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A proposito della formazione
duale
di Maurizio Tiriticco
Ho sempre sostenuto che
non è tanto la Moratti che vuole istituire ex novo una formazione
duale quanto, invece, che è opportuno SUPERARE tutta una
tradizione di formazione duale che di fatto e di diritto è
sempre esistita e che con le innovazioni della maggioranza di centrosinistra
non è stata liquidata affatto.
Si legga quanto è
testualmente scritto nella Legge 30/2000 nell'articolo 1.
"Comma 1 -
Il sistema educativo di ISTRUZIONE e di FORMAZIONE è
finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel
rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità
di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza
con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari
opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare
le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore,
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche
realtà territoriali".
"Comma 2 -
Il sistema educativo di ISTRUZIONE si articola nella scuola dell'infanzia,
nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel
ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il
sistema educativo di FORMAZIONE si realizza secondo le modalità
previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17
maggio 1999 n.144."
Nel comma 2 si distinguono i due sistemi educativi (di istruzione e di
formazione), si dichiara implicitamente che la legge 30 riguarda l'istruzione
e, per quanto riguarda il sistema di formazione, si rinvia a quanto
si afferma nelle Leggi 196/97 e 144/99.
Andiamo a vedere quali sono le materie a cui si riferiscono le leggi citate.
A) La legge 24
giugno 1997, n. 196 riguarda "Norme in materia di promozione dell'occupazione",
norme che, quindi, hanno poco a vedere con l'istruzione.
All'articolo 17 si afferma
che, "allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità
di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione
del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con
il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti,
anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di
realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina
organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di
speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione
e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri
generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare
costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di
riforma della disciplina in materia".
Quando andiamo a leggere
i predetti principi, rileviamo quanto segue:
"a) - valorizzazione della formazione professionale quale strumento
per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità
competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento
alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione,
attraverso attività di formazione professionale caratterizzate
da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali
nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori,
dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità
adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;"
(omissis)
"e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di funzioni propositive ai fini della definizione, da parte del comitato
di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di
certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;".
Si evincono due conseguenze:
che la formazione professionale, in quanto sistema di formazione, non
si propone come finalità la formazione dell'uomo nel suo insieme,
ma solo la sua valorizzazione professionale nell'ottica delle esigenze
del sistema produttivo. Ed il che - va sottolineato - non è
di per sé negativo, ma conferisce alla formazione un ruolo diverso
rispetto a quello che è conferito al sistema di istruzione.
Del resto, che la formazione professionale costituisse un canale separato
e "diverso" da quello della istruzione era già legittimato
dal nostro ordinamento.
Riporto testualmente uno stralcio della sentenza della Corte costituzionale
n. 89 del 1977. In esso di afferma:
"Occorre, invero, considerare la portata della materia in argomento,
avendo riguardo al concetto di istruzione professionale quale presente
al legislatore all'atto del trasferimento alle Regioni delle funzioni
relative, in adempimento del precetto costituzionale.
"Il nucleo essenziale di tale concetto emerge, con sufficiente chiarezza,
dal dibattito sviluppatosi in sede dottrinale e nelle varie occasioni
di progettazioni normative.
"In sostanza, deve ritenersi che l'istruzione in parola superi l'ambito
del concetto comunemente accolto in precedenza, in quanto ora si caratterizza
per la diretta finalizzazione all'acquisizione di nozioni necessarie
sul piano operativo per l'immediato esercizio di attività tecnico-pratiche,
anche se non riconducibili ai concetti tradizionali di arti e mestieri.
"E sotto tale profilo si distingue dalla istruzione in senso
lato, attinente all'ordinamento scolastico e, tranne le limitate e
transitorie competenze regionali ex art. 4 d.P.R. 1972, n. 10, di competenza
statale; la quale, pur se impartisce conoscenze tecniche utili per l'esercizio
di una o più professioni, ha come scopo la complessiva formazione
della personalità.
"Tale, dunque, essendo la portata della materia 'istruzione professionale'
di competenza regionale, è evidente come non possa considerarsi
ad essa estranea la regolamentazione dei corsi ex lege 1971, n. 426; i
quali, appunto, non risultano rivolti ad una formazione culturale di tipo
generale, sibbene a fornire precisamente quelle cognizioni tecnico-pratiche
(come le conoscenze merceologiche) necessarie per l'esercizio dell'attivita'
di commerciante".
2) che il richiamo al
Ministero del lavoro assume un suo significato preciso, e cioè
che la funzione formativa di un Ministero del lavoro non ha nulla a
che vedere con quella svolta da un Ministero dell'Istruzione.
B) La Legge 17
maggio 1999, n. 144 riguarda "Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali".
E' la legge che con l'articolo 68 istituisce l'obbligo formativo fino
ai 18 anni di età e con l'articolo 69 istituisce l'Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore.
L'articolo 68 recita testualmente:
"Comma 1 - Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale
dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda
l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è
progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo
di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo
anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi
anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione
scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza
regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato.
"Comma 2 - L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto
con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di
una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi
segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato
costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro".
(omissis)
L'articolo 69 recita testualmente:
"Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani
e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione
integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione
e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con
il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato
di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi
dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità
che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo
68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi
e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti
formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione
e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (si tratta del decreto che riguarda
il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59")".
(omissis)
Ne consegue che per la Legge 30/2000 il sistema di istruzione non ha
proprio nulla a che vedere con il sistema di formazione, tant'è
vero che le due leggi (la 196/97 e la 144/99) che sono richiamate per
il sistema di formazione non sono assolutamente correlabili con il sistema
di istruzione.
Se poi leggiamo quanto
sancito dal nuovo articolo costituzionale 117, la separazione tra i due
sistemi è ancora più netta, anche per quanto riguarda le
competenze che sono ripartite tra Stato e Regioni. Ma - va ricordato -
la legge costituzionale 3/2001 ha le sue lontane origini in tutta la riforma
dello Stato di cui la maggioranza di centrosinistra - corifeo Bassanini
- si è sempre fatta convinta promotrice.
In conclusione... perché
ce la prendiamo tanto con Bertagna e con la Moratti?
E, soprattutto, come sarà possibile risalire un percorso che ormai
con la legge costituzionale 3 sembra avere raggiunto il suo esito finale?
Chi mi
sa rispondere?
Risponde
Giorgio Allulli
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