a cura di Rolando Alberto Borzetti
Il P.E.I. è:
- progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei
servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari;
- progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione
dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali.
contiene:
- finalità e obiettivi didattici;
- itinerari di lavoro;
- tecnologie;
- metodologie, tecniche e verifiche;
- modalità di coinvolgimento della famiglia.
tempi:
- si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico;
- si verifica con frequenza trimestrale;
- verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.
L'Indicazione di linee
di intesa tra scuola, Enti locali e AA.SS.LL. in materia di integrazione
scolastica degli alunni portatori di handicap:
La Legge n. 517 del 1977( http://www.edscuola.com/archivio/norme/l517_77.html
) ha inteso favorire, nell'ambito della scuola dell'obbligo, l'attuazione
del diritto allo studio di ciascun alunno e, in particolare, degli alunni
portatori di handicaps prevedendo, agli art. 2 e 7 che "...devono
essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio
socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive
competenze dello Stato e degli Enti locali preposti, nei limiti delle
disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto
dal Consiglio scolastico distrettuale".
La molteplicità e la varietà delle esperienze
sinora realizzate hanno consentito di individuare significativi contributi
e compiti della scuola, particolarmente rispondenti alle finalità
dell'integrazione degli alunni portatori di handicaps.
Se ne propone una esemplificazione:
la programmazione educativa e didattica prevista dai
richiamati art. 2 e 7 della L. n. 517 del 1977 (http://www.edscuola.com/archivio/norme/l517_77.html
)
la specifica formazione in servizio dei docenti;
la possibile prestazione di servizio di altri insegnanti in possesso di
specifici requisiti, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 270 del 1982 (
http://www.edscuola.com/archivio/norme/l270_82.pdf );
l'utilizzazione, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle
scuole, di fondi devoluti all'acquisto ed al rinnovo di sussidi e materiali
didattici previsti dalla programmazione di cui al precedente punto c);
il coinvolgimento degli organi collegiali, anche nei rapporti di collaborazione
con Associazioni ed Enti che operano in favore degli alunni portatori
di handicaps;
le prestazioni del Gruppo di lavoro operante a livello provinciale (vedi
Circ. Min. 227 dell'8 agosto 1975) eventualmente integrato anche con rappresentanti
delle Associazioni degli handicappati e/o dei genitori degli alunni handicappati;
le prestazioni di competenza nell'ambito del servizio socio-psico-pedagogico.
Si devono considerare essenziali, ai fini dell'integrazione degli alunni
portatori di handicaps, anche i contributi degli enti locali: l'emanazione
di leggi regionali o lo stanziamento di fondi; la fornitura e l'adeguamento
di edifici scolastici e arredi;
l'assegnazione alle scuole di personale ausiliario, di
frequente preparato appositamente in vista della collaborazione da dare
agli insegnanti; l'assegnazione di personale assistente per i soggetti
non autonomi (D.P.R. n. 616 art. 42-45), al fine di garantire e favorire
la loro partecipazione alla vita scolastica; la prestazione di servizi
diversi (trasporto, mensa, assistenza, libri, sussidi e materiali necessari
per l'attuazione della programmazione); le prestazioni dei servizi sociali;
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido
e delle scuole materne comunali alle esigenze di bambini portatori di
handicaps, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione
e l'integrazione; l'organizzazione e la gestione (diretta o a convenzione)
di centri ricreativi e di attività pratiche, socio-educative, e
di corsi per la formazione e l'addestramento professionali.
L'attuazione del Servizio sanitario nazionale, con la
costituzionale delle AA.SS.LL., ha demandato inoltre a questi organismi
compiti importanti al fine di favorire il processo di integrazione degli
alunni handicappati (si considerino ad esempio, i servizi di medicina
scolastica, le prestazioni di medici e specialisti, anche tramite convenzioni
con centri universitari, ospedalieri e privati; quelle dei terapisti della
riabilitazione; il servizio dei consultori).
Le indicazioni ( a solo
scopo orientativo):
L'intesa fra i rappresentanti dell'Amministrazione scolastica
degli Enti locali e del servizio sanitario nazionale dovrebbe mirare alla
finalità di perseguire unitariamente in favore di tutti gli alunni
e, in particolare, di quelli portatori di handicaps, l'attuazione dei
precoci interventi atti a prevenirne il disadattamento e l'emarginazione;
e la piena realizzazione dei diritto allo studio.
L'intesa dovrebbe far riferimento alle vigenti disposizioni legislative
statali e regionali; si citano, ad esempio: DD.P.R. n. 416 e n. 420 del
1974, D.P.R. n. 970 del 1975, D.I. n. 49 del 1975, L. n. 360 del 1976,
D.P.R. n. 616 del 1977, L. n. 517 del 1977, D.P.R. n. 384 del 1978, L.
n. 833 del 1978, L. n. 270 del 1982.
Per il conseguimento delle finalità l'intesa dovrebbe prevedere
l'impegno all'attuazione di alcuni compiti-obiettivi comuni:
Identificazione dell'handicap.
Attestazione
Se il bambino al momento dell'ingresso nella scuola,
viene segnalato dalla famiglia come portatore di handicap e necessita
di interventi di sostegno, i genitori devono produrre le documentazioni
mediche già acquisite, convalidate dal Servizio sanitario nazionale.
Se le difficoltà del bambino vengono individuate ed evidenziate
dai docenti, la scuola è impegnata a prendere contatto con i genitori
per acquisire informazioni ed eventuali certificazioni, sottoponendo poi
il caso alla valutazione del servizio sanitario nazionale.
Le particolari difficoltà dell'allievo vanno in ogni caso sintetizzate
dalla USL di competenza in un "profilo-diagnosi" (coperto dal
segreto professionale) e progressivamente aggiornato ad ogni variazione
della situazione e puntualizzato nel momento del passaggio da un ordine
di scuola all'altro.
Programmazione del "piano educativo individualizzato"
Gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi
territoriali di cui sopra, interessando i genitori di ciascun bambino,
definiscono insieme un programma da attuare in un tempo determinato (mese,
trimestre, anno scolastico); collegano e integrano nel "Piano educativo
individualizzato" gli interventi: didattici, educativi, terapeutici,
riabilitativi (scolastici ed extrascolastici).
Vanno stabiliti i tempi e i modi delle verifiche, e concordate le modalità
relative alla redazione, utilizzazione e conservazione della documentazione
a cui fare congiunto, ricorrente riferimento.
Piano educativo individualizzato di alunni portatori di gravi handicaps
Sempre in intesa, e tenuto conto del parere e del contributo
delle famiglie interessate, andrebbe predisposto un programma che preveda,
per gli alunni portatori di gravi handicaps, bisognosi di una specifica,
continua assistenza, la frequenza in uno o più plessi di scuola
comune che, per strutture edilizie, per dotazione di personale, per prossimità
di presidi sanitari e di centri di riabilitazione, siano in grado di garantire
una migliore attuazione del piano educativo individualizzato.
In carenza di strutture scolastiche idonee, si dovranno identificare quelle
ritenute necessarie e prendere iniziative affinché siano adattate
e potenziate.
Calendario degli incontri
Si indicano, a titolo orientativo: riunioni per la formazione
delle classi; riunioni periodiche per la definizione - attuazione - verifica
- del programma; riunioni per la programmazione dell'anno scolastico successivo;
riunioni per facilitare il passaggio a diverso ordine di scuola.
Prevenzione di stati di disagio e di disadattamento
I gruppi professionali, sopra citati, intervengono per
prevenire, rimuovere risolvere i problemi di alunni che presentano difficoltà
connesse a stati di disagio e di disadattamento.
Orientamento
Gli operatori sopra indicati, anche con l'aiuto delle Associazioni, delle
famiglie e dei servizi specializzati, procedono, per quanto di competenza,
alla predisposizione e ricognizione delle strutture: scolastiche, di formazione
professionale, di avviamento al lavoro e alla ricognizione dei centri
e laboratori, verso i quali orientare gli alunni portatori di handicaps,
durante e dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico; consigliano e aiutano
le famiglie.
Proposta di Piano Educativo Individualizzato
Criteri generali:
I soggetti dell'intesa, al fine di attuare il piano educativo individualizzato
per gli alunni portatori di handicaps, concordano i mezzi e i modi per
documentare il comune itinerario operativo.
Questa documentazione non deve intendersi sostitutiva della scheda di
valutazione che resta lo strumento di lavoro specifico dei docenti; né
sostitutiva del "libretto sanitario" previsto dalla L. n. 833/1978
sulla "Riforma del Servizio sanitario nazionale". Essa, dovrà
essere finalizzata a favorire gli interventi interprofessionali previsti
dalla L. n. 517/1977.
Tenendo conto di alcune esperienze in atto, se
ne propone una esemplificazione:
1° Parte:
Identificazione della situazione al momento di ingresso del soggetto portatore
di handicaps nella scuola (materna, elementare, media).
Concorrono alla identificazione del profilo dell'alunno al momento del
suo ingresso nella scuola: operatori scolastici, operatori socio-sanitari,
familiari dell'alunno; l'iniziativa può essere presa da ciascuna
delle componenti.
Si costituisce un gruppo di lavoro composto, di norma, dal Direttore
didattico e dal Preside, dall'insegnante o dagli insegnanti, da uno o
più membri dell'equipe specialistica della ASL ( UONPI, ad es.
: http://www.sirio.regione.lazio.it/distretto41/html/sanita/sanita.htm),
da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell'alunno. Il
gruppo procede alla raccolta dei dati; le riunioni hanno luogo, di norma,
nella sede scolastica.
Con il contributo delle varie competenze e conoscenze si traccia, nella
prima parte del documento, un profilo del soggetto che dovrebbe comprendere:
dati anagrafici, dati familiari, domicilio, indicazione della eventuale
scuola di provenienza, condizioni al momento di ingresso (per esempio:
stato di salute, vista, udito, coordinazione motoria, orientamento, autonomia,
linguaggio in relazione all'età, condizioni psichiche, comportamento
con i coetanei e con gli adulti, situazioni e manifestazioni per cui si
chiedono esami particolari e interventi specializzati, ogni altra notizia
che possa risultare utile)
2° Parte: Valutazione
approfondita
Durante il primo periodo di frequenza scolastica l'alunno viene osservato
dagli insegnanti e dagli operatori socio-sanitari che si propongono di
valutare: gli aspetti generali, i livelli di capacità, i livelli
di apprendimento, le abilità pratiche e operative.
In merito si potrà ricorrere all'uso di strumento di osservazione
come: griglie, schede, guide, ecc., tenendo conto del fatto che la valutazione
approfondita risulta premessa necessaria per la definizione del piano
educativo individualizzato.
Il gruppo di lavoro procede quindi a registrare i dati acquisiti.
3° Parte: Piano
educativo individualizzato
Questa terza parte si dovrebbe articolare in più fogli, in ciascuno
dei quali lo spazio di competenza della scuola risulti affiancato da quello
di competenza degli operatori socio-sanitari e addetti alla riabilitazione.
In modulo sintetico si individuano ed indicano gli obbiettivi.
Per ciascuno... l'interazione tra i docenti, il materiale didattico,
i luoghi e i tempi di azione.
Gli operatori socio-sanitari definiscono, in corrispondenza: gli interventi
terapeutico-riabilitativi, le assistenze e i luoghi di azione
4° Parte: Verifica
Il gruppo si riunisce in date prestabilite (mensili, trimestrali ecc.),
prende atto del programma svolto, delle verifiche attuate dai vari operatori:
esprime una valutazione complessiva, riformula il programma per obiettivi.
I collegi dei docenti, i Consigli di classe e di interclasse partecipano,
secondo competenza, alla definizione del piano educativo individualizzato.
I gruppi di lavoro per l'integrazione degli alunni portatori di handicaps
costituiti presso i Provveditorati, offrono consulenza tecnica, con particolare
riguardo a quanto attiene agli interventi scolastici.
Riferimenti Normativi
Decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri - 23/02/2006 n. 185
"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno
come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma
7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."
Decreto
del Presidente della Repubblica - 24/02/1994 "Atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali
in materia di alunni portatori di handicap."
Legge
- 05/02/1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate."
Circolare
Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione 22/09/1988 n. 262
"Attuazione della sentenza della Corte costituzione n.215 del 3 giugno
1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli
alunni portatori di handicap."
Circolare
Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione 03/09/1985 n. 250
"Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap."
I siti nazionali più attenti ed aggiornati in materia
a cui si rimanda per leggere le norme sono:
www.handylex.org dell'Unione
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
www.superabile.it/superabile/superabilex/cercaleggi
dell'INAIL
www.parlamento.it/parlam/leggi
del Parlamento
ricerca.inps.it/circolari
dell'INPS, sezione delle circolari
Allegato
per PDF e PEI (un esempio)
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