Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
DECRETO MINISTERIALE N. 100 DEL 18 SETTEMBRE 2002
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO l'art. 11 del D.P.R. n. 275/99, che prevede l'adozione di iniziative
su base nazionale finalizzate all'innovazione degli ordinamenti degli
studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi,
i processi di continuità e orientamento;
VISTO il D.I. 26 giugno 2000, n. 234 concernente "Norme in materia
di curricoli dell'autonomia delle istituzioni scolastiche", adottato
ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.275/99;
VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, riguardante l'istituzione del
fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per
gli interventi perequativi;
VISTO il disegno di legge n. 1306, concernente "Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale";
RITENUTO di promuovere, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/99, un
progetto nazionale di sperimentazione, al fine di accompagnare il processo
di riforma all'esame del Parlamento, attraverso l'apporto di un circuito
di scuole che consenta di verificare i contenuti della riforma per la
parte concernente la scuola dell'infanzia e la prima classe della scuola
elementare;
RITENUTO, pertanto, che il progetto di sperimentazione costituisce lo
strumento idoneo per attivare, attraverso la pratica didattica e il coinvolgimento
del mondo della scuola in maniera diretta e partecipata, una approfondita
e puntuale riflessione e verifica atte a sorreggere l'azione riformatrice
e ad evidenziare i fabbisogni della scuola in termini di strutture, personale,
metodologie e finanziamenti, nonché i modelli più efficaci
di organizzazione didattica;
VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell'adunanza del 10 settembre 2002, le cui osservazioni sono accolte
nei limiti e con le precisazioni espressi nella relazione formulata dal
Ministro nella medesima riunione;
ACQUISITE le osservazioni formulate dall'Associazione Nazionale Comuni
Italiani - ANCI - in data 10 settembre 2002 in ordine ai criteri di scelta
delle scuole da coinvolgere nella sperimentazione;
D E C R E T A:
Art. 1
Progetto nazionale di sperimentazione
È promosso un progetto di sperimentazione in ambito nazionale al
quale possono partecipare, di norma, non più di due circoli didattici
o istituti comprensivi per ogni provincia nonché due scuole paritarie
preferibilmente per ogni capoluogo di Regione, con eventuale compensazione
tra tipologie e a livello regionale o nazionale.
La sperimentazione, da attuarsi nell'anno scolastico 2002/2003, assume
le caratteristiche di laboratorio di ricerca sui contenuti attinenti alla
riforma degli ordinamenti scolastici nella scuola dell'infanzia e nella
scuola elementare e, per quest'ultima, limitatamente alla prima classe.
Nelle suddette scuole, ove esistano le condizioni, può essere sperimentata
anche l'anticipazione della frequenza:
nella scuola dell'infanzia, per le bambine ed i bambini che compiono i
tre anni di età entro il 28 febbraio 2003;
nelle classi prime della scuola elementare, per le bambine ed i bambini
che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003.
In presenza di un numero di bambine e bambini eccedente la disponibilità
dei posti, il consiglio di circolo o di istituto individua i criteri per
l'ammissione alla frequenza anticipata.
L'adesione al progetto viene deliberata dagli organi collegiali di circolo
o di istituto secondo la normativa vigente, con particolare riferimento
all'art. 3 del D.P.R. n. 275/99.
Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la sperimentazione dell'anticipo
è attuata, d'intesa con gli Enti Locali interessati, sulla base
della libera adesione dei genitori, nonché in presenza di effettive
condizioni di fattibilità.
I bambini e le bambine, nei confronti dei quali è consentita la
frequenza anticipata nella scuola dell'infanzia, sono individuati facendo
riferimento agli asili nido eventualmente presenti nel territorio, e sempreché
non esistano liste di attesa di coloro che compiano i tre anni di età
entro il 31.12.2002.
Nella prima classe della scuola elementare, ferma restando la libera adesione
dei genitori, ai fini della sperimentazione dell'anticipo, l'individuazione
delle bambine e dei bambini é effettuata tra coloro che, avendone
i requisiti, provengano dalle scuole dell'infanzia nell'ambito territoriale
dello stesso circolo didattico o istituto comprensivo.
Art. 2
Requisiti del progetto
Il progetto di sperimentazione, da elaborare a cura delle scuole interessate
in funzione di una piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, deve
recare l'indicazione dei contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da
utilizzare, delle condizioni organizzative, dei procedimenti metodologici
prescelti e delle relative fasi di attuazione.
Il progetto di sperimentazione attesta l'avvenuta verifica delle condizioni
di fattibilità ed individua le azioni di monitoraggio delle attività
da porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere.
La sperimentazione è recepita nel Piano dell'Offerta Formativa
e viene realizzata in stretta collaborazione con le famiglie interessate.
L'utilizzazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, ai fini della realizzazione della sperimentazione, avviene
nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai contratti
collettivi, che possono essere assolti anche sulla base di una apposita
programmazione plurisettimanale.
La sperimentazione riguarda gli aspetti del progetto nazionale. L'attivazione
della sperimentazione, secondo quanto indicato nei successivi articoli,
avviene nell'ambito della flessibilità organizzativa e metodologico-didattica
prevista dal regolamento sull'autonomia scolastica.
Nella scuola elementare l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera
(inglese) e dell'alfabetizzazione informatica rappresenta connotazione
essenziale del progetto di sperimentazione.
Le innovazioni sperimentali sono realizzate tenendo conto delle disponibilità
di bilancio delle singole istituzioni scolastiche interessate, delle risorse
acquisibili in ambito regionale e di finanziamenti mirati a livello nazionale,
comunque presenti in bilancio.
La sperimentazione è assistita e sostenuta da strutture di supporto,
consulenza e monitoraggio di livello locale e nazionale.
Art. 3
Quadro di riferimento dell'iniziativa
Obiettivi generali e specifici e piani di studio personalizzati
Il quadro di riferimento dell'iniziativa sperimentale, gli obiettivi
generali del processo formativo, nonché gli obiettivi specifici
di apprendimento sono individuati dalle allegate Indicazioni Nazionali
per i piani di studio personalizzati, riferite specificatamente alla scuola
dell'infanzia ed alla scuola elementare, con esclusivo riguardo, per quest'ultimo
grado di studi, alla prima classe.
Aspetti essenziali della sperimentazione sono:
la progettazione, nel quadro degli obiettivi generali del processo formativo
e di quelli specifici di apprendimento, di piani di studio personalizzati,
attraverso l'individuazione di obiettivi formativi correlati alla maturazione
delle competenze degli allievi, al tempo scuola, all'articolazione delle
attività didattiche per sezioni, classi e gruppi laboratoriali
ed alle risorse organizzative dell'istituto;
la compilazione del portfolio delle competenze individuali ai fini dell'orientamento
e della valutazione degli allievi;
la flessibilità del modello organizzativo;
la continuità educativa e didattica per la gestione dell'anticipo
scolastico e per la qualificazione del collegamento tra asili nido, scuola
dell'infanzia e scuola elementare;
l'organizzazione della funzione docente legata all'espletamento di compiti
di tutoraggio, coordinamento, ecc. e le conseguenti esigenze di formazione
in servizio, nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le
relazioni sindacali.
Art. 4
Continuità educativa
Raccordi tra asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare
La scuola dell'infanzia cura l'attivazione di forme di raccordo con i
servizi educativi pre- scolastici ed in particolare con l'asilo nido,
soprattutto laddove si sperimenti anche l'anticipazione della frequenza.
La scuola elementare attiva forme di raccordo pedagogico, didattico ed
organizzativo con la scuola dell'infanzia. I progetti di continuità,
che descrivono anche le modalità di rapporto con i genitori degli
alunni nonché forme di valorizzazione della cultura e della comunità
di appartenenza delle bambine e dei bambini, trovano esplicita formulazione
nei piani dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. Tali progetti
possono prevedere la costituzione di team integrati tra docenti della
scuola elementare e quelli della scuola dell'infanzia.
Art. 5
Flessibilità organizzativa nella scuola dell'infanzia
La sperimentazione nella scuola dell'infanzia comporta un'accentuazione
della flessibilità organizzativa, da articolare con particolare
riguardo agli aspetti concernenti:
la riorganizzazione delle sezioni;
la ristrutturazione degli spazi;
la rimodulazione dei tempi;
la ridefinizione delle attività ricorrenti di vita quotidiana;
il potenziamento dei tempi riservati all'accoglienza.
Nel caso in cui l'iniziativa sperimentale preveda anche l'anticipazione
della frequenza, attraverso intese con gli Enti Locali, viene curata la
collaborazione con gli asili nido del territorio, anche al fine di avvalersi
in convenzione di specifiche figure professionali in essi presenti.
In caso di anticipo della frequenza, nelle scuole interessate alla sperimentazione,
la quota di posti disponibili rispetto al limite massimo viene ridotta
in proporzione.
Art. 6
Flessibilità organizzativa nella scuola elementare
La sperimentazione comporta, per ogni classe prima, un'organizzazione
della prestazione docente in team, la cui flessibilità è
caratterizzata da una differenziazione di funzioni, connesse alla presenza
di un docente tutor, al fine di corrispondere a precisi compiti educativi.
Il docente tutor del team assicura in ciascun gruppo-classe una presenza
temporale settimanale indicativamente individuata tra le 18 e le 21 ore
di insegnamento frontale.
Il docente tutor cura la continuità educativa e didattica e il
rapporto con le famiglie ed assicura, altresì, la coerenza e la
gradualità dei percorsi formativi di ogni alunno, facilitandone
e potenziandone le relazioni interpersonali ed educative. Tale docente
svolge, pertanto, funzioni di coordinatore del team docente e di tutor
nei confronti degli alunni, curando la compilazione del portfolio delle
competenze, d'intesa con gli altri docenti del team, in collaborazione
con le famiglie.
Per lo svolgimento di tali funzioni il docente tutor utilizza le ore mancanti
al completamento dell'orario di servizio in un arco temporale anche plurisettimanale.
La presenza del docente tutor comporta che, in relazione all'organizzazione
didattica della scuola elementare in cui sono previsti di norma tre insegnanti
ogni due classi, le iniziative di sperimentazione di cui al presente decreto
risultano più agevolmente realizzabili nei plessi in cui sono presenti
almeno due classi prime.
All'interno del team nelle classi prime interessate viene individuato
un docente responsabile di attività laboratoriali, secondo le indicazioni
contenute nel progetto sperimentale.
Art. 7
Portfolio delle competenze
La scuola accompagna ciascun bambino con un portfolio (o cartella) delle
competenze, a mano a mano sviluppate, che comprende:
la descrizione dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti;
la documentazione essenziale e significativa prodotta dagli alunni durante
il percorso formativo.
Il portfolio delle competenze individuali è compilato ed aggiornato,
in stretta collaborazione con la famiglia, a cura, rispettivamente, dei
docenti di sezione della scuola dell'infanzia e del docente tutor della
scuola elementare, d'intesa con gli altri docenti del team.
Nella scuola elementare la valutazione periodica e finale, sulla base
della normativa vigente, certifica le competenze acquisite tramite le
unità di apprendimento elaborate durante il percorso scolastico.
Art. 8
Formazione del personale
Nel quadro delle iniziative generali di formazione, vengono assicurate
al personale scolastico coinvolto nella sperimentazione opportune azioni
di formazione in servizio, con metodologie qualificate ed interattive,
quali l'e-learning integrato. Tali attività possono realizzarsi
all'interno della scuola, anche in forma di ricerca-azione o in gruppi
di miglioramento, in collegamento con gli I.R.R.E., i servizi del territorio,
le reti di scuole e gli istituti universitari e di ricerca.
La partecipazione ad attività di formazione deve essere certificata.
Nell'ambito del progetto di sperimentazione le scuole devono prevedere
tempi adeguati per attività collegiali di progettazione, documentazione,
preparazione dei materiali, verifica e valutazione.
Art. 9
Piano regionale delle scuole aderenti alla sperimentazione
Il Direttore Generale regionale, acquisite le delibere di adesione alla
sperimentazione da parte delle scuole, redige il piano regionale delle
istituzioni scolastiche inserite nel programma nazionale di sperimentazione,
tenendo conto dell'esistenza delle migliori condizioni organizzative,
strutturali, professionali e operative tra le quali, a titolo esemplificativo,
si indicano le seguenti:
possibilità di distribuire nelle sezioni e classi funzionanti le
bambine e i bambini di età inferiore rispettivamente a tre e sei
anni;
disponibilità, per la scuola dell'infanzia, di ambienti e spazi
adeguati per lo svolgimento delle attività educative e didattiche
previste dalla sperimentazione;
presenza di docenti disponibili a svolgere, nell'ambito dei vigenti obblighi
di servizio, funzioni di tutoraggio e di coordinamento,nonchè di
personale fornito delle necessarie competenze professionali per attivare
l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione informatica.
Il Direttore Generale regionale interviene, a seguito di motivate richieste
da parte delle scuole interessate alla sperimentazione, per assicurare
le risorse disponibili, anche con il ricorso ai finanziamenti messi a
sua disposizione ai sensi dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Art. 10
Organismi di supporto e sviluppo della sperimentazione
Al fine di sostenere le iniziative di sperimentazione e di dare sviluppo
al processo di qualificazione della scuola dell'infanzia e della scuola
elementare, vengono istituiti un Osservatorio nazionale ed Osservatori
regionali.
L'Osservatorio Nazionale è istituito presso il Dipartimento per
lo sviluppo dell'istruzione del MIUR, con la funzione anche di definire
criteri per il monitoraggio del progetto nazionale di sperimentazione.
La composizione dell'Osservatorio Nazionale è definita con decreto
del Ministro.
L'Osservatorio regionale è istituito, con provvedimento del Direttore
Generale presso ogni Ufficio scolastico regionale, per lo svolgimento
dei compiti indicati al comma precedente. Il predetto Osservatorio è
composto dal Direttore Generale regionale, che lo presiede, da ispettori
tecnici della scuola elementare e dell'infanzia, da un rappresentante
dell'I.R.R.E., dell'Università, degli Enti Locali interessati e
da docenti rappresentanti delle scuole statali e paritarie coinvolte nella
sperimentazione. L'Osservatorio si avvale di gruppi tecnici di supporto
alle istituzioni scolastiche coinvolte nella sperimentazione per la realizzazione
della iniziativa.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 18 settembre 2002
IL MINISTRO
Letizia Moratti
Allegati
Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività
Educative nelle Scuole dell'Infanzia
Indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola
Primaria
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine
del Primo Ciclo di istruzione (6-14 anni)
Il quadro teorico della sperimentazione e il significato dei Documenti
che l'accompagnano. Guida alla lettura
Allegati
Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Direzione Generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della
scuola
Circolare n.101
Prot. n.16214
Roma, 18 settembre 2002
Oggetto: Decreto di attuazione del progetto nazionale di sperimentazione
ex art. 11 D.P.R. n. 275/99 - Scuola dell'infanzia e prima classe di scuola
elementare - Indicazioni e istruzioni.
Con lettera circolare prot. n. 14777 in data 9 agosto 2002 è stata
trasmessa alle SS.LL. la bozza del progetto di sperimentazione nella scuola
dell'infanzia e nella prima classe della scuola elementare per l'anno
scolastico 2002/2003 per gli adempimenti preliminari finalizzati alla
individuazione delle istituzioni scolastiche sperimentali e all'accertamento
delle condizioni di fattibilità.
La formalizzazione del provvedimento era connessa all'acquisizione del
prescritto parere da parte del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione,
tempestivamente richiesto ai sensi dell'art. 11 del Dpr 8 marzo 1999,
n. 275.
In data 10 settembre 2002 il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
ha espresso il richiesto parere, accompagnandolo con una serie di osservazioni
e di proposte opportunamente valutate e accolte nel decreto in oggetto,
nei limiti e con le precisazioni espressi nella relazione formulata dal
Ministro dell'Istruzione nel corso della seduta del Consiglio stesso.
Nel contempo anche l'ANCI, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani,
ha provveduto all'invio di proprie osservazioni sul progetto nazionale
di sperimentazione che sono state attentamente considerate nella predisposizione
del decreto medesimo.
Il decreto in oggetto, emanato al termine della procedura consultiva e
trasmesso con le presenti note, individua gli obiettivi del progetto di
sperimentazione, i criteri e le modalità della sua attuazione sul
territorio nazionale, le condizioni e i requisiti richiesti, le misure
di accompagnamento.
Nell'occasione si ritiene opportuno precisare e chiarire i principali
aspetti del provvedimento al fine di favorire al massimo della funzionalità
l'attuazione del progetto di sperimentazione, affinché possa costituire
effettivamente, nell'insieme delle diverse progettazioni autonomamente
realizzate, un laboratorio di ricerca per la riforma degli ordinamenti
scolastici della scuola dell'infanzia e della scuola elementare (denominata
scuola primaria nel disegno di legge di riforma).
A tale riguardo e nel rispetto delle specifiche competenze dei vari livelli
valutativi e decisionali, si forniscono pertanto indicazioni e istruzioni
di massima, anche nell'intento di realizzare uniformità di criteri
e di comportamenti nelle varie realtà territoriali.
A. Contenuti del progetto sperimentale (art. 3 del decreto)
Il progetto nazionale di sperimentazione ha come oggetto le Indicazioni
Nazionali per i piani di studio personalizzati per la scuola dell'infanzia
e per la scuola primaria che vanno assunte come termini di riferimento
per quanto riguarda gli elementi di innovazione strutturale, gli obiettivi
e gli indirizzi generali.
Successivamente verranno messe a disposizioni di tutte le scuole nel sito
del Ministero le Raccomandazioni di attuazione delle suddette Indicazioni
ed esemplificazioni di quadro orario che, nel pieno rispetto dell'autonomia
didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui agli articoli
4 e 5 del Dpr 275/1999, possono rappresentare un utile punto di riferimento
per adottare soluzioni flessibili e pertinenti alle esigenze locali, al
fine di realizzare efficaci livelli di intervento. Le Indicazioni sono
altresì accompagnate da una sintesi esplicativa che delinea il
quadro teorico della sperimentazione e che guida alla lettura del significato
dei documenti che l'accompagnano. Gli anticipi di ammissione alla scuola
dell'infanzia e alla prima classe della scuola elementare - elemento di
rilevante portata innovativa strutturale - sono da considerare come un'opportunità
irrinunciabile di cui l'istituzione scolastica non può non avvalersi,
dopo avere accertato le condizioni di fattibilità (locali, spazi
didattici, servizi, interazione con le locali strutture dell'infanzia,
presenza di liste d'attesa per la scuola dell'infanzia, disponibilità
di posti nelle sezioni e nelle classi esistenti) e la libera adesione
delle famiglie. Per quanto attiene allo specifico aspetto dell'anticipo
di ammissione di bambini alla scuola dell'infanzia vanno comunque acquisite
le previe intese con l'Ente locale.
Costituiscono contenuto essenziale della sperimentazione:
la progettazione, nel quadro degli obiettivi generali e specifici di
apprendimento, di piani di studio personalizzati, attraverso l'individuazione
di obiettivi correlati alla maturazione delle competenze dei bambini e
degli allievi, al tempo scuola, all'articolazione delle attività
didattiche per sezione, per classe e per gruppi laboratoriali ed alle
risorse organizzative dell'istituto;
la compilazione del portfolio delle competenze individuali ai fini della
valutazione e dell'orientamento dei bambini e degli allievi, della documentazione
dei percorsi seguiti e dei progressi raggiunti;
la flessibilità del modello organizzativo;
la continuità educativa e didattica per la gestione dell'anticipo
scolastico e per la qualificazione del collegamento tra asili nido, scuola
dell'infanzia e scuola elementare;
un'organizzazione della prestazione docente, la cui flessibilità
è caratterizzata da una differenziazione di funzioni, al fine di
corrispondere ai compiti educativi, così come delineato dalle Indicazioni;
l'attivazione del team dei docenti di classe e, per la scuola dell'infanzia,
di gruppi di docenti di più sezioni secondo le nuove esigenze di
programmazione dell'offerta formativa e di coordinamento degli interventi
della funzione docente.
Il progetto sperimentale di istituto è unico, ancorché riferito
alla sperimentazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare.
I collegi dei docenti dei due settori scolastici - si auspica in un unico
momento collegiale, come è ormai prassi consolidata per l'ordinaria
gestione collegiale - definiscono il progetto con attenzione alle specificità
di ciascuno, ponendo particolare cura all'esigenza di rendere unitario
e coerente l'insieme, anziché procedere nel meccanicistico assemblaggio
delle parti.
L'esigenza di unitarietà progettuale è altresì motivata
dalla necessità di pervenire ad una coerente integrazione del Piano
dell'Offerta Formativa, in modo da rappresentare una reale continuità
del processo formativo.
I collegi dei docenti delle istituzioni scolastiche sperimentali procedono
alla definizione del progetto di istituto, adeguando gli obiettivi, i
contenuti e i criteri del progetto nazionale alle specifiche situazioni
locali, prevedendo tempi e modalità per seguire le diverse fasi
di attuazione del progetto, per garantirne la coerenza di realizzazione,
il livello di scientificità e la qualità dei processi e
degli esiti attesi.
Il progetto di sperimentazione viene assunto nel Piano dell'Offerta Formativa
d'istituto con i necessari adattamenti e integrazioni.
I dirigenti scolastici procedono alla designazione del responsabile del
progetto, sulla base delle indicazioni fornite dai collegi dei docenti,
scegliendolo tra i coordinatori di ciascun settore, entrambi individuati
dai collegi medesimi.
Il responsabile opererà di concerto con l'altro insegnante coordinatore,
svolgendo funzione di coordinamento interno ed esterno al progetto.
L'istituzione scolastica valuterà autonomamente l'opportunità
di avvalersi di consulenze scientifiche esterne per l'efficace attuazione
del progetto nelle sue diverse fasi.
B. Condizioni di fattibilità e requisiti del progetto (art. 2)
In linea generale, per quanto attiene la scuola dell'infanzia e la scuola
elementare, è opportuno che l'istituzione scolastica disponga di
proprie risorse strumentali, finanziarie e umane adeguate a sostenere
efficacemente il progetto sperimentale, che potranno successivamente essere
integrate dagli opportuni interventi che l'Amministrazione attiverà.
In particolare le scuole dovranno disporre di spazi didattici, possibilmente
attrezzati, per ospitare anche le attività laboratoriali.
I Consigli di circolo e di istituto, nella predisposizione del programma
annuale, avranno cura di destinare a sostegno della sperimentazione apposite
risorse finanziarie che potranno essere integrate dai fondi a disposizione
dell'Ufficio scolastico regionale per gli interventi connessi con la legge
440/1997.
Sarà opportuno altresì che, anche tenendo conto dei criteri
espressi dal collegio dei docenti, il dirigente, nell'assegnazione alle
sezioni, alle classi e alle attività sperimentali proceda alla
massima valorizzazione delle professionalità presenti nell'istituzione
scolastica al fine di qualificare al meglio gli interventi sperimentali.
Nella scuola elementare la possibilità di attivare l'insegnamento
della lingua inglese e l'alfabetizzazione informatica rappresenta connotazione
essenziale del progetto di sperimentazione. Per l'ottimizzazione delle
risorse strumentali e professionali le istituzioni scolastiche potranno
avvalersi degli interventi in rete di altre istituzioni presenti sul territorio.
Il progetto di sperimentazione, elaborato a cura delle scuole interessate,
in funzione di una piena valorizzazione dell'autonomia scolastica:
riguarda tutti gli aspetti del progetto nazionale e viene attivato nell'ambito
della flessibilità organizzativa e metodologico-didattica prevista
dal regolamento sull'autonomia scolastica;
reca l'indicazione dei contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da
utilizzare, delle condizioni organizzative, dei procedimenti metodologici
prescelti e delle relative fasi di attuazione;
attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità ed
individua le azioni di monitoraggio delle attività da porre in
essere in funzione dei risultati da raggiungere;
viene recepito nel Piano dell'Offerta Formativa;
è realizzato in stretta collaborazione con le famiglie interessate;
si avvale dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai contratti
collettivi, che possono essere assolti anche sulla base di una apposita
programmazione plurisettimanale;
è assistito e sostenuto da strutture di supporto, consulenza e
monitoraggio di livello regionale e nazionale;
può avvalersi di consulenze scientifiche esterne (Università,
IRRE, esperti).
C. Ammissioni anticipate (art. 1)
È consentita l'ammissione anticipata di bambini e bambine alla
scuola dell'infanzia e alla prima classe della scuola elementare nel limite
massimo delle disponibilità di posti nelle sezioni e nelle classi
già costituite per il presente anno scolastico.
Le ammissioni sono consentite, relativamente alla scuola dell'infanzia
e alla prima classe della scuola elementare, a coloro che compiono rispettivamente
tre e sei anni entro il 28 febbraio 2003.
Le ammissioni avvengono senza procedere alla riapertura delle iscrizioni,
in quanto esse non hanno natura di soddisfacimento di un servizio offerto
alle famiglie, bensì, nell'attuale circostanza, rappresentano solamente
un elemento costitutivo del complessivo progetto sperimentale di verifica
della fattibilità della riforma.
L'ammissione dei bambini avviene nel rispetto della libera adesione delle
famiglie, possibilmente in accordo, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia,
con gli asili nido eventualmente presenti sul territorio e d'intesa con
le Amministrazioni comunali, e, per quanto riguarda la scuola elementare,
con le istituzioni dell'infanzia del territorio.
Nel caso in cui il numero delle possibili ammissioni superi la disponibilità
di posti nelle sezioni o nelle classi, il consiglio di circolo o di istituto
definirà i criteri di selezione. La quota di posti disponibili
per il raggiungimento del tetto massimo di bambini per sezione può
essere ridotta di due o tre unità per ciascun bambino di età
inferiore ai tre anni ammesso alla frequenza anticipata della scuola dell'infanzia.
Le ammissioni anticipate non pregiudicano il diritto alla frequenza dei
bambini già iscritti e comunque non possono essere attivate in
presenza di liste di attesa.
Nel caso di accoglimento di bambini in anticipo di frequenza, le istituzioni
scolastiche interessate curano - d'intesa con i Comuni - la collaborazione
con gli asili nido eventualmente presenti sul territorio, anche per avvalersi
di figure professionali specifiche mediante la sottoscrizione di apposita
convenzione o la stipula di contratti d'opera con esperti esterni. Anche
in ragione della possibile presenza di alunni ammessi in anticipo alla
frequenza della prima classe, la scuola elementare attiverà forme
di raccordo pedagogico, didattico ed organizzativo con la scuola dell'infanzia,
prevedendo la costituzione, ove possibile, di team integrati tra docenti
della scuola elementare e quelli della scuola dell'infanzia presenti sul
territorio, con il compito di facilitare l'accoglienza degli ammessi,
la continuità dei processi educativi avviati, l'adattamento dei
percorsi formativi individuali progettati.
D. Flessibilità organizzativa e didattica
In attuazione degli articoli 4 e 5 del Dpr 275/1999 le istituzioni scolastiche
sperimentali possono adottare le opportune flessibilità organizzative
e didattiche per corrispondere meglio agli obiettivi individuati nel progetto
di sperimentazione. In particolare, per quanto attiene la scuola dell'infanzia
(art. 5), la sperimentazione potrà determinare interventi specifici
relativi a:
riorganizzazione delle sezioni, anche in considerazione dell'eventuale
ammissione alla frequenza anticipata di bambini;
articolazione della funzione docente mediante ridefinizione delle competenze
individuali e collegiali, caratterizzate da una differenziazione delle
funzioni, connesse all'attività di coordinamento e agli impegni
correlati all'attivazione di attività di intersezione;
ristrutturazione degli spazi per sostenere in modo funzionale le attività
educative deputate al conseguimento dei nuovi obiettivi formativi individuati
dalle Indicazioni;
scansione del tempo scuola in accordo con le indicazioni espresse dalle
famiglie, e conseguente rimodulazione dei tempi didattici delle attività;
ridefinizione delle attività ricorrenti di vita quotidiana;
potenziamento dei tempi riservati all'accoglienza.
È opportuno precisare che il progetto di sperimentazione del circolo
didattico o dell'istituto comprensivo può anche prevedere l'adesione
di un numero di scuole dell'infanzia inferiore a quelle amministrate dall'istituzione
scolastica.
Per quanto attiene la scuola elementare (art. 6) la sperimentazione può
comportare per ogni classe prima:
un'organizzazione della prestazione docente in team, caratterizzata da
una differenziazione di funzioni, connesse alla attività di tutoraggio
e ai nuovi impegni organizzativi correlati all'attivazione dei laboratori,
al fine di corrispondere a precisi compiti educativi;
un'articolazione dei tempi di servizio degli insegnanti, connessi con
le nuove funzioni assegnate ai componenti del team, assicurando comunque
in ciascuna classe una presenza temporale del docente tutor compresa tendenzialmente
tra le 18 e le 21 ore settimanali di insegnamento frontale, e prevedendo
flessibilità temporale dell'attività di coordinamento e
di programmazione del team anche su base plurisettimanale, nel rispetto
degli obblighi contrattuali di servizio;
un'organizzazione dei laboratori aperti agli alunni per gruppi di livello,
di compito od elettivi, al fine di corrispondere agli obiettivi formativi
individuati dalle Indicazioni e dal progetto sperimentale;
un adattamento dell'organizzazione sperimentale alle classi prime a tempo
pieno nel rispetto degli elementi strutturali del progetto.
Come precisato per la scuola dell'infanzia, è opportuno rammentare
che il progetto di sperimentazione del circolo didattico o dell'istituto
comprensivo può anche prevedere l'adesione di un numero di scuole
elementari inferiore a quelle amministrate dall'istituzione scolastica.
Relativamente alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare, la sperimentazione
prevede innovazioni comuni, tra cui, pure la previsione di talune differenze
d'impianto e funzionalità d'impiego, il portfolio delle competenze
individuali.
In merito, il progetto di sperimentazione comporta la predisposizione,
d'intesa con le famiglie, del portfolio delle competenze individuali da
parte dei docenti della sezione (scuola dell'infanzia) e del docente tutor
unitamente ai docenti del team (scuola elementare).
Il portfolio, nel rispetto delle finalità individuate dalle Indicazioni,
non può essere considerato "un mero contenitore, ma costituisce
una collezione strutturata, selezionata e commentata/valutata di materiali
particolarmente paradigmatici prodotti dal bambino, che consentono di
conoscere l'ampiezza e la profondità delle sue competenze e, allo
stesso tempo, della maggiore o minore pertinenza degli interventi didattici
adottati".
Tale strumento è principalmente deputato all'osservazione e alla
descrizione accurata dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti
dal bambino nella scuola dell'infanzia, e alla valutazione e all'orientamento
nella scuola elementare, nonché, in entrambi i settori scolastici,
alla documentazione essenziale dei momenti significativi del percorso
formativo del bambino e dell'alunno.
La materia predisposizione del portfolio potrà avvenire in termini
aperti e flessibili, attingendo, con opportuni adattamenti, alle migliori
esperienze in materia.
E. Formazione del personale (art. 8)
All'interno del quadro delle iniziative generali di formazione previste
per il personale della scuola (Direttiva 27 giugno 2002 n.74 e Direttiva
24.07.2002 n.87), tenendo conto altresì delle risorse finanziarie
provenienti dagli specifici fondi della Legge n.440/97 (Direttiva 15 maggio
2002 n.53) vengono assicurate ai dirigenti scolastici, ai docenti, al
personale ATA a vario titolo coinvolti nella sperimentazione, opportune
azioni di formazione in servizio.
Le iniziative programmate tengono conto delle finalità della sperimentazione
che sono quelle di costituire un laboratorio di ricerca che accompagni
il delicato processo di riforma tuttora all'esame del Parlamento, attraverso
l'apporto di un circuito di scuole, che consenta di verificare i contenuti
innovativi in relazione agli aspetti considerati nel decreto.
In tale prospettiva vengono a collocarsi coerentemente le più generali
indicazioni della Direttiva n.74/2002, che, nella consapevolezza della
capacità della scuola di essere fonte di conoscenza e di riflessione
su se stessa, privilegiano gli interventi di ricerca azione mirati alla
promozione dello sviluppo professionale del personale della scuola in
funzione della progressiva valorizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa
e di ricerca delle singole istituzioni scolastiche.
Per costituire un canale stabile e continuativo di collegamento tra dirigenti
scolastici, docenti e amministrazione e realizzare un effettivo circuito
di confronto e interazione tra scuola dell'infanzia ed elementare, il
sistema rivelatosi più efficace è quello dell'e-learning
integrato che assicura interventi formativi interattivi, personalizzabili,
aggiornabili ed implementabili nel tempo. L'ambiente e-learning garantisce
l'informazione e l'acquisizione di contributi significativi e pratiche
didattiche che consentano di governare eventuali punti di problematicità.
Il programma specifico di formazione dei docenti della scuola dell'infanzia
e della scuola elementare si articola in fasi di progressiva e continua
implementazione dei destinatari degli interventi formativi. La prima fase
interesserà le 200 scuole impegnate nella sperimentazione, quella
successiva sarà aperta alla partecipazione di tutti gli insegnanti.
Gli interventi di formazione per le scuole della sperimentazione saranno
promossi dall'INDIRE attraverso la piattaforma: www.puntoedu.indire.it
e saranno articolati su tre ambiti:quadro di sistema, inglese e informatica,
secondo il modello già sperimentato per l'anno di formazione dei
62.000 docenti neoassunti.
Per il quadro di sistema saranno forniti contributi sulle ragioni e la
struttura della riforma in generale e saranno previsti forum di discussione
che favoriscano "la comunità virtuale" dei docenti che
sperimentano.
Il supporto all'apprendimento precoce della lingua straniera (inglese)
sarà realizzato attraverso interventi di formazione mirati all'ampliamento
delle competenze linguistiche dei docenti (corsi, conversazione on line
, attività in presenza con i tutor , borse di studio all'estero)
e al potenziamento delle competenze metodologico-didattiche ( corsi tematici,
forum con le associazioni disciplinari, classi virtuali).
Il sostegno allo sviluppo delle competenze informatiche sarà effettuato
con percorsi di formazione incentrati su alcune competenze di applicazione
didattica delle nuove tecnologie, collegate alla formazione sulle Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione (Piano Nazionale di Formazione
sulle Competenze Informatiche e Tecnologiche del Personale della Scuola,
di cui alla C.M. n.55/2002).
Nella prospettiva di un intervento di ricerca-azione gli insegnanti potranno
utilizzare per l'apprendimento dell'inglese un ambiente di e-learning
integrato destinato ai bambini coinvolti nella sperimentazione.
Nell'ambito della seconda fase di sviluppo del piano, a tutte le scuole
verrà offerta la possibilità di partecipare ad un percorso
di formazione specifica sulla riforma. Tale partecipazione all'iniziativa
potrà essere inserita da ciascuna istituzione scolastica nel proprio
piano di formazione in servizio.
A tale riguardo si ricorda che la citata Direttiva n.74/2002 prevede che
la quota del fondo destinata agli Uffici scolastici regionali sia volta
prioritariamente alla realizzazione, a livello locale, e al conseguimento
delle finalità informative/formative connesse ai processi di innovazione
in atto o in itinere.
L'assistenza tecnica alle attività di formazione in entrambe le
fasi di sviluppo del piano sarà fornita dagli ispettori tecnici
operanti sul territorio e dai componenti dei gruppi regionali di supporto,
costituiti presso gli Uffici scolastici regionali, oltre che dai membri
del Gruppo centrale operante presso il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione.
F. Valutazione e monitoraggio (art. 10)
In coerenza con le finalità del progetto nazionale, per dare sviluppo
al processo di qualificazione della scuola dell'infanzia e della scuola
elementare, e, in particolare, per sostenere, preparare e verificare gli
interventi di attuazione della riforma del sistema scolastico, vengono
istituiti un Osservatorio nazionale ed Osservatori regionali.
Gli Osservatori, avvalendosi anche dei supporti tecnici dell'Amministrazione
e della diretta collaborazione delle istituzioni scolastiche sperimentali,
procederanno ad attivare monitoraggi e valutazioni delle diverse fasi
di attuazione del progetto, rilevando processi ed esiti dell'innovazione,
e proponendo, se del caso, gli opportuni orientamenti e suggerimenti per
assicurare la coerenza delle attività sperimentali con gli obiettivi
definiti.
Le istituzioni scolastiche, anche per tale interrelazione con l'Amministrazione
e con gli Osservatori, procederanno alla individuazione del responsabile
della sperimentazione. Le azioni inerenti la valutazione dei processi
e degli esiti, la raccolta della documentazione relative alle esperienze
delle scuole sperimentali saranno sostenute attraverso il coinvolgimento
rispettivamente dell'INVALSI e dell'INDIRE.
G. Risorse finanziarie
Per il sostegno dei progetti di sperimentazione sono attivabili tre forme
di intervento:
le risorse appositamente destinate dall'istituzione scolastica nell'ambito
del programma annuale con impiego specifico di quota parte delle risorse
assegnate in via ordinaria;
le risorse, allocate presso gli Uffici scolastici regionali, relative
al fondo per il finanziamento delle attività di aggiornamento e
di formazione di cui al punto 2 della circolare n. 93 del 6 agosto 2002,
attuativa della direttiva 27 giugno 2002, n. 74 per l'esercizio finanziario
2002;
le ulteriori risorse costituite dall'apposito fondo di cui alla legge
18 dicembre 1997, n. 440, così come determinate dalla quota perequativa
assegnata agli Uffici scolastici regionali, in base alla direttiva 15
maggio 2002, n. 53, che il Direttore generale, a seguito delle richieste
avanzate dalle istituzioni scolastiche, può assegnare.
Allo stesso modo è auspicabile che la specifica attività
svolta dal responsabile della sperimentazione nell'istituzione scolastica,
configurandosi come vera e propria funzione strumentale al piano dell'offerta
formativa, possa essere opportunamente valutata in sede di contrattazione
e compresa tra quelle considerate dall'art. 28 del CCNL 26.5.1999 e dall'art.
37 del CCNI 31.8.1999.
Inoltre i dirigenti scolastici, nell'ambito delle relazioni sindacali
di istituto potranno autonomamente concertare con la RSU e con le altre
organizzazioni sindacali esterne una eventuale specifica destinazione
delle attuali risorse del fondo per riconoscere i maggiori impegni e carichi
di lavoro del personale coinvolto nella sperimentazione.
H. Rapporti istituzionali
A livello regionale sono consigliate periodiche conferenze di servizio
dei dirigenti scolastici delle istituzioni sperimentali per dare coesione
ed unità ai processi di sperimentazione, individuarne elementi
di criticità e procedere agli opportuni correttivi. Si ritiene
opportuno intrattenere altresì rapporti con gli Enti locali dei
territori interessati alla sperimentazione per la definizione dei criteri
generali di intervento e di sostegno, anche in funzione delle prospettive
di attuazione a regime della riforma del sistema di istruzione e di formazione.
In sede locale i dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche sperimentali
attivano relazioni sistematiche di servizio con i Comuni interessati,
anche al fine di attuare puntuali interazioni con gli asili nido presenti
sul territorio, ed eventualmente di avvalersi in convenzione di specifiche
figure professionali.
I. Scuole non comprese nel progetto nazionale
Solamente le scuole autorizzate e comprese nei piani regionali per la
sperimentazione possono dare attuazione integrale al progetto nazionale
di sperimentazione di cui al decreto in oggetto, così come previsto
dall'art. 11 del Dpr 8 marzo 1999, n. 275.
Tuttavia le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica
e organizzativa di cui al citato Dpr 275/1999, possono procedere all'introduzione
di innovazioni in campo organizzativo e didattico con riferimento agli
specifici aspetti delle Indicazioni nazionali che non attengano a modifiche
di ordinamento.
È senz'altro auspicabile che ciò avvenga non solo come momento
di arricchimento professionale della docenza proiettata verso l'innovazione
e la riqualificazione dell'offerta formativa, ma anche come sostegno ai
processi di definizione della riforma del sistema scolastico. Specifici
interventi formativi, all'interno del piano di formazione e aggiornamento
di cui alla citata direttiva n. 74/2002, riguarderanno anche il personale
scolastico in servizio presso istituzioni non sperimentali, le quali,
in una fase successiva, potranno avvalersi comunque delle opportunità
formative offerte al personale delle scuole sperimentali.
L. Azioni di informazione destinate alle famiglie
Nei processi di cambiamento - soprattutto per quanto riguarda il ciclo
primario e la scuola dell'infanzia - l'adesione, la collaborazione e la
consapevolezza dei genitori sono fondamentali per la riuscita della riforma
e per l'efficacia del lavoro dei docenti. Per tale motivo, i genitori
potranno trovare nelle risorse del sistema di informazione e di formazione
delle scuole e dell'Amministrazione non solo risposte puntuali alle loro
domande, ma anche percorsi e occasioni che li mettano in grado di seguire
e collaborare allo sviluppo delle capacità e alla crescita dei
figli.
Per questa ragione, accanto alle iniziative per l'informazione e la formazione
del personale scolastico realizzate dall'INDIRE, sarà aperto un
apposito capitolo destinato ai genitori.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo
Circolare Ministeriale n.101 del 18 settembre
2002
allegati
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