risorse indicate dallart.2, comma 9, della legge n. 449/98
(0,8% della massa salariale) per la quota parte da destinare al personale
del comparto scuola ammontante a lire 97 miliardi per lanno 1999
ed a lire 508 miliardi per lanno 2000;
c. gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, per lanno 1999 e successivi, relativi al fondo
per il miglioramento dellofferta formativa e per le prestazioni
aggiuntive di cui alle pertinenti Unità Previsionali di Base (U.P.B. 3.1.1.2
Cap. 1051; U.P.B. 4.1.1.2 Cap. 5963; U.P.B. 5.1.1.2
Cap. 5964; U.P.B. 6.1.1.2 Cap. 5965; U.P.B. 7.1.1.2 Cap.
5966; U.P.B. 10.1.1.2 Cap. 5967; U.P.B. 11.1. 1.2 Cap 5968).
Per lanno 1999 sono utilizzabili le somme residue sui predetti capitoli
di bilancio;
d. le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, per lanno 1999 e successivi, al capitolo 1294 (U.P.B.
2.1.3.3.) ai sensi dellarticolo 40 della legge 27 dicembre 1997,
n.449. Dette somme sono quantificate in lire 185 miliardi per lanno
1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dallanno 2000;
e. ulteriori economie rispetto a quelle previste dall'art.40, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n.449, fatte salve le quote che disposizioni
di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, nonché ogni
altra risorsa finanziaria diretta a remunerare le prestazioni lavorative
del personale;
f. le somme di lire 800 miliardi, di lire 900 miliardi e di lire 1000
miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001 da imputare
allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999
2001, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno
1999, mediante parziale utilizzazione dellaccantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione;
g. le risorse derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare
prevista dal D.P.R. 399/1998 a quella vigente, in coerenza con quanto
previsto dagli artt.27, comma 4, e 77 del CCNL sottoscritto il 4 agosto
del 1995, quantificate in lire 130 miliardi, in lire 260 miliardi ed in
lire 425 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001, fermo
restando che le risorse eventualmente non utilizzate in ciascuno degli
anni 1999 e 2000 possono essere utilizzate, nel limite massimo di lire
260 miliardi, nellanno successivo, giusta nota Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 1998, prot. n. 218904.
Art 42 -
FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Le risorse destinate
alla contrattazione integrativa sono finalizzate a riconoscere lo specifico
impegno del personale scolastico per la efficace attuazione dellautonomia
e degli altri processi innovatori in atto nella scuola, che richiedono
una professionalità arricchita in relazione alla maggiore complessità
della nuova organizzazione del lavoro. Tuttavia, considerato che talune
delle risorse di cui al precedente articolo 41, ancorchè già determinate
nelle singole entità, potranno essere rese spendibili solo dopo il perfezionamento
dei provvedimenti che ne presuppongono lutilizzazione, è indispensabile
destinare le stesse al finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente
definiti nei commi seguenti, al fine di dare indirizzi certi alla contrattazione
integrativa.
2. Per compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del
processo dellautonomia scolastica. A tale fine sarà corrisposto
un compenso individuale accessorio, indifferenziato per il personale docente
e, relativamente al personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo
e del responsabile amministrativo), in base ai profili professionali,
con decorrenza luglio 1999. Alla predetta finalità sono destinate, oltre
alle somme di lire 100 miliardi, di lire 500 miliardi e di lire 400 miliardi,
rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001, da portare in diminuzione
delle disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero della
Pubblica Istruzione di cui allarticolo 41, comma 2, lettera c),
le risorse finanziarie di cui allarticolo 41, comma 2, lettera f),
previa avvenuta approvazione del provvedimento legislativo che ne autorizza
lutilizzazione. Queste ultime risorse, riferite allanno 1999,
sono utilizzabili per la finalità di cui al presente comma per lire 700
miliardi.
3. Sarà erogata una maggiorazione
retributiva connessa allo sviluppo della professionalità docente nelle
misure e con le modalità stabilite dallarticolo 29. Allattivazione
di tale istituto contrattuale si provvede per lanno 2000, mediante
lutilizzazione di quota parte delle risorse indicate allart.
41, comma 2, lettera g). A decorrere dallanno 2001, le predette
risorse sono integrate con quelle indicate allart. 41, comma 2,
lettera d), nonché di quota parte delle risorse indicate alla lettera
c) del citato articolo 41, comma 2. In sede di contrattazione integrativa,
al fine di dare attuazione allistituto, sarà determinato il numero
dei beneficiari, entro il limite stabilito al citato articolo 29 (in relazione
alla effettiva disponibilità delle risorse indicate allart. 41,
comma 2, lettera d).).
4. Nellambito delle
disponibilità finanziarie complessive indicate allart. 41 sono,
poi, destinate, agli istituti di seguito riportati, le somme indicate
per ciascuno degli istituti medesimi:
- lire 234 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal 1 settembre
1999, per corrispondere compensi accessori per lespletamento di
funzioni connesse allo svolgimento di funzioni strumentali al piano dellofferta
formativa di cui allart. 28;
- lire 160 miliardi, a decorrere dallanno 1999, per la copertura
degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli istituti contrattuali
preesistenti, ivi compresi quelli relativi al personale delle scuole italiane
allestero. La eventuale somma non utilizzata per le predette finalità
costituisce ulteriore dotazione del fondo per il miglioramento dellofferta
formativa;
- lire 80 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal 1 settembre
1999, per rivalutare lindennità di direzione ai capi distituto
e le indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili
amministrativi;
- lire 100 miliardi, in ragione danno a decorrere dall1/9/1999,
per corrispondere compensi accessori per la valorizzazione professionale
al personale ATA secondo quanto previsto dallarticolo 36;
- lire 93 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal 1 settembre
1999, per corrispondere particolare compensi per il personale impiegato
in scuole di aree a rischio sociale;
- lire 322 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal 1 settembre
1999, da destinare ai compensi per il personale impegnato negli interventi
didattici educativi.
5. A decorrere dallanno
1999, tutte le risorse di cui allart. 41 non utilizzate per compensare
gli istituti indicati ai commi 2, 3 e 4 costituiscono la dotazione finanziaria
del fondo di scuola per il miglioramento dellofferta formativa e
per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive. La contrattazione integrativa
ne definirà la finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di
attribuzione alle singole istituzioni scolastiche, prevedendo, altresì,
che le somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun anno siano
utilizzate per le stesse finalità nellesercizio successivo.
Art. 43 -
CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE
E garantita la piena
contrattualizzazione dei criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore
somma destinata dallo Stato, da enti pubblici o privati a compensare attività
del personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione integrativa
nazionale.
Capo VII Disposizioni finali
ed integrative
ART. 44 -
SEQUENZE CONTRATTUALI
1. Con apposite, successive
sequenze contrattuali le parti firmatarie del presente CCNL definiranno
gli istituti specifici e le modalità applicativa relativi a:
a) entro il 30 giugno 1999:
- personale delle Accademie e conservatori;
- personale delle scuole italiane allestero;
- personale delle istituzioni educative;
- personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP.
- procedure di conciliazione e arbitrato;
- procedure di cui allarticolo 14.
b) entro il 31 dicembre 1999:
completamento della contrattualizzazione degli istituti del rapporto di
lavoro ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare,
ai sensi dellart. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni
e integrazioni. Nelle more le norme di legge e contrattuali non espressamente
abrogate rimangono in vigore.
2.Le parti firmatarie si
impegnano ad adeguare le norme del presente CCNL, in relazione alla piena
attuazione dellautonomia scolastica entro il 30. 6. 2000 e ad eventuali
ulteriori modifiche legislative intervenute.
ART. 45 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di
procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare
per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della Legge
n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire
un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare lincidenza
delle spese di gestione, le parti potranno definire listituzione
di un Fondo pensione unico anche con i lavoratori appartenenti ad altri
comparti.
3. La misura percentuale
della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella
dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione
delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla
stipula dellAccordo quadro Governo-Confederazioni e dellemanazione
dellapposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale
saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita
in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché
la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo
pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso
secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente
articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire
alla sottoscrizione dellaccordo istitutivo del Fondo pensione complementare,
definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire
il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci
del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede
di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno
alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini
che una prima verifica circa lo stato dellattività normativa e il
contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 giugno
1999.
ART. 46 -
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
1. Il diritto alla fruizione del servizio
di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna
classe o sezione durante la refezione.
2. Nelle sezioni di scuola materna funzionanti
secondo lorario giornaliero previsto dallart. 104, 1° comma
del D. Lgs. n. 297/94, ha diritto linsegnante in servizio in ciascuna
sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dellorario di
funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino contemporaneamente
due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita linsegnante
assegnato al turno pomeridiano.
3. Nella scuola elementare hanno diritto
gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi
che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede
rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare lassistenza
educativa alla mensa nellambito dellorario di insegnamento.
4. Nella scuola media hanno diritto i docenti
in servizio nelle classi a tempo prolungato, che prevedono lorganizzazione
della mensa, assegnati sulla base dellorario scolastico alle attività
di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza
sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi
dellart. 278 del D. Lgs. n. 297/94.
5. Ulteriori, eventuali modalità attuative
possono essere definite in sede di contrattazione integrativa nazionale,
ferme restando le competenze del Ministero della Pubblica Istruzione per
quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai comuni.
ART. 47 -
AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
Nelle istituzioni scolastiche con consistente
presenza di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o
nomadi, sarà realizzato:
- uno specifico piano di formazione del personale, nellambito e
con le risorse destinate alla formazione del personale della scuola;
- attraverso adeguate forme contrattuali, la presenza di mediatori linguistici
da utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso convenzioni con gli enti
locali.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti la misura
ed i criteri di erogazione delle risorse per sostenere il maggior impegno
del personale delle scuole interessate.
Art 48 - NORMA DI SALVAGUARDIA
Le norme legislative, amministrative o contrattuali
non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano
in vigore in quanto compatibili.
Art. 49 - ASSENZE PER FERIE,
MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
A - Il comma 10 dell'art.19 del CCNL 4-8-1995
è così sostituito:
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate
esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il
godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico
di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente
entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività
didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute
nellanno di competenza anche nei periodi di normale attività, con
esclusione del periodo di avvio dellanno scolastico e di quelli
riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non
godute nellanno successivo, non oltre il mese di aprile.
B - Il comma 1 dellart. 21 è così sostituito:
1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato
sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti
per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico,
ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado
e di affini di primo grado: giorni 3 per evento.
I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo distituto
da parte del personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da
parte dei capi dIstituto.
C - Il comma
2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nellanno scolastico
tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati,
anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti.
Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi
di attività didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL 4-8-1995 indipendentemente
dalle condizioni previste in tale norma.
D - Il comma 8 dell'art.23
del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza
per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi
o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico
accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi
dellart. 61. comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi
di assenza;
b) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi
del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
E - Al comma 8 dell'art.23
del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 8 bis:
8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente
e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni
di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti
alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
F - Il comma 10 dell'art.23
del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare
o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato
medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi
entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo
esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
G - Il comma 11 dell'art.23
del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
11. Listituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza
può disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
Tale disposizione può avvenire fin dal primo giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali
pubblici o convenzionati.
H - Al comma 1 dell'art.24
del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1bis L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui
all'art.3, comma 6 e 7, del DPR 399/1988, ed al personale di cui al comma
3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla durata dell'incarico.
I - Il comma 5 dell'art.25
del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
1. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio
si intende realizzata nel caso in cui, nellanno scolastico immediatamente
precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno
180 giorni, anche con contratti stipulati nelle scuole statali per diverse
tipologie di lavoro.
L - Il comma 18 dellart. 25 del CCNL
4/8/95 è così sostituito:
Il personale di cui al comma 8 ha lo stesso trattamento per le assenze
del personale di cui al comma 6.
M - In sede di contrattazione
integrativa nazionale, le parti si riservano di verificare il costo delle
modificazioni normative di cui al presente articolo, tenendo conto delle
risorse stanziate a tale proposito. Ciò al fine di valutare lintroduzione
di ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali di cui al
presente articolo.
ART.50 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
Il periodo trascorso dal
personale della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa
sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo con retribuzione a
carico dell'Amministrazione della P.I., è valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento
economico previsto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2.
In sede di contrattazione
integrativa nazionale saranno definiti criteri, modalità e misure dei
compensi accessori da destinare al personale di cui al presente articolo.
Restano ferme le disposizioni
in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale
scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
Tabella A
- Profili professionali
1.I profili professionali del personale ATA
sono individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art.32.
Le modalità di accesso restano disciplinate
dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali
che sono individuati dalla tabella B.
D/1: Profilo: Direttore
amministrativo (per i Conservatori e le Accademie)
E responsabile dellosservanza delle leggi e regolamenti. Nellambito
delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili
e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi
assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue
dirette dipendenze.
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza
esterna. E' funzionario delegato.
Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione,
di cui è segretario, e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio
d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione
autonoma dell'istituzione; è segretario del Consiglio di Amministrazione
e in tale ambito può formulare pareri.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione
dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti
di istruzione artistica.
D/2: Profilo: Direttore
dei servizi generali ed amministrativi
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza
esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili
e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi
assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue
dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella
definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile,
di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza
anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Lespletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare lunitarietà
della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza
e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dellistituzione
scolastica, in particolare del piano dellofferta formativa.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione
dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni
scolastiche.
C/1: Profilo: Responsabile
amministrativo
Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della
normativa vigente nonchè delle procedure amministrativo contabili. Organizza
i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile
del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo
contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti
rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai
servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il
relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni,
nonchè di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni
discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di
gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle
delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile
e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli
atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale,
elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e
la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso
di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione
di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie
e nei Conservatori svolge attività di collaborazione diretta con il direttore
amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi
e generali; è consegnatario dei beni mobili; sostituisce il direttore
amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario
delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività
tutorie nei confronti di personale neo assunto.
(detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori) .
C/2 Profilo: Assistente
di Biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica
E addetto ai servizi di biblioteca, allinventariazione, alla
classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di materiali e di documentazioni)
esistenti, cura la conservazione del materiale affidato. E responsabile
dellintegrità del materiale bibliotecario affidatogli.
B/1: Profilo: Assistente
amministrativo
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale
e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di
strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi
nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili
della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive
e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione
con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo
nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio
e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni
connessi con il proprio lavoro.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto,
con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione
delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico,
partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative
giacenze, nonchè dello stato di conservazione del materiale librario.
Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori
o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione
e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.
B/2 Profilo: Assistente
tecnico
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale,
conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di
utilizzazione degli stessi, nonchè di esecuzione di procedure tecniche
e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente
relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con
gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro
con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni
ricevute. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine
o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in
relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla
conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati
dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle
finalità formative. In questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze
didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e
reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo,
l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature
tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del
materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino.
Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico
o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature
tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione
di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali
partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in
settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.
B/3: Profilo: Cuoco
Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale,
conoscenza di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini
di valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi nonchè di esecuzione
di procedure tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute,
procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari
connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei pasti,
alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a cui è
addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica
di cui cura l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:
- alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali
sulla base delle tabelle dietetiche;
- alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche
del trattamento alimenti;
- allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento
della cucina.
Provvede, inoltre:
- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la
preparazione dei pasti;
-alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle
attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici;
- all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
- alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina
e mensa.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei
servizi di cucina.
B/4: Profilo: Infermiere
Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive
modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento
dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle
istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere
professionale di tipo specialistico. E' addetto alla organizzazione ed
al funzionamento dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalità.
In particolare:
- provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale
di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente
necessarie;
A/1: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico
Esegue nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative
a carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica,
con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle
procedure stabilite.
Articolazioni del profilo:
a) - guardarobiere:
esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia,
la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto.
Provvede inoltre:
- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione
e al mantenimento in efficienza del materiale;
- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata
e dell'uscita del materiale che gli è affidato;
- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi
al funzionamento del guardaroba.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei
servizi di guardaroba.
b) - addetto alle aziende agrarie:
esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda
agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni
semplici caratterizzate da procedure ben definite.
In particolare, è addetto:
- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle
colture, alla raccolta dei prodotti;
- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio
e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
- alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature,
materiale e prodotti, secondo le modalità prescritte;
- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti
dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione
e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio,
serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;
- alla conduzione di macchinari agricoli, purchè provvisto di apposita
patente, se necessaria;
- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione
dell'azienda.
A/2: Profilo: Collaboratore
scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità
connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata
da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non
specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti
di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico;
di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi
scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza
generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine
e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento
dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese
le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi
delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli
stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse
al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di
alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei
locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e
relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento
delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto
dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con
i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni
comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle
aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo
anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione
della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione
e aggiornamento.
Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili,
giardinaggio e simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica
nonchè ai servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture
scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento
purchè provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e
ascensori.
Tabella B
- Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale
ATA.
Direttore amministrativo nelle
Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e
amministrative; in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime,
titoli equipollenti.
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali
e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.
Responsabile amministrativo:
- a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio
con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore;
rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati
dagli istituti professionali per i servizi commerciali;
c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di
maturità di tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali
per i servizi commerciali e turistici.
I titoli elencati sono validi purche' congiunti a uno dei corrispondenti
titoli di specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e
specializzazione (post secondario);
- corsi di formazione professionale regionali di secondo livello (riservati
ai diplomati) rilasciato al termine di corsi svolti in regime di convenzione
ed attinenti alle discipline amministrativo contabili.
- diploma universitario relativo a corsi specifici.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e'
valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia
bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali
o economico-aziendali o finanziarie).
In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, e'
valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea
anche in discipline non specifiche.
Assistente di biblioteca
nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado
congiunto ad attestato professionale in archivistica o biblioteconomia
e, limitatamente ai Conservatori, diploma di Conservatorio.
Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto
alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di aziende; operatore
della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica
per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine
di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e'
valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari.
Assistente tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica,
rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L.
n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere
a), b), c), e' valido qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle
specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale
alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica
rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L.
n. 845 del 1978.
Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale
alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica
rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L.
845 del 1978.
Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di scuola media.
- b) attestato di qualifica specifica.
Per il personale ATA che,
in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare,
prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di
lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali
degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi.
___________________________
Tabella C - Corrispondenza
tra aree e profili professionali del personale ATA
Nuove
Aree
|
Profili
professionali previsti dal
CCNL 4-8-1995
|
|
|
|
Direttore
amministrativo |
D |
Direttore
dei servizi generali ed amministrativi |
|
|
C |
Responsabile
amministrativo |
|
Assistente
di biblioteca |
|
|
|
Assistente
amministrativo |
B |
Assistente
tecnico |
|
Cuoco |
|
Infermiere |
|
|
|
Guardarobiere |
A |
Addetto
alle aziende agrarie |
|
Collaboratore
scolastico |
Tabella D1
AUMENTI
POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1.11.1998
Anni |
Collaboratore scolastico
|
Guardarobieri
Aiuto-cuochi
|
Assistenti
Amm.vi
|
Responsabili
amministrativi
|
Docente scuola materna ed elementare
|
Docente diplomato istituti sec. II grado (1)
|
Docente scuola media
|
Docente laureato istituti sec. II grado (2)
|
Docente Conservatorio
|
Direttore amm.
Cons.ed Accad.
|
Direttore didattico e Direttore Conserv. Preside
|
Da 0 a 2 |
34.000 |
35.000 |
38.000 |
43.000 |
43.000 |
43.000 |
47.000 |
47.000 |
57.000 |
50.000 |
66.000 |
Da 3 a 8 |
35.000 |
36.000 |
39.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
48.000 |
50.000 |
59.000 |
52.000 |
68.000 |
Da 9 a 14 |
37.000 |
38.000 |
42.000 |
48.000 |
48.000 |
48.000 |
52.000 |
54.000 |
66.000 |
56.000 |
74.000 |
Da 15 a 20 |
39.000 |
40.000 |
45.000 |
52.000 |
52.000 |
52.000 |
57.000 |
59.000 |
72.000 |
61.000 |
80.000 |
Da 21 a 27 |
41.000 |
42.000 |
47.000 |
56.000 |
56.000 |
58.000 |
62.000 |
66.000 |
76.000 |
67.000 |
87.000 |
Da 28 a 34 |
43.000 |
44.000 |
50.000 |
60.000 |
60.000 |
62.000 |
67.000 |
70.000 |
81.000 |
73.000 |
95.000 |
Da 35 |
44.000 |
45.000 |
51.000 |
63.000 |
63.000 |
65.000 |
70.000 |
74.000 |
86.000 |
78.000 |
102.000 |
Tabella D2
AUMENTI
POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1.6.1999
Anni |
Collaboratore scolastico
|
Guardarobieri
Aiuto-cuochi
|
Assistenti
Amm.vi
|
Responsabili
amministrativi
|
Docente scuola materna ed elementare
|
Docente diplomato istituti sec. II grado (1)
|
Docente scuola media
|
Docente laureato istituti sec. II grado (2)
|
Docente Conservatorio
|
Direttore amm.
Cons.ed Accad.
|
Direttore didattico e Direttore Conserv. Preside
|
Da 0 a 2 |
28.000 |
29.000 |
32.000 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
39.000 |
39.000 |
48.000 |
42.000 |
55.000 |
Da 3 a 8 |
29.000 |
30.000 |
33.000 |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
40.000 |
41.000 |
49.000 |
43.000 |
56.000 |
Da 9 a 14 |
31.000 |
31.000 |
35.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
44.000 |
45.000 |
55.000 |
47.000 |
62.000 |
Da 15 a 20 |
32.000 |
33.000 |
37.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
48.000 |
49.000 |
60.000 |
51.000 |
67.000 |
Da 21 a 27 |
34.000 |
35.000 |
40.000 |
47.000 |
47.000 |
49.000 |
52.000 |
55.000 |
64.000 |
56.000 |
72.000 |
Da 28 a 34 |
36.000 |
36.000 |
41.000 |
50.000 |
50.000 |
52.000 |
56.000 |
59.000 |
68.000 |
61.000 |
79.000 |
Da 35 |
37.000 |
37.000 |
43.000 |
53.000 |
53.000 |
54.000 |
59.000 |
61.000 |
72.000 |
65.000 |
85.000 |
NOTA (1): Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori
NOTA (2): Anche assistenti delle Accademie di belle arti
Tabella E
POSIZIONI
STIPENDIALI A REGIME DAL 1.6.1999
|
Collaboratore scolastico
|
Guardarobieri
Aiuto-cuochi
|
Assistenti
Amm.vi
|
Responsabili
amministrativi
|
Docente scuola materna ed elementare
|
Docente diplomato istituti sec. II grado (1)
|
Docente scuola media
|
Docente laureato istituti sec. II grado (2)
|
Docente Conservatorio
|
Direttore amm.
Cons.ed Accad.
|
Direttore didattico e Direttore Conserv. Preside
|
Da 0 a 2 |
11.240.000 |
11.831.000 |
13.889.000 |
17.446.000 |
17.446.000 |
17.446.000 |
19.853.000 |
19.853.000 |
26.644.000 |
21.567.000 |
32.147.000 |
Da 3 a 8 |
11.682.000 |
12.273.000 |
14.469.000 |
18.241.000 |
18.241.000 |
18.241.000 |
20.739.000 |
21.673.000 |
28.072.000 |
22.566.000 |
33.625.000 |
Da 9 a 14 |
13.324.000 |
13.891.000 |
16.567.000 |
20.729.000 |
20.729.000 |
20.729.000 |
23.656.000 |
24.616.000 |
32.380.000 |
25.677.000 |
38.022.000 |
Da 15 a 20 |
14.853.000 |
15.432.000 |
18.539.000 |
23.623.000 |
23.623.000 |
23.623.000 |
27.005.000 |
28.218.000 |
36.676.000 |
29.312.000 |
42.407.000 |
Da 21 a 27 |
16.358.000 |
16.973.000 |
20.535.000 |
26.441.000 |
26.441.000 |
27.818.000 |
30.277.000 |
32.842.000 |
39.772.000 |
33.184.000 |
46.828.000 |
Da 28 a 34 |
17.481.000 |
18.071.000 |
21.963.000 |
29.208.000 |
29.208.000 |
30.573.000 |
33.485.000 |
35.862.000 |
43.132.000 |
37.178.000 |
52.678.000 |
Da 35 |
18.290.000 |
18.894.000 |
23.049.000 |
31.280.000 |
31.280.000 |
32.658.000 |
35.862.000 |
38.262.000 |
46.468.000 |
41.048.000 |
57.099.000 |
NOTA (1): Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti
accompagnatori
NOTA (2): Anche assistenti delle Accademie di belle arti
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In conformità
a quanto previsto dal Protocollo dintesa sul lavoro pubblico del
12 marzo 1997, che destina alla formazione una quota pari all1%
della spesa per il personale, e dal Patto sociale per lo sviluppo e loccupazione
del 22 dicembre 1998, allegato 5, le parti convengono sullopportunità
di favorire un significativo incremento dei finanziamenti da destinare
alla formazione, anche ai fini dellattivazione di periodi sabatici.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Con riferimento allarticolo
29 (Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente),
a partire dal mese di giugno del 2000, a cadenza semestrale, il Ministero
della Pubblica Istruzione fornirà una esauriente informazione sullo stato
di attuazione dellistituto nel corso di un apposito incontro convocato
dallARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti impegnano il Ministero
della Pubblica Istruzione ad assumere le opportune, urgenti iniziative
volte ad estendere al personale della scuola, sulla base di apposite risorse,
la normativa in materia di erogazione dei buoni pasto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano sullopportunità
che il MPI ricerchi le soluzioni e la copertura finanziaria necessarie
a dare attuazione agli impegni assunti dal Governo per:
· la defiscalizzazione delle spese sostenute per l'acquisto
di libri e riviste;
· la gratuità dell'ingresso ai musei ed alle pinacoteche.
DICHIARAZIONE A VERBALE
SNALS CONFSAL
Lo SNALS ribadisce tutte
le censure svolte nel ricorso pendente presso la Pretura del lavoro di
Roma, avverso il nuovo sistema di rappresentanza sindacale fondato sulla
costituzione di R.S.U.
Alla sottoscrizione del presente contratto non può essere, pertanto, attribuito
il valore di accettazione, anche implicito, delle R.S.U. ovvero di rinunzia
al ricorso giurisdizionale proposto avverso il nuovo sistema di rappresentanza
predetto.
Lo SNALS esprime riserva in merito alla normativa contrattuale di cui
al titolo 1, capo 2 (relazioni sindacali) con particolare riferimento
allarticolo 6 (relazioni a livello di istituzione scolastica) e
allarticolo 9 (composizione delle delegazioni).
Allegato ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 146/90
ART.1 - SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare
essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
a)listruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati
dallart.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dellintegrità
fisica delle persone;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e
beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;
sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti
connessi con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti
strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).
ART. 2 -
PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nellambito dei servizi pubblici essenziali di cui all
art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi,
leffettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per
gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dellart. 1 della
legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili
da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l esercizio
del diritto di sciopero con la garanzia del diritto allistruzione
e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini
e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami
finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di
istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di
licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale
e di licenza darte, esami di abilitazione allinsegnamento
del grado preparatorio, esami di stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti,
nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove linterruzione
del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole
per quanto attiene alla cura e allallevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi
e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e
delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione
decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario
in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle
precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed
alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo,
saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti
del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni
indispensabili di cui al precedente comma 1.
Laccordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale;
nelle more della sua definizione restano in vigore le norme derivanti
dai precedenti accordi nella stessa materia.
3. In occasione di ogni
sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale
a rendere comunicazione volontaria circa ladesione allo sciopero
entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero
oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi
d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico
e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno
le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie
nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore
dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per
consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione
dellastensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione
di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo distituto o dal provveditore
agli studi.
4. I Capi distituto,
in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della
comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti
sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di
cui al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni
scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati
dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili
di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati
cinque giorni prima delleffettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo
alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo
sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo distituto, le relative
funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte,
nellordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente
più anziano detà in servizio.
I capi distituto e gli organi dell Amministrazione scolastica,
ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati
relativi alladesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.
ART. 3 - NORME DA RISPETTARE
IN CASO DI SCIOPERO
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero
relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze
sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e
deve contenere lindicazione se lo sciopero sia indetto per lintera
giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso
non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che
interessino più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture
e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle
amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il
periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione
e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto
deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto
del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze
di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al
Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati
agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti
radiotelevisive di maggiore diffusione nellarea interessata dallo
sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e leventuale
revoca dellazione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano
che gli organi di informazione garantiscano allutenza una informazione
chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla
frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire
i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati
nellarticolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che leffettiva garanzia del diritto allistruzione
e allattività educativa delle relative prestazioni indispensabili
indicate nellarticolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa
lefficacia dellanno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi,
anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per
le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento
della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore
individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole
materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12
giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o
di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di
scuola i due giorni consecutivi; tra unazione e la successiva deve
intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti
per lintera giornata - possono essere effettuati soltanto nella
prima oppure nellultima ora di lezione o di attività educative,
o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono
essere effettuati soltanto nella prima o nellultima ora di ciascun
turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi
saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nellultima
del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere
precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure lultima ora di
lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi
sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera
b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di
sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali allinsegnamento
deve essere stabilita con riferimento allorario predeterminato in
sede di programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni
dovranno garantirne comunque lefficace svolgimento e non potranno
comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date
previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali
è prevista leffettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali
non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione
delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle
scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali
è prevista leffettuazione degli scrutini finali non devono differirne
la conclusione nei soli casi in cui il compimento dellattività valutativa
sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di
istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque
comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5
giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e
di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal
lavoro in difesa dellordine costituzionale o di protesta per gravi
eventi lesivi dellincolumità e della sicurezza dei lavoratori.
ART. 4 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di prevenire e di
comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti
di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni
di sciopero ovvero lemanazione di provvedimenti riguardanti conflitti
in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione
davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono
essere istituiti entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente
contratto, dintesa tra le parti stesse, presso il Ministero della
Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati
agli studi per quelli a livello locale.
2. Durante lesperimento
dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero
di cui allart. 3, le amministrazioni si astengono dalladottare
iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti
nel conflitto.
|